CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 settembre 1988
Cassazione n. 40173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/09/1988 in Albania avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del Tribunale di Torino, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del 17 novembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -con riguardo alla partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina, alla detenzione e cessione di vari quantitativi della medesima sostanza- (capi 1, 1E, 1P, 1R). Risultava accertata, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative e di videosorveglianza, servizi di osservazione e appostamento, perquisizioni e sequestri (oltre 30 kg. di sostanza) - l'operatività di un sodalizio criminale attivo nel territorio piemontese, quale ramificazione di una più ampia organizzazione di matrice albanese operante tra Sudamerica (in particolare Colombia), Olanda, Slovenia, Svizzera, Spagna e Italia, dedito al traffico transnazionale di cocaina. Preliminarmente il Tribunale respingeva la eccezione relativa alla incompetenza del Tribunale di Torino, secondo cui il Giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Macerata (o Ancona, stante la competenza distrettuale per il reato ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990), nel cui circondario si era concentrata la parte principale dell'attività del sodalizio. Ovvero, in base al criterio residuale ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen. nel Tribunale di Ancona, con riferimento all'ultimo dei reati-fine commessi dall'associazione (capo 1R). Il Tribunale riteneva che, pur essendosi verificata l'operatività dell'associazione in una pluralità di luoghi diversi -neppure tutti individuabili-, con specifico riguardo alla contestazione formulata nel capo di imputazione provvisorio, plurimi indici consentissero di determinare il luogo della iniziale operatività del gruppo in territorio piemontese (dall'insediamento del capo [OSCURATO:PERSONA] al primo scambio di stupefacente noto alle forze dell'ordine, alla presenza di uno degli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA], che fa riferimento in una conversazione captata a un approvvigionamento di cocaina proveniente dall'Olanda, a una ulteriore cessione di sostanza stupefacente avvenuta il 19 dicembre 2017). Il Tribunale evidenziava infine che la competenza dell'A.G. torinese era fondata anche sulla base del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., cui si deve fare riferimento in luogo di quello di cui al comma 1, essendo il reato associativo contestato in permanenza attuale, e di quello di cui al comma 2, per la molteplicità degli indagati e per lo scostamento fra dato formale e dato effettivo rispetto alla residenza. La gravità del quadro indiziario, per il delitto di partecipazione all'associazione e per i singoli reati-fine di cui ai capi 1E), 1P) e 1R) non era oggetto di contestazione da parte della difesa di Yzeiraj. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, assistite da una presunzione relativa di sussistenza quanto al reato associativo, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la notevole gravità dei delitti contestati, attinenti a un imponente traffico internazionale di cocaina, l'inserimento da lungo tempo di Yzeiraj nel contesto del narcotraffico, in cui si era agevolmente mosso, dimostrando la sua vocazione a praticare attività illecite in modo stabile ed organizzato, i precipui compiti svolti (come i viaggi in Slovenia per provvedere alla sostituzione periodica delle targhe di circolazione delle vetture da affidare ai corrieri) e la personalità negativa dell'indagato, che dopo l'arresto del febbraio 2019 aveva tentato di ottenere la detenzione domiciliare (nell'ambito di altro procedimento) adducendo la falsa necessità di allontanarsi dal territorio nazionale per evitare ritorsioni. Per contro, il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza della morte del capo [OSCURATO:PERSONA], assassinato in Ecuador nel gennaio 2021, dal momento che il gruppo criminale aveva già dimostrato di ben resistere all'arresto di sodali succedutisi nel tempo, anche creando ruoli interscambiabili mediante l'utilizzo di telefoni criptati. Inoltre, non assumeva rilievo il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale e il successivo ottenimento di attività lavorativa, posto che da un lato la decisione era basata sulla assenza di pendenze in capo al ricorrente (assunto ormai superato) e l'attività lavorativa era legata alla concessione e al mantenimento del beneficio. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Yzeiraj, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione nei seguenti termini. 2.1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria torinese, che andrebbe, invece, individuata in quella di Ancona (sede della DDA) il ricorrente, premesso che il reato più grave tra quelli contestati è il reato associativo, rileva come l'ordinanza impugnata non abbia fatto corretta applicazione del criterio indicato dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., poiché prima di accedere a tale criterio suppletivo la competenza avrebbe dovuto essere determinata in base al reato satellite più grave e in via decrescente. Quanto alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., si rileva che, se anche il reato associativo è contestato in permanenza, l'ultimo reato-fine in contestazione risale al 6 febbraio 2019 e l'attività investigativa si è interrotta nel giugno 2019. Circa la determinazione della competenza ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. il Tribunale non ha adeguatamente considerato che la parte principale dell'attività di programmazione, ideazione e direzione della struttura associativa si era svolta nel territorio maceratese, ove lo stupefacente veniva recapitato e smistato e ove si trovava anche una base logistica e organizzativa del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] si era verificato unicamente l'episodio del 23 giugno 2017, non contestato nel procedimento; viceversa, in [OSCURATO:PERSONA] -ove era collocata la suddetta base logistica- il sodalizio si era manifestato nella sua operatività. 2.2. In relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della massima misura coercitiva, atteso che il Tribunale ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, senza congruamente motivare in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura dato il tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura, e omettendo di valutare adeguatamente l'assenza di comprovati legami con il sodalizio criminale in epoca successiva all'arresto del ricorrente avvenuto nel febbraio del 2019, anche alla luce del decesso del presunto capo della consorteria, [OSCURATO:PERSONA]. In data 29 settembre 2022 il difensore ha depositato "conclusioni scritte" con cui ribadisce le osservazioni svolte nel ricorso contrastando la requisitoria del P.G. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. li primo motivo di ricorso non è fondato. I giudici di merito hanno correttamente individuato la competenza territoriale sulla base della regola indicata dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui "se si tratta di reato permanente, è competente il giudice de/luogo in cui ha avuto inizio la consumazione...". Il Tribunale del riesame ha declinato detto principio sul reato associativo, seguendo i consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che valorizza il luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez.6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585). Secondo la giurisprudenza di legittimità, è corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizza il traffico e lo smercio dello stupefacente, e irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente. Sulla base di tali premesse, con una motivazione esaustiva e priva di fratture logiche, perciò insindacabile in sede di legittimità, il Tribunale del riesame ha indicato analiticamente le circostanze che consentono di determinare il luogo dell'iniziale operatività del gruppo in territorio piemontese (l'insediamento del capo [OSCURATO:PERSONA] in Piemonte proprio nei momenti iniziali della vita del sodalizio -dato emerso dalle intercettazioni telefoniche-, il primo scambio di stupefacente noto alle forze dell'ordine, avvenuto il 23 giugno 2017, da cui hanno preso avvio le indagini, la presenza in loco di uno degli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA], che fa riferimento in una conversazione captata ad un approvvigionamento di cocaina proveniente dall'Olanda, una ulteriore cessione di sostanza stupefacente avvenuta il 19 dicembre 2017). 2. Non è fondato neppure il motivo di ricorso riguardante il profilo delle esigenze cautelari. Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità -oltre la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo- sia la notevole gravità degli altri delitti contestati, attinenti a plurimi e consistenti episodi di cessione, dimostrativi della pericolosità dell'indagato. D'altra parte, il Tribunale non si è limitato a registrare la "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ma ha svolto puntuali considerazioni circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con riferimento al ricorrente. Si confutano infatti le argomentazioni difensive circa la pretesa disgregazione del gruppo criminale e si evidenzia, per contro, il pieno coinvolgimento del ricorrente. Con una ricostruzione puntuale e immune da vizi logici, i giudici di merito sottolineano che: il ricorrente è persona da molto tempo inserita nell'ambiente criminale dedito al narcotraffico internazionale; è stato, in diversi periodi, l'alter ego del capo del sodalizio, sostituendolo dopo l'arresto; si è recato in più occasioni in Slovenia per sostituire periodicamente le targhe di circolazione dei mezzi da affidare ai corrieri per scongiurare eventuali controlli di polizia nei confronti degli associati. Quanto alla scelta della misura più grave, il Tribunale del riesame, per escludere l'adeguatezza e la proporzionalità ai fatti per cui si procede di misure meno afflittive, ha richiamato lo spessore criminale della condotta di Yzeiray e la personalità negativa di quest'ultimo che, nonostante le precedenti esperienze giudiziarie e detentive, ha mostrato totale insensibilità all'intervento della autorità giudiziaria. Inoltre il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza della morte del capo [OSCURATO:PERSONA], assassinato in Ecuador nel gennaio 2021, dal momento che il gruppo criminale aveva già dimostrato di ben resistere all'arresto di sodali succedutisi nel tempo, né considerava pertinente il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale e il successivo ottenimento di attività lavorativa, posto che da un lato la decisione era basata sulla assenza di pendenze in capo al ricorrente (assunto ormai superato) e l'attività lavorativa era legata alla concessione e al mantenimento del beneficio. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp