CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 36664/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15334/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Civitavecchia, con la sentenza in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di euro 450,00 per il reato di cui all' art. 633 cod. pen. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto appello contro la menzionata sentenza deducendo vizio di motivazione per travisamenti dei fatti in punto di affermazione della penale responsabilità dell' imputato. Ha lamentato che il giudice di pace interpretando in modo arbitrario le risultanze istruttorie aveva erroneamente ritenuto comprovata la occupazione abusiva da parte dell' imputato del terreno in questione, chiedendo la rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale. 3. Il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza in data 2 Marzo 2021 qualificato l' appello in esame quale ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile ha trasmesso gli atti presso questo Ufficio. 3.1. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in data 22 giugno 2021 rilevando la ammissibilità e fondatezza delle censure proposte. 4. Il ricorso è da ritenere inammissibile pure valutate le argomentazioni di cui alla menzionata memoria avendo l'imputato proposto mere censure in fatto. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Ciò premesso va rilevato che, il giudice di pace con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha, correttamente, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell' imputato quanto al reato di cui all' art. 633 c.p. così riqualificato il fatto contestato. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta, in realtà, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile dricorspe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il con