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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilita' uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MASSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso e deposita memoria. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MASSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione (come da nomina a sostituto) dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione (con delega orale) dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PISA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per Inammissibilità del ricorso e deposita memoria.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilita' del ricorso. / [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.m. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lo ha rigettato per tutti gli altri indagati, in tal modo confermando le ordinanze di rigetto della domanda cautelare emesse dal G.i.p. del medesimo Tribunale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28.12.2020.

In particolare, il Tribunale ha chiarito che con la prima ordinanza il G.i.p. aveva accolto solo parzialmente la domanda cautelare formulata dal P.m., applicando la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella custodiale richiesta dal P.m. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre, con l'ordinanza del 28 dicembre 2020 aveva attenuato la misura applicata nei confronti del Romei, indagato per i reati di associazione per delinquere, turbativa d'asta e altro.

Il P.m. aveva appellato entrambe le ordinanze: quella nei confronti del Romei perché l'attenuazione della misura era fondata su fatti preesistenti e irrilevanti, sicché doveva ripristinarsi la misura detentiva; quella nei confronti degli altri indagati per omessa motivazione sulle esigenze cautelari, avendo il G.i.p. ritenuto sussistente la gravità indiziaria e rigettato la richiesta di misura, nonostante il pericolo di reiterazione potesse ricavarsi dalla durata dell'associazione per delinquere e dal lungo periodo di esecuzione dei reati fine, mentre il pericolo di inquinamento probatorio era desumbile dal comportamento degli indagati, attivatisi per distruggere documenti negli uffici comunali: ciò valeva per il sindaco Ludovisi e per il personale dell'ufficio tecnico (Bertoncini, Orsetti e Franceschi), adoperatisi per distruggere documenti con il tritacarta.

Il P.m. aveva, inoltre, insistito nella qualificazione del delitto di cui al capo 32) come turbata scelta del contraente, concorrente con quello di truffa ravvisato dal G.i.p.; quanto al capo 34) riteneva configurabile il delitto di corruzione in luogo della induzione indebita, stanti i reiterati atti di dazione della Fateyeva e il rapporto paritario con il [OSCURATO:PERSONA]; quanto ai capi 33) e 35), per i quali il G.i.p. aveva ritenuto non chiarita, per lacune investigative, l'alternativa tra corruzione e induzione indebita, riteneva immotivato il rigetto, essendo la misura consentita per entrambi i titoli di reato; per il capo 45) riteneva sussistente il delitto di concussione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva estorto agli operai della coop.

Apuana il voto in favore del Baisi; i capi 41) e 42) non erano generici, stante il rinvio ai capi precedenti; per il capo 48) sussistevano le esigenze cautelari, non valutate dal G.i.p.,; per il capo 55) riteneva errata la valutazione del G.i.p. che aveva escluso la sussistenza di gravità indiziaria, ma non aveva valutato la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen. e censurava l'esclusione del Bragoni dai reati fine, stante la ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere.

Aveva, quindi, chiesto l'applicazione delle misure cautelari rispettivamente indicate nei confronti di 19 indagati.

Il Tribunale ha dato atto di essersi già espresso sull'ordinanza dell'H dicembre 2020 impugnata dagli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Turba, riformata solo in punto di scelta della misura (sostituita con quella interdittiva) con ordinanza del 4.1.2021; di avere annullato in sede di rinvio l'ordinanza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di gravità indiziaria in ordine a tutti i capi di imputazione, una volta espunte le intercettazioni dal compendio probatorio per violazione del diritto di difesa, salvo che per i capi 14), 20) e 22) per i quali applicava la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio.

Nel dare atto che la soluzione adottata per il [OSCURATO:PERSONA] non valeva per gli altri indagati, essendo state nel frattempo depositate le intercettazioni, il Tribunale rinviava integralmente alla precedente pronuncia del 4.1.2021 per le posizioni dei coindagati, dando però atto dell'incidenza del principio affermato nella sentenza di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione n. 28682 del 15.4.2021 per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione.

Alla luce delle argomentazioni espresse nella sentenza di annullamento senza rinvio il Tribunale ha respinto le censure dell'appellante relative al capo 32; ha ritenuto priva di rilievo ai fini cautelari la censura relativa alla qualificazione dei reati di cui ai capi 33, 34 e 35, come corruzione piuttosto che come induzione indebita; generici i rilievi relativi ai capi 41,42, 45 e 55 e ha rilevato l'indeterminatezza delle imputazioni relative ai reati fine ascritti al Bragoni: ha, pertanto, respinto le censure in punto di gravità indiziaria in relazione alle imputazioni, rispettivamente ascritte agli indagati appellati, ma ha anche ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo trascorso, allo sviluppo processuale e alla mancanza di fatti nuovi in grado di modificare la valutazione espressa sul punto nel gennaio 2021 per le posizioni più rilevanti per le quali si era già allora ritenuta sufficiente la misura interdittiva; ha respinto la richiesta di ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Romei, per le stesse ragioni e per il coinvolgimente limitato al comune di Vagli di Sotto con applicazione di misura prescrittiva, compatibile con l'attività di lavoro.

Ha, quindi, dichiarato inammissibile l'appello nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per cessata efficacia della misura degli arresti domiciliari e mancanza di gravità indiziaria, ritenuta nella sentenza di annullamento senza rinvio; ha, infine, respinto l'appello nei confronti del Turba per insussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la motivazione già espressa nella precedente ordinanza del gennaio 2021, ritenuta ancora valida e attuale anche per tutti gli altri indagati.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe e ne chiede l'annullamento per mancanza di motivazione e violazione di legge.

Il ricorrente deduce che la domanda cautelare era stata parzialmente accolta dal G.i.p. con l'ordinanza dell'Il dicembre 2020, appellata (come da appello allegato) per omessa motivazione su alcuni capi di imputazione e sulle esigenze cautelari nei confronti di tutti gli indagati, in quanto il G.i.p., pur avendo riconosciuto i gravi indizi di reato, nulla aveva detto in motivazione sulle ragioni del rigetto, ritenute, pertanto, limitate alle esigenze cautelari.

Ma anche il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare, limitandosi ad esaminare la posizione di tre indagati, la cui vicenda cautelare era, peraltro, esaurita (per il [OSCURATO:PERSONA] e il Turba era cessata l'efficacia della misura cautelare applicata e per il [OSCURATO:PERSONA] era stata annullata) senza motivare in relazione alla posizione di tutti gli altri indagati e su tutti i motivi di appello, specie sulle esigenze cautelari.

Evidenzia che la motivazione è apparente per avere il Tribunale richiamato le argomentazioni del G.i.p., invece, inesistenti e perciò oggetto di censura nell'appello; deduce, inoltre, che la motivazione è assente, in quanto l'ordinanza nulla dice dei numerosi atti di indagine successivi al rigetto della domanda cautelare, depositati a sostegno dell'appello allegato.

3. I difensori degli indagati hanno depositato memorie. 3.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i difensori eccepiscono di non aver ricevuto notifica del ricorso proposto dal P.m. in violazione dell'art. 584 cod. proc. pen. e di non aver potuto esaminare gli atti e chiedono pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per la notifica del ricorso proposto dal P.m. o in subordine, che la stessa sia effettuata dalla cancelleria della Corte. 3.2 II difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per assoluta genericità dei motivi; analoga richiesta ha formulato la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Filippo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; stessa conclusione ha formulato il difensore della Fratayeva e la difesa del Bragoni, evidenziando che l'indagato è in pensione; per il [OSCURATO:PERSONA] i difensori sottolineano che è lo stesso P.m. a dare atto che la vicenda cautelare dell'indagato era ormai estinta al pari di quella del [OSCURATO:PERSONA] e del Turba, dopo l'annullamento sena rinvio disposto con sentenza n.28682/21.

Ulteriori memorie sono state depositate in udienza, concludendo sempre per l'inammissibilità del ricorso nonché per insussistenza dei gravi indizi e, soprattutto, delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi.

Il ricorso, senza alcun riferimento ai singoli indagati, dei quali non indica neppure i nomi, né ai reati a ciascuno ascritti, rinvia integralmente all'appello allegato, in tal modo abdicando alla doverosa specificità richiesta per l'ammissibilità di ogni impugnazione e rimettendo a questa Corte la ricerca e l'individuazione di detti elementi.

Il ricorrente, infatti, contesta genericamente la mancanza di motivazione sui punti dedotti nell'atto di appello, senza mai precisarli né censurarli in modo puntuale e senza neppure indicare gli elementi nuovi, acquisti nel corso delle indagini successivamente al rigetto parziale del G.i.p., prodotti al Tribunale a sostegno dell'appello in punto di esigenze cautelari: pertanto, il ricorso si risolve in un rinvio integrale, confuso e indeterminato all'atto di appello sia per l'individuazione degli indagati e dei reati loro ascritti, sia dei motivi di censura, non risultando chiarito per quali indagati e per quali capi di imputazione si contesta la mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria, mentre è, invece, certa la contestazione della mancanza di motivazione per tutti gli indagati in punto di esigenze cautelari, sebbene sia lo stesso ricorrente a dare atto dell'esaurimento della vicenda cautelare per il [OSCURATO:PERSONA] e per il Turba (per cessata efficacia della misura cautelare) e per il [OSCURATO:PERSONA] (a seguito di annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare).

Ne deriva che risulta oscuro l'oggetto dell'impugnazione e non delimitato il perimetro del controllo rimesso a questa Corte: é, quindi, palese l'assenza di specificità del ricorso e la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., che lo destina all'inammissibilità.

E', infatti, costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'appello cautelare ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. con la conseguenza che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, P.m. in proc.

Cimino, Rv. 269098).

E' stato ripetutamente affermato che i motivi di appello articolati dal P.m. contro le decisioni di rigetto non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto addotti a fondamento delle censure (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 1, n. 32993 del 22/03/2013, P.m. in proc.

Adorno, Rv. 256996).

Peraltro, il ricorso non si confronta affatto con la puntuale motivazione resa dal Tribunale sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, come illustrato in premessa, né sembra tener conto delle ricadute sul quadro cautelare delle pronunce di questa Corte, invece, espressamente considerate nell'ordinanza.

A fronte della motivazione resa risulta maggiormente evidente l'aspecificità del ricorso, che rimanda alle argomentazioni esposte nell'atto di appello, affidando ad esse le censure, senza censurare in modo specifico i punti della motivazione da sottoporre a verifica né contrastare in modo dettagliato e per ciascun indagato la motivazione relativa alle esigenze cautelari nella parte in cui, richiamando sul punto quella resa nell'ordinanza del gennaio 2021 e ritenuta ancor più valida per le ragioni esposte a pag. 7, il Tribunale esclude l'attualità delle esigenze e la proporzionalità delle misure cautelari richieste.

La motivazione è contestata solo in forza del rinvio ad elementi nuovi, neppure indicati nel ricorso, come già detto, sicché il ricorso anche sul punto dimostra la propria genericità e si risolve in una nota di dissenso e non in una critica argomentata.

Pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilita' uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MASSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso e deposita memoria. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MASSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione (come da nomina a sostituto) dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione (con delega orale) dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PISA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per Inammissibilità del ricorso e deposita memoria. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilita' del ricorso. / [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.m. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lo ha rigettato per tutti gli altri indagati, in tal modo confermando le ordinanze di rigetto della domanda cautelare emesse dal G.i.p. del medesimo Tribunale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28.12.2020. In particolare, il Tribunale ha chiarito che con la prima ordinanza il G.i.p. aveva accolto solo parzialmente la domanda cautelare formulata dal P.m., applicando la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella custodiale richiesta dal P.m. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre, con l'ordinanza del 28 dicembre 2020 aveva attenuato la misura applicata nei confronti del Romei, indagato per i reati di associazione per delinquere, turbativa d'asta e altro. Il P.m. aveva appellato entrambe le ordinanze: quella nei confronti del Romei perché l'attenuazione della misura era fondata su fatti preesistenti e irrilevanti, sicché doveva ripristinarsi la misura detentiva; quella nei confronti degli altri indagati per omessa motivazione sulle esigenze cautelari, avendo il G.i.p. ritenuto sussistente la gravità indiziaria e rigettato la richiesta di misura, nonostante il pericolo di reiterazione potesse ricavarsi dalla durata dell'associazione per delinquere e dal lungo periodo di esecuzione dei reati fine, mentre il pericolo di inquinamento probatorio era desumbile dal comportamento degli indagati, attivatisi per distruggere documenti negli uffici comunali: ciò valeva per il sindaco Ludovisi e per il personale dell'ufficio tecnico (Bertoncini, Orsetti e Franceschi), adoperatisi per distruggere documenti con il tritacarta. Il P.m. aveva, inoltre, insistito nella qualificazione del delitto di cui al capo 32) come turbata scelta del contraente, concorrente con quello di truffa ravvisato dal G.i.p.; quanto al capo 34) riteneva configurabile il delitto di corruzione in luogo della induzione indebita, stanti i reiterati atti di dazione della Fateyeva e il rapporto paritario con il [OSCURATO:PERSONA]; quanto ai capi 33) e 35), per i quali il G.i.p. aveva ritenuto non chiarita, per lacune investigative, l'alternativa tra corruzione e induzione indebita, riteneva immotivato il rigetto, essendo la misura consentita per entrambi i titoli di reato; per il capo 45) riteneva sussistente il delitto di concussione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva estorto agli operai della coop. Apuana il voto in favore del Baisi; i capi 41) e 42) non erano generici, stante il rinvio ai capi precedenti; per il capo 48) sussistevano le esigenze cautelari, non valutate dal G.i.p.,; per il capo 55) riteneva errata la valutazione del G.i.p. che aveva escluso la sussistenza di gravità indiziaria, ma non aveva valutato la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen. e censurava l'esclusione del Bragoni dai reati fine, stante la ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere. Aveva, quindi, chiesto l'applicazione delle misure cautelari rispettivamente indicate nei confronti di 19 indagati. Il Tribunale ha dato atto di essersi già espresso sull'ordinanza dell'H dicembre 2020 impugnata dagli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Turba, riformata solo in punto di scelta della misura (sostituita con quella interdittiva) con ordinanza del 4.1.2021; di avere annullato in sede di rinvio l'ordinanza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di gravità indiziaria in ordine a tutti i capi di imputazione, una volta espunte le intercettazioni dal compendio probatorio per violazione del diritto di difesa, salvo che per i capi 14), 20) e 22) per i quali applicava la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio. Nel dare atto che la soluzione adottata per il [OSCURATO:PERSONA] non valeva per gli altri indagati, essendo state nel frattempo depositate le intercettazioni, il Tribunale rinviava integralmente alla precedente pronuncia del 4.1.2021 per le posizioni dei coindagati, dando però atto dell'incidenza del principio affermato nella sentenza di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione n. 28682 del 15.4.2021 per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione. Alla luce delle argomentazioni espresse nella sentenza di annullamento senza rinvio il Tribunale ha respinto le censure dell'appellante relative al capo 32; ha ritenuto priva di rilievo ai fini cautelari la censura relativa alla qualificazione dei reati di cui ai capi 33, 34 e 35, come corruzione piuttosto che come induzione indebita; generici i rilievi relativi ai capi 41,42, 45 e 55 e ha rilevato l'indeterminatezza delle imputazioni relative ai reati fine ascritti al Bragoni: ha, pertanto, respinto le censure in punto di gravità indiziaria in relazione alle imputazioni, rispettivamente ascritte agli indagati appellati, ma ha anche ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo trascorso, allo sviluppo processuale e alla mancanza di fatti nuovi in grado di modificare la valutazione espressa sul punto nel gennaio 2021 per le posizioni più rilevanti per le quali si era già allora ritenuta sufficiente la misura interdittiva; ha respinto la richiesta di ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Romei, per le stesse ragioni e per il coinvolgimente limitato al comune di Vagli di Sotto con applicazione di misura prescrittiva, compatibile con l'attività di lavoro. Ha, quindi, dichiarato inammissibile l'appello nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per cessata efficacia della misura degli arresti domiciliari e mancanza di gravità indiziaria, ritenuta nella sentenza di annullamento senza rinvio; ha, infine, respinto l'appello nei confronti del Turba per insussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la motivazione già espressa nella precedente ordinanza del gennaio 2021, ritenuta ancora valida e attuale anche per tutti gli altri indagati. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe e ne chiede l'annullamento per mancanza di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente deduce che la domanda cautelare era stata parzialmente accolta dal G.i.p. con l'ordinanza dell'Il dicembre 2020, appellata (come da appello allegato) per omessa motivazione su alcuni capi di imputazione e sulle esigenze cautelari nei confronti di tutti gli indagati, in quanto il G.i.p., pur avendo riconosciuto i gravi indizi di reato, nulla aveva detto in motivazione sulle ragioni del rigetto, ritenute, pertanto, limitate alle esigenze cautelari. Ma anche il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare, limitandosi ad esaminare la posizione di tre indagati, la cui vicenda cautelare era, peraltro, esaurita (per il [OSCURATO:PERSONA] e il Turba era cessata l'efficacia della misura cautelare applicata e per il [OSCURATO:PERSONA] era stata annullata) senza motivare in relazione alla posizione di tutti gli altri indagati e su tutti i motivi di appello, specie sulle esigenze cautelari. Evidenzia che la motivazione è apparente per avere il Tribunale richiamato le argomentazioni del G.i.p., invece, inesistenti e perciò oggetto di censura nell'appello; deduce, inoltre, che la motivazione è assente, in quanto l'ordinanza nulla dice dei numerosi atti di indagine successivi al rigetto della domanda cautelare, depositati a sostegno dell'appello allegato. 3. I difensori degli indagati hanno depositato memorie. 3.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i difensori eccepiscono di non aver ricevuto notifica del ricorso proposto dal P.m. in violazione dell'art. 584 cod. proc. pen. e di non aver potuto esaminare gli atti e chiedono pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per la notifica del ricorso proposto dal P.m. o in subordine, che la stessa sia effettuata dalla cancelleria della Corte. 3.2 II difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per assoluta genericità dei motivi; analoga richiesta ha formulato la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Filippo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; stessa conclusione ha formulato il difensore della Fratayeva e la difesa del Bragoni, evidenziando che l'indagato è in pensione; per il [OSCURATO:PERSONA] i difensori sottolineano che è lo stesso P.m. a dare atto che la vicenda cautelare dell'indagato era ormai estinta al pari di quella del [OSCURATO:PERSONA] e del Turba, dopo l'annullamento sena rinvio disposto con sentenza n.28682/21. Ulteriori memorie sono state depositate in udienza, concludendo sempre per l'inammissibilità del ricorso nonché per insussistenza dei gravi indizi e, soprattutto, delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi. Il ricorso, senza alcun riferimento ai singoli indagati, dei quali non indica neppure i nomi, né ai reati a ciascuno ascritti, rinvia integralmente all'appello allegato, in tal modo abdicando alla doverosa specificità richiesta per l'ammissibilità di ogni impugnazione e rimettendo a questa Corte la ricerca e l'individuazione di detti elementi. Il ricorrente, infatti, contesta genericamente la mancanza di motivazione sui punti dedotti nell'atto di appello, senza mai precisarli né censurarli in modo puntuale e senza neppure indicare gli elementi nuovi, acquisti nel corso delle indagini successivamente al rigetto parziale del G.i.p., prodotti al Tribunale a sostegno dell'appello in punto di esigenze cautelari: pertanto, il ricorso si risolve in un rinvio integrale, confuso e indeterminato all'atto di appello sia per l'individuazione degli indagati e dei reati loro ascritti, sia dei motivi di censura, non risultando chiarito per quali indagati e per quali capi di imputazione si contesta la mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria, mentre è, invece, certa la contestazione della mancanza di motivazione per tutti gli indagati in punto di esigenze cautelari, sebbene sia lo stesso ricorrente a dare atto dell'esaurimento della vicenda cautelare per il [OSCURATO:PERSONA] e per il Turba (per cessata efficacia della misura cautelare) e per il [OSCURATO:PERSONA] (a seguito di annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare). Ne deriva che risulta oscuro l'oggetto dell'impugnazione e non delimitato il perimetro del controllo rimesso a questa Corte: é, quindi, palese l'assenza di specificità del ricorso e la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., che lo destina all'inammissibilità. E', infatti, costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'appello cautelare ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. con la conseguenza che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, P.m. in proc. Cimino, Rv. 269098). E' stato ripetutamente affermato che i motivi di appello articolati dal P.m. contro le decisioni di rigetto non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto addotti a fondamento delle censure (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 1, n. 32993 del 22/03/2013, P.m. in proc. Adorno, Rv. 256996). Peraltro, il ricorso non si confronta affatto con la puntuale motivazione resa dal Tribunale sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, come illustrato in premessa, né sembra tener conto delle ricadute sul quadro cautelare delle pronunce di questa Corte, invece, espressamente considerate nell'ordinanza. A fronte della motivazione resa risulta maggiormente evidente l'aspecificità del ricorso, che rimanda alle argomentazioni esposte nell'atto di appello, affidando ad esse le censure, senza censurare in modo specifico i punti della motivazione da sottoporre a verifica né contrastare in modo dettagliato e per ciascun indagato la motivazione relativa alle esigenze cautelari nella parte in cui, richiamando sul punto quella resa nell'ordinanza del gennaio 2021 e ritenuta ancor più valida per le ragioni esposte a pag. 7, il Tribunale esclude l'attualità delle esigenze e la proporzionalità delle misure cautelari richieste. La motivazione è contestata solo in forza del rinvio ad elementi nuovi, neppure indicati nel ricorso, come già detto, sicché il ricorso anche sul punto dimostra la propria genericità e si risolve in una nota di dissenso e non in una critica argomentata. Pe
Sentenza Cassazione n. 04220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris