CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cos. proc. pen. del 15/12/2020 il G.U.P. del Tribunale di Savona applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, concessegli le circostanze attenuanti ge- neriche, con la diminuente del rito, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in seque- stro, nonché con confisca del danaro e del telefono cellulare in sequestro per il reato. p. e p. ex art. 73 c. 1 e ibis D.P.R. 309/1990, perché illecitamente dete- neva presso la propria abitazione, a fini di spaccio e unitamente a materiale uni- vocamente deputato al peso al taglio e al confezionamento, sostanza stupefacen- te del tipo cocaina per un peso totale di grammi 127,35 circa (e segnatamente: dieci involucri termosaldati contenenti cocaina in polvere per un peso totale di gr. 7,35 circa, e due involucri contenenti cocaina in pietra per un peso totale di gr. 120 circa); in Albenga (SV), il 22.8.2020 2. Ricorre il Lleshi a mezzo del proprio difensore, deducendo i due motivi, dì seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato, per il quale non vi sa- rebbe adeguata motivazione. Con il secondo motivo, lamenta mancanza della motivazione in relazione alla confisca del telefono cellulare e della somma di euro 4000. Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre il secondo è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata in relazione alla disposta confi- sca del denaro e del telefono cellulare con rinvio per nuovo esame sul punto al G.U.P. del Tribunale di Savona e il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 2. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso -peraltro del tutto generico ed aspecífico- è agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un moti- vo dì ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazio- ne giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifi- cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o so- stanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in senten- za. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadi- to- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione dedu- cendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggia- mento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immedia- tezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, do- vendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e proba- tori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord.3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in te- ma di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erro- nea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619); E' da tempo consolidato, peraltro, l'indirizzo di questa Corte di legittimità se- condo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabili- tà (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta ed altro, Rv. 264153 in un caso in cui la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggra- vante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish; conf. Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, in altri termini, è limitata ai casi in cui tale quali- ficazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibi- lità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 7, Ord. n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766). In particolare, non sono consentite impugnazioni -come nel caso che ci oc- cupa- generiche o che richiamino, come passaggio logico indispensabile della de- duzione, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza, quindi senza alcuna possibilità e tantomeno necessità di interpretazione o integrazione, dalla contestazione. Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di im- putazione, è comunque del tutto preclusa. Va considerato che la modifica normativa ha inteso circoscrivere ai casi tas- sativamente indicati dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento al fine di contenere e limitare i ricorsi, spesso stru- mentali, proposti avverso detto tipo di sentenza, che origina dall'accordo tra le parti e presuppone l'implicita rinuncia dell'imputato a questioni sulla colpevolezza ovvero di tutte le parti che hanno partecipato all'accordo alla diversa qualifica- zione dei fatti reato e su profili fattuali, non apprezzabili in sede di legittimità, nonché la carenza di interesse a contestare l'applicazione della pena nella misura proposta, purché legale, e ad esigere una articolata motivazione su detti punti, quando la sentenza corrisponda alla volontà pattizia del giudicabile. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazio- ne, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è fondato. In punto di ammissibilità dello stesso, va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro e dei telefoni cel- lulari irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamen- to della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegalmente dispo- sta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta mi- sura non poteva trovare applicazione). Va anche ricordato che, secondo le argomentazioni più volte ribadite da questa Corte (vedasi le sentenze n. 6618/2014; n. 17266/2010; n. 42804/2008; n. 10531/2007), pur alla luce della novella apportata dalla L. 134/03 al testo dell'art. 445, co. 1, cod. proc. pen., con l'estensione dell'applicabilità, in caso di pena patteggiata, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previ- ste dall'art. 240 cod. pen. (e non più soltanto a quelle previste dal comma 2 del citato art. 240 cod. pen. come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice ha l'ob- bligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di deter- minati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla pro- venienza del denaro o degli altri beni confiscati, di tal che la schematicità della motivazione propria del rito differenziato ex art. 444 c.p.p. non può estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (Cass. Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179, D'Ambrosio, rv. 245387). in particolare, va ricordato che "anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve moti- vare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un in- centivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se corret- tamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. 4 n. 41560 del 26/10/2010); e che "la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" (sentenza n. 24756/2007). 4. Orbene, i sopra ricordati principi di diritto non sono stati correttamente applicati nel caso di specie, Secondo quanto si legge in sentenza è stata disposta la confisca del danaro "perché ricavato dallo smercio della droga" e del telefono cellulare "perché utiliz- zato per organizzare il traffico dello stupefacente".La confisca, pertanto, è avvenuta, ai sensi dell'art. 240, cc. 2, cod. pen. che prevede la confisca delle cose che servirono per commettere reato di quelle he ne costituiscono il profitto, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economi- co che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stu- pefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Ebbene, quanto al telefono cellulare, il giudice del patteggiamento non spie- ga in cosa in concreto si sia utilizzato, rispetto al reato in contestazione, l'utilizzo dello stesso "per organizzare il traffico dello stupefacente". Quanto al danaro, confiscato "perché ricavato dallo smercio della droga", va evidenziato che, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stupefacenti. Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provve- dimento impugnato, in relazione al danaro, per cui si tratterebbe di profitto del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. per un precedente analogo questa Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; conf. Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; conf. Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247 che ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di col- legamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stu- pefacenti contestato all'imputato). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). 5. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del da- naro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostan- za stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione. Ne deriva che la somma rinvenuta nella di- sponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di so- stanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma po- trebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90. Dal 24 novembre 2016, infatti, con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al conge- lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, tale norma, infatti prevede che: "7-bis. Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è an- che prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90. L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichia- rato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni ca- so il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul pre- supposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'e- vasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". 6. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile al- la luce delle norme richiamate e a meglio spiegare in che termini il telefono cel- lulare sia stato utilizzato per commettere il reato di cui all'imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e del telefono cellulare e rinvia, per nuovo gi