Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 154/1976
ECLI:IT:COST:1976:154
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 6
settembre 1974, nel corso di altrettanti procedimenti penali, il
tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice
penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La norma impugnata, stabilendo che il perdono giudiziale non può
essere concesso più di una volta, contrasterebbe con il principio di
eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne
conseguirebbe tra gli imputati che vengono giudicati congiuntamente per
diversi reati e quelli per i quali per i più vari motivi la riunione
dei procedimenti non sia stata disposta.
Il giudice a quo rileva, inoltre, che la Corte ha già accolto
analoga questione in materia di sospensione condizionale della pena,
per la cui concessione sussisteva lo stesso divieto, dichiarando con la
sentenza n. 73 del 1971, l'illegittimità costituzionale dell'art. 164,
quarto comma, del codice penale "nella parte in cui esclude che possa
concedersi una seconda sospensione condizionale nel corso di nuova
condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con
quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del
beneficio".
2. - Identica questione ha sollevato il tribunale per i minorenni
di Potenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1974.
:
1. - Le ordinanze del tribunale per i minorenni di Ancona e del
tribunale per i minorenni di Potenza sollevano un'identica questione di
legittimità costituzionale. I relativi giudizi possono, perciò,
riunirsi per essere decisi congiuntamente.
2. - L'illegittimità costituzionale del divieto, disposto
dall'art. 169, quarto comma, del codice penale, di concedere il
perdono giudiziale più di una volta, viene prospettata, per contrasto
con il principio di eguaglianza, in riferimento alla ipotesi di reati
che potrebbero essere giudicati congiuntamente, per connessione, e per
i quali, invece, per motivi diversi, si proceda separatamente,
cosicché il conseguimento del beneficio finisce col dipendere da
circostanze estranee alle condizioni prescritte dalla legge.
Nei termini in cui è proposta, la questione è fondata.
Questa Corte, pronunciandosi per l'illegittimità dell'analogo
divieto, prescritto dall'art. 164, quarto comma, c.p. per la
sospensione condizionale della pena, ha affermato che determina una
ingiustificata disparità di trattamento, e, pertanto, lede il
principio di eguaglianza, la norma che consente al giudice di concedere
tale beneficio "in favore di chi abbia commesso più reati in tempi
diversi (tra i quali sussista connessione anche impropria: art. 45
c.p.p.) allorché si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 c.p.p.) e
non... allorché la riunione non sia stata attuata o non è attuabile
per le piu varie ragioni..." (sent. n. 73 del 1971).
Tale orientamento deve essere accolto anche con riguardo al divieto
di reiterazione del perdono giudiziale, divieto che - del resto -
questa Corte ha già dichiarato illegittimo per l'ipotesi di reati
collegati dal vincolo della continuazione (sent. n. 108 del 1973),
richiamando la propria conforme giurisprudenza in tema di sospensione
condizionale della pena (sent. n. 86 del 1970). Non vi ha dubbio,
infatti, che anche la norma in esame può determinare una
ingiustificata disparità di trattamento, in quanto, non essendo la
riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi
si svolgano in tempi diversi), né obbligatoriamente prescritta,
nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto
prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro
nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del
beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri.
Ed è appena il caso di avvertire che la concessione del beneficio,
sia nell'ipotesi di procedimenti riuniti, sia in quella di procedimenti
distinti, sempre subordinata alle condizioni qualitative ed ai limiti
quantitativi fissati dallo stesso art. 169 c.p., rappresenta
l'esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al prudente
apprezzamento del giudice.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quarto
comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa
concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto
commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che,
cumulata con quella precedente, non superi i limiti per
l'applicabilità del beneficio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere