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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 14998/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21378-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. 273/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipato dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21378/2020 Numero sezionale 2581/2022 Numero di raccolta generale 14998/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 3 luglio 2020, il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione, ai sensi dell’art. 98 l. fall., di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., da cui il credito insinuato di € 8.117,34, a titolo di T.f.r. e differenze retributive era stato escluso in quanto non provato;

2. esso ha ribadito il difetto di prova di tale credito, per asserito rapporto, alle dipendenze della società fallita dal 28 dicembre 1989 al 26 giugno 2014, del lavoratore con qualifica di operaio e inquadramento al IV livello del CCNL commercio all’ingrosso e al dettaglio, per la ritenuta inidoneità della produzione di una busta paga di giugno 2016 (mensilità successiva al periodo lavorativo indicato) non sottoscritta e del CUD 2015;

3. con atto notificato il 30 luglio 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; il Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, 213 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2709 c.c., 24 Cost. e 6 CEDU, per erronea esclusione dallo stato passivo del Fallimento del credito per T.f.r., comprovato dalla busta paga prodotta e dal CUD 2015, in quanto documentazione proveniente dall’imprenditore, dotata di efficacia probatoria nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2709 c.c., non contestata per la contumacia della curatela fallimentare (unico motivo);

2. indipendentemente da ogni questione sull’eventuale inesistenza della procura speciale allegata al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (recante un mandato così formulato: “delego a rappresentarmi e difendermi e proporre ricorso per cassazione… ” , in assenza quivi di alcun riferimento al decreto impugnato, né al ricorso avverso di esso); e pure Ric. 2020 n. 21378 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21378/2020 Numero sezionale 2581/2022 Numero di raccolta generale 14998/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 al di là del difetto di specificità in violazione della prescrizione posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo di omessa trascrizione della busta paga e del CUD e di specifica indicazione della loro sede di produzione (Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107; Cass. 5 agosto 2019, n. 20914), il motivo è infondato;

3. come esattamente ritenuto dal Tribunale, la documentazione offerta a supporto probatorio del credito insinuato, non è idonea ad offrirne certa dimostrazione;

3.1. la busta paga, che pure reca una data successiva (mese di giugno 2016) alla cessazione del rapporto di lavoro asserito (26 giugno 2014), risulta “senza eventuali sottoscrizioni e simili” (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto); ed è risaputo che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore abbiano piena efficacia probatoria del credito, che egli insinui allo stato passivo del fallimento del suo datore di lavoro, qualora siano munite dei requisiti previsti dall’art. 1, secondo comma l. 4/1953, ossia alternativamente della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo (Cass. 15 maggio 2019, n. 13006; Cass. 6 luglio 2020, n. 13781):

3.2. quanto al CUD 2015, esso è documento fiscale relativo alla posizione del lavoratore subordinato (come il modello 101), attestante gli importi dichiarati come corrispostigli dal datore di lavoro e pertanto da lui confezionato e proveniente, al pari delle scritture contabili (evocate dallo stesso lavoratore per la loro efficacia probatoria contro l’imprenditore che le abbia tenute: all’ultimo capoverso di pg. 4 del ricorso).

Tuttavia, per la sua qualità di terzo in sede di accertamento dello stato passivo, comportante l’inopponibilità ad esso degli atti di data certa non cerziorati ai sensi dell’art. 2704 c.c. (come esplicitamente rilevato anche dal Tribunale: agli ultimi tre alinea di pg. 2 del decreto), le dette scritture Ric. 2020 n. 21378 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21378/2020 Numero sezionale 2581/2022 Numero di raccolta generale 14998/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 sono per tale ragione inopponibili al curatore (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 5 novembre 2020, n. 24775): solo tra imprenditori avendo esse l’efficacia probatoria prevista dagli artt. 2709 e 2710 c.c., opponibile al curatore qualora agisca in via di successione in un rapporto già in capo al fallito, nella funzione gestoria del suo patrimonio, a norma dell’art. 31, primo comma l. fall., ma non quando operi quale organo della procedura (a ciò legittimato dalla sentenza dichiarativa di fallimento), in sede di accertamento del passivo, in posizione di terzo nei confronti dell’imprenditore fallito e dei creditori (Cass. 7 luglio 2015, n. 14054; Cass. 4 dicembre 2020, n. 27902).

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo il Fallimento intimato vittorioso svolto difese, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 21378 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21378-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. 273/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipato dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21378/2020 Numero sezionale 2581/2022 Numero di raccolta generale 14998/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 3 luglio 2020, il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione, ai sensi dell’art. 98 l. fall., di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., da cui il credito insinuato di € 8.117,34, a titolo di T.f.r. e differenze retributive era stato escluso in quanto non provato; 2. esso ha ribadito il difetto di prova di tale credito, per asserito rapporto, alle dipendenze della società fallita dal 28 dicembre 1989 al 26 giugno 2014, del lavoratore con qualifica di operaio e inquadramento al IV livello del CCNL commercio all’ingrosso e al dettaglio, per la ritenuta inidoneità della produzione di una busta paga di giugno 2016 (mensilità successiva al periodo lavorativo indicato) non sottoscritta e del CUD 2015; 3. con atto notificato il 30 luglio 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; il Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, 213 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2709 c.c., 24 Cost. e 6 CEDU, per erronea esclusione dallo stato passivo del Fallimento del credito per T.f.r., comprovato dalla busta paga prodotta e dal CUD 2015, in quanto documentazione proveniente dall’imprenditore, dotata di efficacia probatoria nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2709 c.c., non contestata per la contumacia della curatela fallimentare (unico motivo); 2. indipendentemente da ogni questione sull’eventuale inesistenza della procura speciale allegata al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (recante un mandato così formulato: “delego a rappresentarmi e difendermi e proporre ricorso per cassazione… ” , in assenza quivi di alcun riferimento al decreto impugnato, né al ricorso avverso di esso); e pure Ric. 2020 n. 21378 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21378/2020 Numero sezionale 2581/2022 Numero di raccolta generale 14998/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 al di là del difetto di specificità in violazione della prescrizione posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo di omessa trascrizione della busta paga e del CUD e di specifica indicazione della loro sede di produzione (Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107; Cass. 5 agosto 2019, n. 20914), il motivo è infondato; 3. come esattamente ritenuto dal Tribunale, la documentazione offerta a supporto probatorio del credito insinuato, non è idonea ad offrirne certa dimostrazione; 3.1. la busta paga, che pure reca una data successiva (mese di giugno 2016) alla cessazione del rapporto di lavoro asserito (26 giugno 2014), risulta “senza eventuali sottoscrizioni e simili” (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto); ed è risaputo che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore abbiano piena efficacia probatoria del credito, che egli insinui allo stato passivo del fallimento del suo datore di lavoro, qualora siano munite dei requisiti previsti dall’art. 1, secondo comma l. 4/1953, ossia alternativamente della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo (Cass. 15 maggio 2019, n. 13006; Cass. 6 luglio 2020, n. 13781): 3.2. quanto al CUD 2015, esso è documento fiscale relativo alla posizione del lavoratore subordinato (come il modello 101), attestante gli importi dichiarati come corrispostigli dal datore di lavoro e pertanto da lui confezionato e proveniente, al pari delle scritture contabili (evocate dallo stesso lavoratore per la loro efficacia probatoria contro l’imprenditore che le abbia tenute: all’ultimo capoverso di pg. 4 del ricorso). Tuttavia, per la sua qualità di terzo in sede di accertamento dello stato passivo, comportante l’inopponibilità ad esso degli atti di data certa non cerziorati ai sensi dell’art. 2704 c.c. (come esplicitamente rilevato anche dal Tribunale: agli ultimi tre alinea di pg. 2 del decreto), le dette scritture Ric. 2020 n. 21378 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21378/2020 Numero sezionale 2581/2022 Numero di raccolta generale 14998/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 sono per tale ragione inopponibili al curatore (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 5 novembre 2020, n. 24775): solo tra imprenditori avendo esse l’efficacia probatoria prevista dagli artt. 2709 e 2710 c.c., opponibile al curatore qualora agisca in via di successione in un rapporto già in capo al fallito, nella funzione gestoria del suo patrimonio, a norma dell’art. 31, primo comma l. fall., ma non quando operi quale organo della procedura (a ciò legittimato dalla sentenza dichiarativa di fallimento), in sede di accertamento del passivo, in posizione di terzo nei confronti dell’imprenditore fallito e dei creditori (Cass. 7 luglio 2015, n. 14054; Cass. 4 dicembre 2020, n. 27902). 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo il Fallimento intimato vittorioso svolto difese, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 21378 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E
Decreto Cassazione n. 14998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris