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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 30406/2021

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: IdY SISSOKO (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.215, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro t(3 IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimatoi- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3240/2019, pubblicata il 3/6/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva il collegio Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di appello - appare la rilevazione della inammissibilità dell'odierna impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 366 n. 3 c.p.c., per mancata esposizione del fatto.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.

Tale esposizione, nell'odierno ricorso, è totalmente assente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9/3/2021.

Il Presidente est.

P, C: c.NICELLERtA 11M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: IdY SISSOKO (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Padova, e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.215, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro t(3 IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimatoi- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3240/2019, pubblicata il 3/6/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva il collegio Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di appello - appare la rilevazione della inammissibilità dell'odierna impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 366 n. 3 c.p.c., per mancata esposizione del fatto. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione. Tale esposizione, nell'odierno ricorso, è totalmente assente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9/3/2021. Il Presidente est. P, C: c.NICELLERtA 11M
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