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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 34342/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CROTONE-intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 31999/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione del compenso dovuto come difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate dal ricorrente.

In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata la partecipazione del Capalbo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso con ASSORBIMENTO del secondo.

Con l’ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 31999/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione del compenso dovuto come difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate dal ricorrente.

In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata la partecipazione del Capalbo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, perché il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione del giudizio nel cui ambito erano state svolte le prestazioni oggetto della richiesta di pagamento.

La censura è fondata.

Va sul punto ribadito il principio secondo cui “In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 23133 del19/08/2021, Rv. 662071; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2206 del30/01/2020, Rv. 656859).

Il secondo motivo, relativo al governo delle spese, è assorbito dall’accoglimento della prima censura“. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Deve dunque essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo deve essere dichiarato assorbito.

La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa al Tribunale di Crotone, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Crotone, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CROTONE-intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 31999/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione del compenso dovuto come difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate dal ricorrente. In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata la partecipazione del Capalbo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso con ASSORBIMENTO del secondo. Con l’ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 31999/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione del compenso dovuto come difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate dal ricorrente. In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata la partecipazione del Capalbo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, perché il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione del giudizio nel cui ambito erano state svolte le prestazioni oggetto della richiesta di pagamento. La censura è fondata. Va sul punto ribadito il principio secondo cui “In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 23133 del19/08/2021, Rv. 662071; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2206 del30/01/2020, Rv. 656859). Il secondo motivo, relativo al governo delle spese, è assorbito dall’accoglimento della prima censura“. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Deve dunque essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo deve essere dichiarato assorbito. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa al Tribunale di Crotone, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Crotone, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legitt