CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMA Dm,/ to 0.14 pr udita la relazione sv ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] (ANNA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi al Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione ed errata applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in punto di applicazione dell'art. 81 cod. pen. La difesa, in particolare, si duole di una pretesa violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando il vizio di motivazione e rappresentandc come l'ordinanza impugnata - emessa nei confronti del suddetto condannato - abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti fondamento delle condotte delittuose realizzate. 2. Le censure contenute nel ricorso risultano, altresì, riproduttive di profili ci censura già adeguatamente vagliati, nel provvedimento impugnato e colà disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di Parma i composizione monocratica, nella veste di Giudice dell'esecuzione. Nell'ordinanza impugnata, invero, si evidenzia come i plurimi fatti di reato rappresentati (di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché di ricettazione e danneggiamentc) in relazione ai quali sono intervenute le condanne in ordine alle quali si invoca a riunione in continuazione, siano separati tra loro da un notevole arco temporale, senza essere poi, tra loro, in alcun modo sovrapponibili (né quanto al titolo il reato, né quanto alle modalità esecutive che li connotano). La dedotta condizione di tossicodipendente, inoltre, non è documentata e nemmeno emerge dalla lettu -a delle sentenze di condanna. Si evince invece - ad avviso del Giudi :e dell'esecuzione - una particolare insofferenza del soggetto, rispetto al regine carcerario, che lo porta al compimento di condotte etero e auto lesive; il tutto rappresenta, però - sempre secondo quanto sussunto nell'impugnato provvedimento - l'espressione di un'indole antisociale e conflittuale, che si manifesta in aggressioni di tipo estemporaneo, prive del connotato della preventiva ideazione unitaria. 3. La sopra esposta conclusione appare logica e priva della pur minima forma di incoerenza, oltre che sussunta in un apparato motivazionale congruo ed esaustivo, tanto che è destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratorid di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,