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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 39267/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1121/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 888/2020 della CORTE D'APPELLO DIprizk W7ter751., depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 1121 sez.

M3 - ud. 03-11-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 28/5/2020 (n. 888/2020), la Corte d'ap- pello di Siracusa ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Comune di Siracusa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di una caduta in cui la stessa era incorsa nel tran- sitare sul marciapiede di una strada comunale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice, non avendo la stessa fornito la prova che il fatto dannoso si fosse verificato secondo la descrizione dalla stessa fornita in sede giudiziale, e dovendo, in ogni caso, ritenersi configurabile, nella fattispecie, l'incidenza di un caso for- tuito, idoneo a interrompere alcun nesso di casualità tra l'uso della strada comunale e i danni denunciati dall'attrice; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione; il Comune di Siracusa resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con i due motivi d'impugnazione proposti, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2051 e 2043 c.c. e degli artt. 4.2.1. e

4.2.2. del D.M. n. 236/89 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto, nella valutazione degli elementi istruttori sottoposti al suo esame, della documentazione fotografica prodotta agli atti del giudizio riproducente lo stato dei luoghi e la condizione del marciapiede (chiaramente intriso di sedimento scuro) all'indomani dell'accadimento, nonché per aver er- roneamente escluso che il complesso degli elementi di prova acquisiti Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri agli atti del giudizio fossero valsi a comprovare in maniera incontrover- tibile la responsabilità del Comune nella manutenzione della strada co- munale nell'occasione percorsa dall'odierna ricorrente, al punto da in- durre la verificazione del fatto dannoso denunciato in questa sede; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a pro- cedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricor- rente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe del secondo motivo d'impugnazione in esame, al vizio di viola- zione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure solle- vate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui- siti e dei fatti di causa;Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; a tale ultimo riguardo (così pervenendo all'esame del primo motivo di impugnazione, riferito al preteso vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.), è appena il caso di sottolineare come detto vizio possa ritenersi denun- ciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito og- getto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- mare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome di- rette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione ope- rata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale proba- torio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente rilevata l'inam- missibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'at- testazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 3/11/2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 ODI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1121/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 888/2020 della CORTE D'APPELLO DIprizk W7ter751., depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 1121 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 28/5/2020 (n. 888/2020), la Corte d'ap- pello di Siracusa ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Comune di Siracusa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di una caduta in cui la stessa era incorsa nel tran- sitare sul marciapiede di una strada comunale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice, non avendo la stessa fornito la prova che il fatto dannoso si fosse verificato secondo la descrizione dalla stessa fornita in sede giudiziale, e dovendo, in ogni caso, ritenersi configurabile, nella fattispecie, l'incidenza di un caso for- tuito, idoneo a interrompere alcun nesso di casualità tra l'uso della strada comunale e i danni denunciati dall'attrice; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione; il Comune di Siracusa resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con i due motivi d'impugnazione proposti, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2051 e 2043 c.c. e degli artt. 4.2.1. e 4.2.2. del D.M. n. 236/89 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto, nella valutazione degli elementi istruttori sottoposti al suo esame, della documentazione fotografica prodotta agli atti del giudizio riproducente lo stato dei luoghi e la condizione del marciapiede (chiaramente intriso di sedimento scuro) all'indomani dell'accadimento, nonché per aver er- roneamente escluso che il complesso degli elementi di prova acquisiti Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri agli atti del giudizio fossero valsi a comprovare in maniera incontrover- tibile la responsabilità del Comune nella manutenzione della strada co- munale nell'occasione percorsa dall'odierna ricorrente, al punto da in- durre la verificazione del fatto dannoso denunciato in questa sede; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a pro- cedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricor- rente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe del secondo motivo d'impugnazione in esame, al vizio di viola- zione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure solle- vate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui- siti e dei fatti di causa;Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; a tale ultimo riguardo (così pervenendo all'esame del primo motivo di impugnazione, riferito al preteso vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.), è appena il caso di sottolineare come detto vizio possa ritenersi denun- ciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito og- getto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- mare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome di- rette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione ope- rata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale proba- torio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente rilevata l'inam- missibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'at- testazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 1121/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 3/11/2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 ODI