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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 33103/2026

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del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 4 febbraio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile de plano la domanda introdotta daXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere l’affidamento terapeutico ai sensi dell’art.94dPR n.309/1990.Si afferma in motivazione che non è stato prodotto il programma terapeuticodichiarato idoneo.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXX deducendo erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.Si contesta la declaratoria di inammissibilità de plano, in ragione del fattoche dalla documentazione allegata all’istanza si desume agevolmente la idoneitàdel programma terapeutico concordato con il Sert territorialmente competente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2.

Va premesso che è causa di inammissibilità della domanda di affidamentoin prova terapeutico, che può essere dichiarata "de plano" dal Presidente deltribunale di sorveglianza, la mancata o incompleta allegazione della certificazionel'idoneità del programma concordato ( tra le molte Sez. 1, n. 43852 del18/09/2019, Stazzone, Rv. 277326 - 01).Tuttavia la decisione di inammissibilità – che priva il soggetto istante dellapossibilità del contraddittorio - richiede una certezza assoluta circa l’assenza deisuddetti requisiti di legge.Nel caso in esame ciò non può dirsi, in ragione del fatto che dalladocumentazione allegata all’istanza si desume con certezza la dipendenza dacannabis con data 10 novembre 2020, l’esistenza di un primo programmaterapeutico presso il Sert di [OSCURATO:PERSONA], la volontà di ripresa di dettoprogramma da parte delXXXXXXX, l’accettazione da parte del Sert con nota del10.9.2025 che illustra le modalità del programma.Andava, pertanto, compiuta da parte del Tribunale una valutazionecomplessiva della domanda con fissazione di udienza camerale.Va disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, contrasmissione atti per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 4 febbraio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile de plano la domanda introdotta daXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere l’affidamento terapeutico ai sensi dell’art.94dPR n.309/1990.Si afferma in motivazione che non è stato prodotto il programma terapeuticodichiarato idoneo.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXX deducendo erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.Si contesta la declaratoria di inammissibilità de plano, in ragione del fattoche dalla documentazione allegata all’istanza si desume agevolmente la idoneitàdel programma terapeutico concordato con il Sert territorialmente competente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Va premesso che è causa di inammissibilità della domanda di affidamentoin prova terapeutico, che può essere dichiarata "de plano" dal Presidente deltribunale di sorveglianza, la mancata o incompleta allegazione della certificazionel'idoneità del programma concordato ( tra le molte Sez. 1, n. 43852 del18/09/2019, Stazzone, Rv. 277326 - 01).Tuttavia la decisione di inammissibilità – che priva il soggetto istante dellapossibilità del contraddittorio - richiede una certezza assoluta circa l’assenza deisuddetti requisiti di legge.Nel caso in esame ciò non può dirsi, in ragione del fatto che dalladocumentazione allegata all’istanza si desume con certezza la dipendenza dacannabis con data 10 novembre 2020, l’esistenza di un primo programmaterapeutico presso il Sert di [OSCURATO:PERSONA], la volontà di ripresa di dettoprogramma da parte delXXXXXXX, l’accettazione da parte del Sert con nota del10.9.2025 che illustra le modalità del programma.Andava, pertanto, compiuta da parte del Tribunale una valutazionecomplessiva della domanda con fissazione di udienza camerale.Va disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, contrasmissione atti per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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