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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 agosto 1981

Cassazione n. 03879/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/08/1981 in [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/03/1990 in ROMANIA avverso la sentenza del 22/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza del 22/10/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data 15/05/2018 con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato entrambi per il reato di tentativo di estorsione e il solo Boutouil anche per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Deducono:2.

BOUTOUIL Hicham.

2.1. "Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p..

Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata non è esente da vizi, mancando una compiuta e logica analisi critica delle investigazioni difensive e della volontà della persona offesa di ritirare la denuncia.

2.2. "Violazione dell'art. 121 - art. 125 c.p.p., comma 3 - art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), art. 192 c.p.p. - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), degli artt. 24 e 111 Cost.".

Il motivo viene riportato integralmente: «la Corte di appello si è limitata a ribadire pedissequamente la motivazione del Tribunale, ma operando in tal modo avrebbe violato la garanzia del doppio grado di giudizio in materia penale.

Non avrebbe considerato la manifestazione di volontà del [OSCURATO:PERSONA] di non voler procedere contro gli imputati, la quale avrebbe determinato anche un profilo soggettivo dell'imputato differente da quello descritto dai Giudici di Ancona».

2.3. "Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 - art. 192 c.p.p. commi 1 e 2 - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 56 - 110 e 393 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, quanto all'erronea qualificazione giuridica dei fatti".

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen., mancando una violenza o una minaccia sproporzionata e visto che l'imputato chiedeva la soddisfazione di un credito.

Lamenta, altresì, la mancata considerazione della desistenza di [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato alla restituzione del denaro prestato alla persona offesa.

2.4. "Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 62-bis e 114 c.p.".

Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia l'omessa o apodittica motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. LAMBRU Bogdan. 3.1.

"Insufficienza della prova in ordine all'elemento oggettivo del reato - Inidoneità della condotta ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 629 c.p. - Violazione dell'art. 49 c.p. - Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.".

Il ricorrente sostiene che la condotta estorsiva non si può considerare provata in forza delle sole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti, si assume che la detenzione del coltello non può ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Censura, quindi, la valutazione della credibilità del dichiarante e la capacità delle sue dichiarazioni di costituire la prova del reato.

Conclude osservando che «non può ritenersi integrata in capo all'odierno ricorrente la fattispecie di cui all'art.629 c.p., stante l'assoluta inidoneità delle condotte dal medesimo poste in essere a 2 A4 s-A • -...., recare pregiudizio o, comunque, incidere sui beni giuridici tutelati ovvero la libertà personale della vittima oltre che il patrimonio della stessa».

3.2. "Insussistenza e/o mancanza della prova in ordine all'elemento soggettivo del reato — Violazione dell'art. 533 c.p.p. — Derubricazione della fattispecie in quella di cui all'art. 393 c.p. — Violazione dell'art- 606 co. a lett. b) ed e) c.p.p.".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente l'elemento soggettivo dell'estorsione, là dove - invece- doveva ritenersi configurato il delitto di cui all'art. 393 cod.pen..

A sostegno dell'assunto compendia le risultanze istruttorie.

3.3. "Eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio, violazione art. 133 c.p. — Violazione dell'art. 606 c.p.".

Il ricorrente deduce «che nell'esercizio del proprio potere discrezionale nella determinazione della pena, il giudice non abbia debitamente tenuto in considerazione quanto concretamente emergente, non solo dalla condotta effettivamente serbata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla sua personalità e dai comportamenti dal medesimo serbati precedentemente ai fatti di reato ascrittigli".

Espone gli elementi che avrebbero dovuto condurre a un più mite trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite.

1.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo i molteplici elementi convergenti nel senso della responsabilità di Boutouil e Lambru, della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati e della consapevole partecipazione di Lambru alle pretese estorsive di Boutouil.

In particolare, in risposta alle censure difensive, ha ribadito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di Pinna, che hanno riferito delle minacce ricevute sin dall'agosto del 2017, con telefonate e con sms.

La Corte ha altresì evidenziato che tali dichiarazioni sono state riscontrate: dalla chiamata effettuata con il telefono della compagna di Lambru e dagli sms provenienti dal telefono della sorella di Lambru, sentimentalmente legata a Boutouil, ulteriormente confermate dalle telefonate e dagli sms ricevuti dal telefono della compagna di Boutouil; dal fatto che Boutouil si trovasse agili arresti domiciliari presso l'abitazione di Bogdan; dalla dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], «sia per la situazione generale, che per la presenza dei soggetti, che per il tenore intimidatorio» di talune frasi percepite e percepibili in ragione della breve distanza 3 /L 9 ,-..-----._ tra l'appartamento e l'officina del Ricci, l'ulteriore approccio minaccioso del 14 settembre ad opera di [OSCURATO:PERSONA], trova riscontro dalle dichiarazioni di Casimirri».

A fronte di queste e altre argomentazioni e plurimi elementi esposti dalla Corte di appello -tali da restituire una motivazione esaustiva nella risposta alle doglianze difensive, adeguata, logica e non contraddittoria- entrambi i ricorsi si risolvono in deduzioni di merito, per lo più meramente reiterativi delle medesime questioni sollevate con il gravame e in gran parte elusivi di un reale confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, unitariamente e complessivamente considerata.

Ognuno di tali rilievi conduce ad altrettante cause di inammissibilità, ma risulta assorbente ricordare che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

1.2. Tanto vale anche con riguardo alle censure esposte in entrambi i ricorsi in relazione al giudizio di credibilità e attendibilità dei dichiaranti.

A tale proposito va rimarcato che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con i ricorsi, entrambi diretti a proporre un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppongono con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità.

1.3. Va altresì rilevata la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui il fatto in esame sarebbe qualificabile ai sensi dell'art. 393 cod.pen. 4 AD L,n ,.., La motivazione della doppia sentenza conforme, invero (anche in questo con motivazione immeritevole di censura) ha spiegato le ragioni per cui il denaro preteso da Boutouil non trovasse titolo in un prestito lecitamente concesso, ma in un credito vantato per la vendita di stupefacente, ossia in un contratto con causa illecita che non trova tutela giudiziale.

Tanto risalta la radicale impossibilità di configurare il reato di ragion fattasi, mancando la possibilità di ricorrere al giudice per la tutela del credito oggetto del reato.

1.4. La denuncia di omessa motivazione sulla negazione delle circostanze generiche è inammissibile perché erano inammissibili per aspecificità i correlati motivi di appello, con i quali gli odierni ricorrenti non esponevano nessuna censura, rivolgendo una mera sollecitazione al giudice di merito.

Va ribadito, infatti, che "l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 -, Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 — 01).

1.5. Il motivo relativo alla mancata valutazione della configurabilità della desistenza -esposto dal solo Boutouil- non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

1.6. Infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio spiegando che la pena era commisurata al minimo con le riduzioni del caso come rispettivamente riconosciute, senza incremento per la recidiva.

La Corte di appello ha altresì rimarcato come la ritenuta recidiva -pur bilanciata in punto di pena- dimostrasse l'incremento della pericolosità desumibile dal proseguire nella commissione di illeciti per conseguire il prezzo di altri reati, nonostante la coeva sottoposizione ad altri procedimenti e a misure cautelari.

A fronte di ciò, le argomentazioni sviluppate da entrambi i ricorrenti sul trattamento sanzionatorio si risolvono -anch'esse- in deduzioni di merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità. 5 Au

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Non si può dare seguito alla richiesta di liquidazione delle competenze avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

A tal proposito, pur dovendosi evidenziare quanto disposto dall'art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va ribadito che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità», (Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 15/12/2016 Ud., dep. il 2017, Amato, Rv. 271339 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/08/1981 in [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/03/1990 in ROMANIA avverso la sentenza del 22/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza del 22/10/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data 15/05/2018 con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato entrambi per il reato di tentativo di estorsione e il solo Boutouil anche per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Deducono:2. BOUTOUIL Hicham. 2.1. "Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata non è esente da vizi, mancando una compiuta e logica analisi critica delle investigazioni difensive e della volontà della persona offesa di ritirare la denuncia. 2.2. "Violazione dell'art. 121 - art. 125 c.p.p., comma 3 - art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), art. 192 c.p.p. - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), degli artt. 24 e 111 Cost.". Il motivo viene riportato integralmente: «la Corte di appello si è limitata a ribadire pedissequamente la motivazione del Tribunale, ma operando in tal modo avrebbe violato la garanzia del doppio grado di giudizio in materia penale. Non avrebbe considerato la manifestazione di volontà del [OSCURATO:PERSONA] di non voler procedere contro gli imputati, la quale avrebbe determinato anche un profilo soggettivo dell'imputato differente da quello descritto dai Giudici di Ancona». 2.3. "Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 - art. 192 c.p.p. commi 1 e 2 - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 56 - 110 e 393 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, quanto all'erronea qualificazione giuridica dei fatti". Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen., mancando una violenza o una minaccia sproporzionata e visto che l'imputato chiedeva la soddisfazione di un credito. Lamenta, altresì, la mancata considerazione della desistenza di [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato alla restituzione del denaro prestato alla persona offesa. 2.4. "Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 62-bis e 114 c.p.". Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia l'omessa o apodittica motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. LAMBRU Bogdan. 3.1. "Insufficienza della prova in ordine all'elemento oggettivo del reato - Inidoneità della condotta ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 629 c.p. - Violazione dell'art. 49 c.p. - Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.". Il ricorrente sostiene che la condotta estorsiva non si può considerare provata in forza delle sole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, si assume che la detenzione del coltello non può ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Censura, quindi, la valutazione della credibilità del dichiarante e la capacità delle sue dichiarazioni di costituire la prova del reato. Conclude osservando che «non può ritenersi integrata in capo all'odierno ricorrente la fattispecie di cui all'art.629 c.p., stante l'assoluta inidoneità delle condotte dal medesimo poste in essere a 2 A4 s-A • -...., recare pregiudizio o, comunque, incidere sui beni giuridici tutelati ovvero la libertà personale della vittima oltre che il patrimonio della stessa». 3.2. "Insussistenza e/o mancanza della prova in ordine all'elemento soggettivo del reato — Violazione dell'art. 533 c.p.p. — Derubricazione della fattispecie in quella di cui all'art. 393 c.p. — Violazione dell'art- 606 co. a lett. b) ed e) c.p.p.". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente l'elemento soggettivo dell'estorsione, là dove - invece- doveva ritenersi configurato il delitto di cui all'art. 393 cod.pen.. A sostegno dell'assunto compendia le risultanze istruttorie. 3.3. "Eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio, violazione art. 133 c.p. — Violazione dell'art. 606 c.p.". Il ricorrente deduce «che nell'esercizio del proprio potere discrezionale nella determinazione della pena, il giudice non abbia debitamente tenuto in considerazione quanto concretamente emergente, non solo dalla condotta effettivamente serbata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla sua personalità e dai comportamenti dal medesimo serbati precedentemente ai fatti di reato ascrittigli". Espone gli elementi che avrebbero dovuto condurre a un più mite trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite. 1.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo i molteplici elementi convergenti nel senso della responsabilità di Boutouil e Lambru, della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati e della consapevole partecipazione di Lambru alle pretese estorsive di Boutouil. In particolare, in risposta alle censure difensive, ha ribadito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di Pinna, che hanno riferito delle minacce ricevute sin dall'agosto del 2017, con telefonate e con sms. La Corte ha altresì evidenziato che tali dichiarazioni sono state riscontrate: dalla chiamata effettuata con il telefono della compagna di Lambru e dagli sms provenienti dal telefono della sorella di Lambru, sentimentalmente legata a Boutouil, ulteriormente confermate dalle telefonate e dagli sms ricevuti dal telefono della compagna di Boutouil; dal fatto che Boutouil si trovasse agili arresti domiciliari presso l'abitazione di Bogdan; dalla dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], «sia per la situazione generale, che per la presenza dei soggetti, che per il tenore intimidatorio» di talune frasi percepite e percepibili in ragione della breve distanza 3 /L 9 ,-..-----._ tra l'appartamento e l'officina del Ricci, l'ulteriore approccio minaccioso del 14 settembre ad opera di [OSCURATO:PERSONA], trova riscontro dalle dichiarazioni di Casimirri». A fronte di queste e altre argomentazioni e plurimi elementi esposti dalla Corte di appello -tali da restituire una motivazione esaustiva nella risposta alle doglianze difensive, adeguata, logica e non contraddittoria- entrambi i ricorsi si risolvono in deduzioni di merito, per lo più meramente reiterativi delle medesime questioni sollevate con il gravame e in gran parte elusivi di un reale confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, unitariamente e complessivamente considerata. Ognuno di tali rilievi conduce ad altrettante cause di inammissibilità, ma risulta assorbente ricordare che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.2. Tanto vale anche con riguardo alle censure esposte in entrambi i ricorsi in relazione al giudizio di credibilità e attendibilità dei dichiaranti. A tale proposito va rimarcato che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con i ricorsi, entrambi diretti a proporre un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppongono con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità. 1.3. Va altresì rilevata la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui il fatto in esame sarebbe qualificabile ai sensi dell'art. 393 cod.pen. 4 AD L,n ,.., La motivazione della doppia sentenza conforme, invero (anche in questo con motivazione immeritevole di censura) ha spiegato le ragioni per cui il denaro preteso da Boutouil non trovasse titolo in un prestito lecitamente concesso, ma in un credito vantato per la vendita di stupefacente, ossia in un contratto con causa illecita che non trova tutela giudiziale. Tanto risalta la radicale impossibilità di configurare il reato di ragion fattasi, mancando la possibilità di ricorrere al giudice per la tutela del credito oggetto del reato. 1.4. La denuncia di omessa motivazione sulla negazione delle circostanze generiche è inammissibile perché erano inammissibili per aspecificità i correlati motivi di appello, con i quali gli odierni ricorrenti non esponevano nessuna censura, rivolgendo una mera sollecitazione al giudice di merito. Va ribadito, infatti, che "l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 -, Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 — 01). 1.5. Il motivo relativo alla mancata valutazione della configurabilità della desistenza -esposto dal solo Boutouil- non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 1.6. Infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio spiegando che la pena era commisurata al minimo con le riduzioni del caso come rispettivamente riconosciute, senza incremento per la recidiva. La Corte di appello ha altresì rimarcato come la ritenuta recidiva -pur bilanciata in punto di pena- dimostrasse l'incremento della pericolosità desumibile dal proseguire nella commissione di illeciti per conseguire il prezzo di altri reati, nonostante la coeva sottoposizione ad altri procedimenti e a misure cautelari. A fronte di ciò, le argomentazioni sviluppate da entrambi i ricorrenti sul trattamento sanzionatorio si risolvono -anch'esse- in deduzioni di merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità. 5 Au 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Non si può dare seguito alla richiesta di liquidazione delle competenze avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal proposito, pur dovendosi evidenziare quanto disposto dall'art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va ribadito che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità», (Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 15/12/2016 Ud., dep. il 2017, Amato, Rv. 271339 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan
Sentenza Cassazione n. 03879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris