CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 16798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32530/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Oggetto: Risarcimento danni da illecito civile – Lesione diritto di proprietà R.G.N. 32530/2020 Ud. 26/05/2023CC [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 2 di 10 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – domicilio telematico presso quest’ultimo –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3815/2020 depositata il 10/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] citarono, innanzi il Tribunale di Napoli LUCIAD’ANGIOLELLA – nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. – il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Lamentarono gli attori che la [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. , nell’eseguire interventi di livellamento di un’area per la realizzazione di capannoni, avevano riversato i materiali di movimentazione in un canale destinato al deflusso delle acque meteoriche, ostruendone il decorso e provocando danni alle abitazioni di cui erano titolari. Chiesero, quindi, la condanna della convenuta LUCIA D’ANGIOLELLA al risarcimento dei danni, evocando altresì il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], di cui dedussero la colpevole inerzia, nonostante le reiterate segnalazioni del problema. [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 3 di 10 2. Costituitisi tutti i soggetti convenuti -LUCIA D’ANGIOLELLA e la [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva -Tribunale di Napoli, dopo che con sentenza parziale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, condannò la società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. al risarcimento dei danni. 3. Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (nuova ragione della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.), la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione degli originari attori, di LUCIA D’ANGIOLELLA, nonché del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], disattese il gravame, osservando, in relazione ai motivi di gravame, che: − il motivo riferito al difetto di ius postuland i in capo ai difensori degli originari attori doveva ritenersi infondato, risultando in atti la copia originale dell’atto di citazione recante la procura conferita ai tre legali degli attori e valendo, al riguardo, il timbro apposto dalla Cancelleria sul fascicolo di parte recante l’elenco degli atti e documenti, compresa la copia della citazione in questione; − infondate erano le deduzioni dell’appellante in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, vertendosi in tema di azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. e non di azione reale, a rilevare non era tanto la titolarità del fondo sul quale si assumevano essere state realizzate le opere fonte di danno, quanto l’individuazione del soggetto che di tali opere di era avvalso e che, possedendo il fondo medesimo, su di esso esercitava le proprie attività, risultando dagli atti che i lavori [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 4 di 10 denunciati dagli attori avevano consentito all’appellante la realizzazione di un accesso alla pubblica via; − il motivo di appello col quale veniva dedotta la nullità della sentenza per insufficienza della motivazione, essendo quest’ultima basata sull’attribuzione alla stessa appellante di una richiesta di rilascio di permesso per la costruzione di un muro di cinta, era da ritenersi infondato, avendo il giudice di merito affermato la responsabilità dell’appellante sulla scorta dei rilievi effettuati dal CTU, a fronte dei quali la circostanza della richiesta di rilascio di permesso assumeva valore meramente indiziario che non aveva assunto rilievo determinante nella motivazione del giudice di prime cure; − il motivo di appello col quale veniva dedotta la nullità della CTU per avere il consulente acquisito autonomamente documenti doveva essere disatteso, non avendo l’appellante eccepito la dedotta nullità immediatamente dopo l’espletamento della consulenza e non essendo peraltro neppure indicati i documenti di cui si assumeva l’irregolare acquisizione; − infondato, infine, era il motivo col quale l’appellante si doleva del fatto che, nel determinare il risarcimento spettante agli attori,non si fosse verificata la regolarità edilizia dei fabbricati di titolarità degli attori medesimi, e ciò in quanto detti fabbricati avevano destinazione urbanistica a deposito, dovendosi quindi ritenere che il loro utilizzo prescindesse dall’effettivo conseguimento di concessione in sanatoria. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 5 di 10 Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché LUCIA D’ANGIOLELLA. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce la “nullità della sentenza di primo grado per manifesta insufficienza e contraddittorietà della motivazione per violazione degli artt. 360 n. 4 c.p.c. e 132 c.p.c. nonché per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Il ricorso si duole della motivazione della decisione impugnata –per lapsus calami indicata come sentenza “di primo grado” –lamentandone la insufficienza e la conseguente nullità. Da ciò, argomenta il ricorso, sarebbe derivata anche una inadeguata valutazione: − dell’eccezione di difetto di procura, il quale – puntualizza la ricorrente – non concerneva tutti e tre i patroni degli attori ma i soli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i cui nomi –prosegue il ricorso – sarebbero stati aggiunti solo ex post alla procura; − dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa ricorrente, non essendo emerso in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era titolare o possessore del fondo; − degli ulteriori motivi di appello formulati dall’odierna ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 6 di 10 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la “omessa ed errata interpretazione dei mezzi istruttori”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione avrebbe radicalmente omesso di valutare l’assenza di elementi in ordine alla effettiva responsabilità della ricorrente. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce “decisione sulla base di una C.T.U. nulla per utilizzazione documenti non ritualmente acquisiti da parte del consulente –eccezione rilevabile d’ufficio”. Si duole la ricorrente del fatto che la decisione impugnata si sia basata su una C.T.U. viziata dal fatto di essere stata espletata acquisendo direttamente dei documenti dalle parti, senza rilevare d’ufficio lanullità della C.T.U. medesima. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel dedurre una motivazione “insufficiente e contraddittoria” – senza peraltro neppure operare il corretto riferimento ipotetico all’art. 360, n. 5), c.p.c. –il motivo omette radicalmente di considerare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 7 di 10 motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Quanto alle deduzioni in ordine al vizio di difetto radicale di motivazione, le stesse, che peraltro poi si traducono nella deduzione di un insieme di eterogenee censure di merito, oltre che formulate in modo inammissibile, risultano smentite dal fatto che nessuna delle carenze estreme poc’anzi elencate risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. A palesarne l’inammissibilità sarebbe in realtà sufficiente la sua stessa formulazione, come sopra riprodotta , trattandosi di una formulazione che non risulta in alcun modo riconducibile –se non con inammissibili forzature – nell’alveo dei motivi di ricor so in cassazione come individuati dall’art. 360 c.p.c. Al di là della formulazione, peraltro, l’inammissibilità del motivo discende dal fatto che esso – al di là dei rinnovati richiami al vizio di motivazione apparente, riproposti nell’esposizione argomen tativa - mira in realtà a sollecitare a questa Corte un sindacato sulla valutazione degli elementi istruttori operata dal giudice di merito, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 8 di 10 procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Va ribadito, infatti, il principio per cui compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017; Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. 4. Inammissibile, infine, è il terzo motivo. Il motivo, infatti, non si confronta con quella che è la ratio fondamentale seguita dalla Corte territoriale nella propria valutazione del motivo di gravame concernente il vizio che affliggerebbe la CTU, e cioè la considerazione che il motivo di appello risultava formulato con tale genericità da omettere l’indicazione dei documenti di cui l’appellante, odierna ricorrente, assumeva l’illegittima acquisizione da [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 9 di 10 parte del CTU, risultando in tal modo il motivo radicalmente inammissibile. Gravava, quindi, sulla ricorrente, l’onere di impugnare tale ratio, deducendo primariamente di avere invece ritualmente e tempestivamente individuato nell’atto di appello la documentazione irregolarmente acquisita, laddove tale specificazione risulta essere stata operata invece solo con il ricorso di legittimità, peraltro individuando un documento –un permesso di costruire – che la stessa Corte territoriale ha qualificato come mero “elemento indiziario non assumente rilievo decisorio” (pag. 11), nonché non meglio specificati rilievi fotografici. A fronte di detta carenza fonte di radicale inammissibilità – accresciuta da una serie di critiche che riguardano la stessa valutazione della consulenza da parte dei giudici di merito –il doveroso richiamo ai principi enunciati da Cass. Sez. U - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 vale solo ad evidenziare che, in ogni caso, i documenti di cui si assume l’abusiva acquisizione non risultavano concernere fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni in senso proprio, bensì meri fatti secondari, la cui documentazione ben poteva essere acquisita dal CTU “al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli”(Cass. Sez. U - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello [OSCURATO:SOCIETA] - R.G. 32530/2020 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 10 di 10 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esbo rsi, oltre accessori di legge , per ognuno dei controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupp