CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 29536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianluca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d’appello di Napoli, qualegiudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta, propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di continuazione tra i reatigiudicati con più sentenze:1) Corte d’appello di Napoli del 03/10/2016, irrevocabile il 17/3/2017;2) Corte d’appello di Napoli del 18/9/2018, irr. il 03/01/2019;3) Corte d’appello di Napoli del 28/10/2020, irr. il 11/02/2021.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore generalepresso la Corte d’appello di Napoli, affidandosi a un unico motivo, per violazionedi legge in relazione all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., con il quale censural’incompetenza funzionale della Corte d’appello di Napoli, quale giudicedell’esecuzione, poiché la competenza sarebbe stata del Gup presso il [OSCURATO:PERSONA] sub 24 del certificato del casellario giudiziale, divenuta irrevocabile perultima in data 30/4/2024, quindi, precedentemente al deposito della richiesta diapplicazione della continuazione.3. Il Procuratore generale ha concluso, depositando tardivamente la propriarequisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento, senzaconsiderare la requisitoria scritta del Procuratore generale depositatatardivamente.2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, l’ultimasentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellariogiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], è quella emessa dal Gup presso il Tribunale di Nolasub 24 del certificato del casellario giudiziale, divenuta irrevocabile per ultima indata 30/4/2024, prima del deposito della richiesta ai sensi degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen.3. Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso secondo cui,a norma dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che dispone “Se l'esecuzioneconcerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice cheha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”, con conseguenteannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ufficio G.i.p. - G.u.p.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente