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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24143/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 5 - 7 sulla ricostruzione del fatto); osservato che il motivo è, altresì, manifestamente infondato, poiché pretende una terza valutazione del fatto, pur a fronte di una motivazione esaustiva e del tutto priva di contraddizioni o illogicità, quest'ultima, in verità, nemmeno correttamente dedotta (a mente dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., l'illogicità deve essere 'manifesta', cioè rilevabile ictu °culi, tale è la irrazionalità che in essa si esprime, e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' incongruenza argomentativa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 5 - 7 sulla ricostruzione del fatto); osservato che il motivo è, altresì, manifestamente infondato, poiché pretende una terza valutazione del fatto, pur a fronte di una motivazione esaustiva e del tutto priva di contraddizioni o illogicità, quest'ultima, in verità, nemmeno correttamente dedotta (a mente dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., l'illogicità deve essere 'manifesta', cioè rilevabile ictu °culi, tale è la irrazionalità che in essa si esprime, e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' incongruenza argomentativa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris