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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33221/2025

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A sul ricorso iscritto al n. 23215/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Canicattì, c.da Carnara S.S. 122, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, - resistente - [OSCURATO:PERSONA] - IRES-IRAP-IVA2005.

R.G.

N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 634/2017, depositata il 21 febbraio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che:

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) notificava, in data 21 luglio 2009, alla [OSCURATO:SOCIETA]., cartella di pagamento n. 291-2009- 0005374315, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 5.909,62per IRES, IRAP ed IVA 200 5 .

2. Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento la quale, con sentenza n. 582/05/2011, depositata il 2 novembre 2011, lo rigettava , compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 634/2017, pronunciata il 14 febbraio 2017 e depositata in segreteria il 21 febbraio 2017, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di settemotivi (ricorso notificato il 27 aprile 21 settembre 2017).

Resisto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per R.G.

N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di motivare in merito alla eccezione riguardante la mancata prova, da parte dell’Ufficio, di avere effettuato la spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avviso bonario dell’esito della liquidazione alla contribuente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso c.p.c.

Rileva, in particolare, la ricorrente che l’omessa indicazione, nelle due relate di notifica della cartella di pagamento (quella restituita all’istante e quella consegnata al notificatario) dell’identità, della qualifica e della sottoscrizione non consentiva di individuare il soggetto notificatore, né la titolarità, in capo a lui, del potere di compiere l’attività notificatoria, con conseguente inesistenza giuridica della notificazione.

R.G.

N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.3. Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2697 c.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione riguardante la mancata produzione della matrice o della copia della cartella di pagamento, con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, con la conseguenza che, in assenza di tale produzione, la Corte avrebbe dovuto ritenere e dichiarare l’omesso raggiungimento della prova della contestata notificazione.

1.4. Con il quarto motivoviene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c., 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7 l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso qualunque statuizione in merito alla questione riguardante i criteri di individuazione degli interessi pretesi dall’Amministrazione finanziaria, in quanto la cartella di pagamento impugnata si limitata a riportare la cifra globale pretesa.

1.5. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché degli artt. 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 112 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito.

Lamenta, in particolare, la ricorrente che alla produzione documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ovverossia R.G.

N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo e la relata di notifica, non era stata resa la conformità legale, ed essa non possedeva i requisiti previsti dal citato art. 18 d.P.R. n. 445/2000 per provare l’avvenuta notificazione.

1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 148 c.p.c. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata doveva considerarsi invalida, in quanto la relata di notifica era sprovvista della data di notifica.

1.7. Con il settimo motivo, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

Osserva la ricorrente che i giudici di merito avevano omesso l’esame critico della produzione documentale dell’Agente per la riscossione, rappresentata dall’estratto di ruolo e dalla copia della relata di notifica, e che gli stessi giudici avevano omesso di indicare come fossero pervenuti alla conclusione della legittimità della notifica della cartella, individuando i singoli documenti sui quali si basava tale convincimento; inoltre, l’estratto di ruolo asseverato dall’Agente per la riscossione alle risultanze dei ruoli esecutivi non avrebbe potuto essere considerato come prova della asserita notificazione.

R.G.

N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Così delineati i motivi di ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente, con atto depositato telematicamente il 12 settembre 2025, ha rinunziato al ricorso in esame.

Tale rinuncia produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Spese compensatetra le parti.

Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 23215/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Canicattì, c.da Carnara S.S. 122, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, - resistente - [OSCURATO:PERSONA] - IRES-IRAP-IVA2005. R.G. N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 634/2017, depositata il 21 febbraio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) notificava, in data 21 luglio 2009, alla [OSCURATO:SOCIETA]., cartella di pagamento n. 291-2009- 0005374315, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 5.909,62per IRES, IRAP ed IVA 200 5 . 2. Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento la quale, con sentenza n. 582/05/2011, depositata il 2 novembre 2011, lo rigettava , compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 634/2017, pronunciata il 14 febbraio 2017 e depositata in segreteria il 21 febbraio 2017, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di settemotivi (ricorso notificato il 27 aprile 21 settembre 2017). Resisto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate. 5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per R.G. N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di motivare in merito alla eccezione riguardante la mancata prova, da parte dell’Ufficio, di avere effettuato la spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avviso bonario dell’esito della liquidazione alla contribuente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che l’omessa indicazione, nelle due relate di notifica della cartella di pagamento (quella restituita all’istante e quella consegnata al notificatario) dell’identità, della qualifica e della sottoscrizione non consentiva di individuare il soggetto notificatore, né la titolarità, in capo a lui, del potere di compiere l’attività notificatoria, con conseguente inesistenza giuridica della notificazione. R.G. N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2697 c.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione riguardante la mancata produzione della matrice o della copia della cartella di pagamento, con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, con la conseguenza che, in assenza di tale produzione, la Corte avrebbe dovuto ritenere e dichiarare l’omesso raggiungimento della prova della contestata notificazione. 1.4. Con il quarto motivoviene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c., 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7 l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso qualunque statuizione in merito alla questione riguardante i criteri di individuazione degli interessi pretesi dall’Amministrazione finanziaria, in quanto la cartella di pagamento impugnata si limitata a riportare la cifra globale pretesa. 1.5. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché degli artt. 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 112 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito. Lamenta, in particolare, la ricorrente che alla produzione documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ovverossia R.G. N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo e la relata di notifica, non era stata resa la conformità legale, ed essa non possedeva i requisiti previsti dal citato art. 18 d.P.R. n. 445/2000 per provare l’avvenuta notificazione. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 148 c.p.c. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata doveva considerarsi invalida, in quanto la relata di notifica era sprovvista della data di notifica. 1.7. Con il settimo motivo, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Osserva la ricorrente che i giudici di merito avevano omesso l’esame critico della produzione documentale dell’Agente per la riscossione, rappresentata dall’estratto di ruolo e dalla copia della relata di notifica, e che gli stessi giudici avevano omesso di indicare come fossero pervenuti alla conclusione della legittimità della notifica della cartella, individuando i singoli documenti sui quali si basava tale convincimento; inoltre, l’estratto di ruolo asseverato dall’Agente per la riscossione alle risultanze dei ruoli esecutivi non avrebbe potuto essere considerato come prova della asserita notificazione. R.G. N.23215/2017 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Così delineati i motivi di ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente, con atto depositato telematicamente il 12 settembre 2025, ha rinunziato al ricorso in esame. Tale rinuncia produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Spese compensatetra le parti. Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile d
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