CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 5 maggio 2022, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo emessa in data 27 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato, è volto a proporre una rivalutazione ed un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Peraltro, dalla lettura della pronuncia impugnata risulta come la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato alla luce dell'intero compendio probatorio disponibile, comprendente anche le perizie mediche antecedenti al fatto per cui si procede, rilevando che all'epoca dei fatti l'imputato non presentava infermità tali da incidere sulla propria capacità di intendere e di volere ma solo disturbi lievi della personalità e ciò era stato altresì confermato dalla più recente perizia del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto l'imputato capace di comprendere il disvalore deelle proprie condotte (pag. 2 della pronuncia gravat); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis