CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 31287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 16755/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., p.i. 00723460630, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] BARI, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 73 controricorrente avverso la sentenza n.487/2019 della Corte d’Appello di Bari , depositata il27-2-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 - 11-2024 dal consigliereLinalisa Cavallino OGGETTO: compravendita di cose mobili RG.16755/2019 C.C.13-11-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Bari ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. dell’importo di Euro 50.300,70 oltre interessi e spese, di cui alle fatture prodotte nella fase monitoria. Con sentenza n. 1559/2015 depositata in data 8-4-2015 il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione per difetto di interesse dell’opponente, ha confermato il decreto ingiuntivo e compensato le spese di lite ; ha rilevato che l’[OSCURATO:PERSONA] opponente non era comparsa alla prima udienza e, non svolgendo attività processuale, non aveva inteso dare corso all’opposizione; dichiarando di regolamentare le spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ha rilevato che l’opposta non aveva fornito prova del credito azionato, perché mancava la prova dell’accettazione dell’offerta in forza della quale erano stati calcolati i prezzi. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari ha deciso con sentenza n. 487/2019 depositata il 27- 2-2019, accogliendo l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo opposto, nonché condannando [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha accolto il motivo di appello con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che l’opposizione non fosse stata esaminata nel merito, in quanto alla mancata comparizione dell’Azienda opponente all ’unica udienza non poteva ricollegarsi automaticamente il significato univoco di abbandono dell’opposizione. Quindi ha proceduto a esaminare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo e ha rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto alcun motivo di impugnazione avverso la sentenzadi primo grado che per regolamentare le spese di lite aveva applicato il principio della soccombenza virtuale, aveva proced uto anche all’esame del merito della controversia e aveva osservato che la società non aveva fornito prova del credito; ha dichiarato che «in mancanza di impugnazione, la statuizione del Tribunale che ha ritenuto infondata per difetto di prova la domanda proposta dalla società opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è coperta dal giudicato interno e comporta inevitabilmente l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo». 3.[OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha resistito con controricorso. In data 23-4-2024 il consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso, nel senso di dichiararne l’improcedibilità ex art. 369 co.2 n. 2 cod. proc. civ., in quanto a pag. 2 del ricorso si dichiarava che la sentenza impugnata n. 487/2019 della Corte d’appello di Bari era stata notificata il 15-4-2019 ma la relata di notificazione non era stata depositata e non era in atti e il ricorso non superava la cosiddetta prova di resistenza, in quanto era stato notificato dopo il decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con istanza depositata il31- 5 - 2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa; nella propria memoria la ricorrente ha riproposto le deduzioni già svolte nell’istanza di decisione, in ordine al fatto che la sentenza d’appello non era mai stata notificata, che solo per errore materiale a pag. 2 del ricorso si era fatto riferimento all’avvenuta notifica e che infatti nell’istanza di trasmissionedel fascicolo di ufficio ex art. 369 cod. proc. civ. era stato espressamente dichiarato che la sentenza non era stata notificata. All’esito della camera di consiglio del 13-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità del consigliere relatore per il fatto di essere stato anche l’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., in forza dei principi enunciati da Cass. Sez. U 10-4-2024 n. 9611 (Rv. 670667-01), aiquali è sufficiente in questa sede rimandare. 2.La Corte rileva che non sussistono i presupposti per definire il giudizio in conformità della proposta, in quanto la dichiarazione in ordine all’avvenuta notificazione della sentenza era stata eseguita nel ricorso per cassazione per mero errore materiale. Si premette che non sono pertinenti le deduzioni della controricorrente in ordine all’inammissibilità delle argomentazioni svolte dalla ricorrente al fine di evidenziare l’errore materiale commesso; ciò in quanto, in via assorbente rispetto a ogni ulterior e considerazione, si impone il rilievo che le argomentazioni della ricorrente sono state svolteanche nella memoria illustr ativa, al fine di giustificare la già eseguita richiesta di decisione della causa, e perciò in modo ammissibile, essendo gli argomenti finalizzati a chiedere l’accoglimentodel ricorso e a escluderne l’improcedibilità prospettata nella proposta. Non intende la Corte discostarsi da l principio secondo il quale la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante, non può essere successivamente corretta con la memoria, in quanto l’ordinamento processuale non prevede un tale istituto ela dichiarazione, espressione dell’autoresponsabilità della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-03, Cass. Sez. U 6-7-2022 n. 21349 Rv. 665188-01-02). Però, la stessa Cass. 15832/2021 (in motivazione, pag.9) ammette che possa ricorrere l’ipotesi dell’ errore materiale, a condizione chel’errore sia chiaramente percepibile come tale , rilevabi le ictu oculidal testo del ricorso e dal confronto con gli atti processuali. Non potrebbe essere diversamente, in quanto del l’errore materiale è prevista lapossibile commissione ed è consentita la correzione dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. anche per sentenze e ordinanze enegarne la configurabilitàin questo caso, nel senso di ritenere l a dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza resa per errore materiale tale da non escludere l’improcedibilitàdel ricorso, metterebbe in discussione il rispetto degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU ; ciò, dopo che, con riferimento alla produzione della relata di notificazione , si è ritenuto trattarsi di incombente che nonviola né il diritto di difesa , n é il principio del giusto processo e non è neppure espressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che si tratta di adempimento tutt’altro che oneroso e complesso,finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito ( Cass . Sez. 3 16 - 9 - 2024 n. 24724 Rv. 672216-01, Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475 Rv. 671683-01, Corte EDU sentenza 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia).E’ evidente che, nel caso in cui la notificazione della sentenza in realtà non sia avvenuta nonostante sia stata dichiarata nel ricorso l’avvenuta notificazione,il deposito della relazione di notificazione non è adempimento semplice, ma è adempimento impossibile ; quindi , si giustifica verificare se la dichiarazionedell’avvenuta notificazione della sentenzasia stata, anziché manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, solamente frutto di una mera svista, risulta nte dallo stesso ricorso con il confronto con gli atti prodotti nel termine di cui all’art.369 co. 1 cod. proc. civ. Nella fattispecie, il Collegio ri leva che è stato commesso mero errore materiale, in quanto nell’istanza formulata ex art. 369 ult. co. cod. proc. civ. previgente, indicata quale doc. 4 del ricorso e depositata unitamente allo stesso,la ricorrente ha espressamente dichiarato che la sentenza n. 487/2019 non era stata notificata e quindi ha attestato l’assenza della notificazione, in termini tali da fare emergere che la diversa affermazione contenuta nel ricorso, non accompagnata dal deposito della relazione di notifica, era stata eseguita per mera svista. 3.Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 181 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c. 1 comma n. 3)”; sostiene che esattamente il giudice di primo grado avesse ritenuto il difetto di interesse dell’opponente a proseguire nell’opposizione in ragione della mancata comparizione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla prima udienza ed esattamente avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere. 3.1.Il motivo èmanifestamente infondato. In via assorbente rispetto a ogni ulteriore deduzione, basti osservare che nessuna disposizione consente di ritenere il difetto di interesse dell’opponente al decreto ingiuntivo alla prosecuzione del giudizio di opposizione , nel quale si sia costituito, per il fatto di non essere comparso alla prima udienza. L’art. 647 co.1 cod. proc. civ. dispone che soltanto nel caso in cui non è stata fatta opposizione o l’opponente non si è costituito il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza del ricorrente, lo dichiara esecutivo. In via generale l’art.181 co.2 cod. proc. civ. dispone che, se l’attore non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza, il giudice 7 fissa una nuova udienza, della quale viene data comunicazione all’attore; se l’attore non compare neppure alla seconda udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Nel giudizio di appello, l’art. 348 co. 2 cod. proc. civ. dispone che, se l’appellante non compare alla prima udienza benché anteriormente costituito, è disposto rinvio a successiva udienza, della quale viene data comunicazione all’appellante e, solo se alla nuova udienza l’appellante non compare,l’appello è dichiarato improcedibile. Quindi, sulla base di queste prevision i che riguardano soltanto la mancata comparizione dell’attoree dell’appellante, risulta confermato il dato pacifico che la mancata comparizione del convenuto o dell’appellato già costituito rimane priva di qualsiasi conseguenza, dovendo evidentemente il processo in primo grado proseguire per decidere sulla domanda attorea e in appello per decidere sull’impugnazionea prescindere dalla condotta processuale della parte convenuta.Ne consegue che l’argomento della ricorrente , in ordine al fatto che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che l’opponente al decreto ingiuntivo manteneva la veste di convenuto in senso sostanzialenon adduce alcun argomento favorevole alla sua tesi: sia a ritenere che ricorressero le condizioni per applicare l’art. 181 co. 2 cod. proc. civ. sia a escluderne l’applicazione,l a decisione di primo grado èstata erronea ed esattamente la Corte d’appello l’ha riformata, in quanto l’errore è consistito nel dedurre dal la mera mancata comparizione dell’opponente alla prima udienz a il venire meno dell’interesse all’opposizione. 4.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 329 e 343 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3)” e lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che si era formato il giudicato interno, in mancanza di impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] sul capo della sentenza di primo grado che, dichiarando di applicare il principio della soccombenza virtuale, aveva dichiarato che la società non aveva provato il credito in quanto non aveva provato che la sua offerta dei prezzi fosse stata accettata. Rileva che non può essersi formato alcun giudicato interno con riguardo alla sentenza di primo grado che aveva emesso pronuncia di carattere processuale, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere. Aggiunge che, in ogni caso, in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] vittoriosa in primo grado non vi era alcun onere di proposizione di appello incidentale. 5.Con il terzo motivo la ricorrente deduce “omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., 1 comma, 5)” e con esso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso qualsiasi idoneità probatoria ai documenti prodotti, che avrebbero dovuto essere valutati nella loro completezza e non sulla base di un asserito giudicato sul difetto di prova del credito azionato. 6.Con il quarto motivo,“violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 8 D.P.R. n. 115/2002 (ex art. 360 c.p.c., 1 comma, n.3)”,la ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata in ordine alriparto delle spese di primo grado, liquidate in Euro 7.254,00 a favore dell’Azienda sanitaria che in primo grado aveva svolto attività riferita solo alla fase introduttiva del giudizio. 7.Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata, dopo avere esattamente ritenuto di dovere procedere all’esame nel merito della domanda, ha esposto le ragioni dell’opposizione e gli argomenti in forza dei quali la società opposta sosteneva di essere creditrice dell’importo ingiunto; però, di seguito ha dichiarato che era coperta dal giudicato interno la statuizione del Tribunale che, nel regolamentare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, aveva esaminato nel merito la controversia e aveva dichiarato chela società [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la conclusione del contratto; ha dichiarato che tale giudicato comportava inevitabilmente l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. La pronuncia è erronea, perché ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere e la valutazione disoccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia (Cass.Sez. 3 31-8-2015 n. 17312, Rv. 636482-01). Come rileva Cass. 17312/2015, la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell’escludere l’efficacia di giudicato sostanziale alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere: fin da Cass. Sez. U 28-9-2000 n. 1048(Rv. 541106-01) è stato compo s to contrasto tra le sezioni semplici con affermazione del principio secondo il quale, nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e, proprio perché accerta solo il venire meno dell’interesse, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell’interesse a proseguire quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma eventualmente solo su quest’ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata (nello stesso senso, Cass. Sez. 3 4-6-2009 n. 12887 Rv. 608554 - 01 , Cass. Sez. 5 24-1-2018 n. 1695 Rv. 646920-01, Cass. Sez. 6 - 5 19 - 2 - 2020 n. 4167 Rv. 657307-01). Quindi, poiché la pronuncia di cessazione della materia del contenderee la valutazione dei fatti ai fini della statuizione sulle spese secondo la soccombenza virtualenon era idonea a costituire giudicato sostanziale su alcuno dei fatti dedotti del giudizio, la Corte d’appello non avrebbe potuto astenersi dall’esaminare la domanda e le prove addotte a suo fondamento sulla base della considerazione che la società non aveva impugnato la pronuncia di primo grado laddove aveva dichiarato che mancava la prova della conclusione del contratto. 8.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata el’assorbimento del terzo e del quarto motivo, in quanto il giudice del rinvio procederà a esaminare nel meritola domanda dell’ingiungente opposta sulla base delle prove dalla stessa offerte e all’esito pronuncerà nuovamente anche sulle spese del primo grado. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ri