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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 36225/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Copertino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale I.r. della [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione di un lotto di cantiere interessato da edificazione edilizia, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore della società deducendo, sotto plurimi profili, vizi di violazione di legge in relazione al fumus del reato ipotizzato.

3. Prima dell'udienza fissata per la discussione, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore della società ricorrente, costituito procuratore speciale.

4. Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata, stante la ragione dell'inammissibilità, in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 giugno 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Copertino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale I.r. della [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione di un lotto di cantiere interessato da edificazione edilizia, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore della società deducendo, sotto plurimi profili, vizi di violazione di legge in relazione al fumus del reato ipotizzato. 3. Prima dell'udienza fissata per la discussione, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore della società ricorrente, costituito procuratore speciale. 4. Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata, stante la ragione dell'inammissibilità, in Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A
Sentenza Cassazione n. 36225/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris