CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 49646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 febbraio 2022, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione, perché, "al fine di garantirsi ingiustamente il possesso dell'unità immobiliare... di proprietà della madre [OSCURATO:PERSONA], esplodeva all'indirizzo della predetta abitazione tre colpi di pistola...generando uno stato di timore negli occupanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto assenti, tale da costringerli, successivamente, ad abbandonare l'abitazione" (così il capo di imputazione). 1.1 Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. 1.2 I difensori eccepiscono l'erronea applicazione della legge in relazione alla qualificazione del delitto di estorsione nell'ipotesi tentata e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come lo stesso non si confronti assolutamente con le motivazioni dei giudici di merito, che hanno rilevato come l'imputato non vantasse alcun diritto sull'immobile, ma che ciò nonostante aveva un interesse a garantirsi la proprietà dello stesso, per cui non si vede come si possa ritenere applicabile l'art. 393 cod. pen. 1.2 Nessun confronto vi è neppure con la parte della motivazione della sentenza (pag.6) dove viene spiegato perché il reato debba considerarsi consumato e non tentato, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente lasciato l'abitazione, per cui nessun rilievo poteva avere il fatto che vi fosse tornato successivamente; in conclusione, i motivi di ricorso si limitano a reiterare censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, proponendo una inammissibile rivalutazione della risultanze istruttorie. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al 2 • _r\I\ pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a