CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 31941/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20492/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.107/2023, depositata il 31/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gozzoha rigettato la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del compenso per la difesa in una controversia di lavoro conclusasi con la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5.131,00. Il difensore aveva lamentato di aver ricevuto dal cliente il solo importo di euro 3.068,33 e di aver diritto alla restante parte della somma liquidatadal giu dice a titolo di spese. Il giudice di merito ha affermato che la somma complessivamente liquidata in favore di [OSCURATO:PERSONA] si riferiva sia al giudizio patrocinato dall’avv.Crimi, sia ad altro giudizio, riunito al primo, in cui la difesa era stata svolta da un diverso avvocato, asserendo che l’importo delle spese processuali andava suddiviso tra i due professionisti, nulla potendo pretendere il ricorrente, avendo già ricevuto quanto dovutogli. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2. L’unico motivo di ricorso deduce la v iolazione degli artt. 7, comma 1, del D.M. n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942, per aver il Tribunale negato il dirittodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’intero compenso per l’attivitàprestata. Si evidenzia che le spese e r ano state liquidate per due cause che, benché riunite, erano autonome e che ciascun difensore aveva diritto all’intero compenso per le attività difensive concretamente espletate. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha respinto le richieste del difensore sull’assunto che questi avesse inteso ottenere l’intero importo liquidato a titolo di spese giudiziali spettanti ai due diversi difensori e non , come è corretto ritenere, un compenso pari all a complessiva liquidazione effettuata dal giudice della causa in cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato la difesa. La richiesta era parametrata sotto il profilo esclusivamente quantitativo sull’importo delle spese,sul presupposto che la somma costituisse il giusto compensoper l’attività svolta. Il giudice era, quindi, tenuto ad esaminare le prestazioni espletate e a verificare la congruità delle richieste del difensore. Non aveva alcun rilievo che la somma liquidata a titolo di spese riguardasse due giudizi riuniti in cui la difesa era stata svolta da due diversi avvocati, poiché la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che abbia condannato il soccombente alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti,in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, sul contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, sul principio di causalità, occorrendo tener conto dell'inefficacia di quella liquidazionenei confronti dell'avvocato, che non è parte del giudizio definito con la sentenza che ha regolato le spese Cass.1264/1999; Cass. 25992/2018). Solo la inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari ulteriori rispetto a quelli liquidati insentenza, rinuncia che non può essere desunta dalla mera accettazione senza riserve della somma corrisposta dal cliente per lespese, diritti ed onorari , nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell'altra parte, quando non risulti, in concreto, che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito (Cass.11448/1992). E’ accolto l’unico motivo di ricorso, l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ella causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile d