CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10/04/2019, previa riqualificazione dei fatti contestati all'imputato al capo U) ai sensi dell'art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto (in Volla, NA, il 01/01, 2017). In particolare, il Giudice del rinvio, rideterminando l'aumento per la continuazione, è pervenuto alla pena finale di anni 7 e mesi 10 di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena per il reato di cui al capo U) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto. In specie, la Corte territoriale ha illustrato come, partendo dalla pena base per il più grave reato di cui al capo T), determinata dal primo Giudice in anni 11 di reclusione, e tenendo conto che l'aumento in continuazione per i restanti reati era stato determinato in mesi 6 per ciascuno di essi, ha rideterminato l'aumento per il capo U) in mesi 3, in ragione della intervenuta riqualificazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]