CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 28362/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORWINAgZA sul ricorso 20730-2015 propo3to da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1640 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente doniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, "Dresso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rapprese-ltato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1276/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, deposit2-ta il 04/05/2015 R.G.N. 2629/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n.20730/2015 RILEVATO che: con sentenza n. 1276 del 2015, la Corte d'appello di Bari, accogliendo l'appello dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, ha confermato l'accertamento della sussistenza dell'obbligo della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di corrispondere all'Inps le somme richieste a seguito di accertamento ispettivo, relative al fatto che la ditta, a causa delle dimissioni di taluni dipendenti, non aveva mantenuto il livello occupazionale esistente al momento in cui aveva fruito degli sgravi di cui alla legge n. 448 del 1998, per cui gli stessi erano risultati indebiti; la Corte barese, superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività della notifica, ha evidenziato il carattere oggettivo della condizione potestativa, relativa al mantenimento del medesimo livello di occupazione, implicita nella previsione dell'art. 3, comma 6, I. n. 448 del 1998; pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la riduzione del livello occupazionale, seguita alle dimissioni di alcuni dipendenti, doveva ritenersi fatto impeditivo, a prescindere dalle condizioni soggettive del datore di lavoro, ed aveva causato la revoca dello sgravio contributivo; per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi, mentre resiste con controricorso l'INPS ; CONSIDERATO che: con il primo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, dell'art. 44 I. n. 448 del 2001; con il secondo motivo, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla inimputabilità al datore di lavoro delle cause sottese alla cessazione dei rapporti di lavoro; si assume che nella fattispecie la riduzione del livello occupazionale era stata determinata dalle dimissioni di tre lavoratori i quali, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e r i R.g. n.20730/2015 della contestuale nascita dello sgravio contributivo oggetto di causa, erano regolarmente occupati presso il datore di lavoro; sostiene la ricorrente che la norma in esame non può essere interpretata richiedendo che il mantenimento del beneficio dello sgravio triennale richieda che il livello occupazionale raggiunto a seguito di nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato anche se ciò avviene per condotte estranee alla volontà del datore di lavoro; pertanto, occorrerebbe avere riguardo alla natura volontaria della cessazione del rapporto di lavoro, delle cui conseguenze non poteva non farsi carico il datore di lavoro interessato alla conservazione del beneficio in esame; il ricorso è infondato; invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 15688 del 28.7.2016; Cass. n. 25474 del 2017; Cass. n. 27277 del 2018) che "la concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato attesa la finalità della legge di favorirne l'incremento, sicchè il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea"; la finalità della norma è quella di favorire un incremento dell'occupazione attraverso il riconoscimento all'imprenditore, che tale incremento realizzi, del beneficio degli sgravi contributivi per quella determinata posizione lavorativa (v. Cass., 26 settembre 2012, n. 16378); la norma prevede (comma 6, lett. c) che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato, per cui è evidente che il verificarsi di tale circostanza, determinando il venir meno della finalità perseguita dalla legge, comporta perdita del diritto al beneficio, il quale non può che essere totalmente annullato: ciò in considerazione della natura eccezionale della norma che, in presenza di determinate condizionì, esonera specifici soggetti dal generale i, 2 R.g. n.20730/2015 obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea, ed affermati con riguardo alla L. n. 448 del 1998, citato art. 3, commi 5 e 6, (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999); pertanto, non ha errato la Corte di merito nel ritenere che non potesse sussistere il diritto della società ricorrente al mantenimento del beneficio dello sgravio contributivo per la nuova assunzione, attesa la mancata conservazione del livello occupazionale ed a prescindere dalla circostanza che quest'ultima situazione di contrazione dei personale non poteva essere ricondotta ad una volontà della parte datoriale; infatti, sia l'interpretazione letterale che teleologica della norma in esame consentono di ritenere che la stessa àncora il beneficio di cui trattasi al dato oggettivo ed inequivocabile del mantenimento del livello occupazionale; trattandosi di norma contenente la previsione di un beneficio di carattere eccezionale rispetto al generale obbligo contributivo, non ne è consentita una interpretazione estensiva nel senso invocato dalla ricorrente che finirebbe per escludere dal computo del livello occupazionale i lavoratori dimessi, ritenendo erroneamente di poter considerare superato il dato oggettivo della contrazione realmente verificatasi nell'organico del personale dipendente attraverso il ricorso alla qualificazione soggettiva della causa del decremento stesso; pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell'INPS in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 1 5 % e spese accessorie di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della R.g. n.20730/2015 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2021. Presidente imezionario Cliudimaric 04Giovanni -~ ,4)