CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;- controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, sez. staccata di Verona n. 184/23,depositata il 16 febbraio 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. L’Agenzia con apposito avviso di accertamento disconoscevale detrazioni operate nella dichiarazione dalla contribuente conriferimento alla realizzazione di due posti auto pertinenziali (annod’imposta 2012) e ad altri interventi di ristrutturazione. Lacontribuente impugnava il provvedimento, vedendo respinto dallaCTP il ricorso, e così pure poi rigettato il relativo gravame.Numero registro generale 17731/2023Numero sezionale 6693/2025Numero di raccolta generale 10103/2026Ella propone allora ricorso in cassazione affidato a cinqueData pubblicazione 18/04/2026motivi, mentre l’Agenzia resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente, in riferimento alla eccepita violazione dell’art. 41-bis deld.p.r. n. 600/1973”. In particolare, si sostiene che “la sentenza quiimpugnata è da cassare perché carente di motivazione, ovveroperché dotata di motivazione meramente apparente. Rispetto aldedotto vizio sulla illegittimità del modello accertativo adottato(accertamento parziale), il Giudice di appello si limita a rigettare ilmotivo a mezzo affermazione meramente apodittica”.1.1. Il motivo è infondato poiché la CGT, oltre a richiamarsi alladecisione assunta dallo stesso organo giudicante con riguardoall’analoga controversia introdotta dal coniuge della ricorrente, hachiarito il proprio iter logico consistente nel fatto che il ricorsoall’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73 sarebbe giustificato dalla presenza dinuovi elementi emersi nel corso dell’attività istruttoria effettuatadall’ufficio.La motivazione può al più dirsi insufficiente (laddove nonspecifica quali siano gli elementi emersi durante l’attività istruttoriasuddetta), ma non insussistente o meramente apparente.Orbene a seguito della riforma operata sul testo dell’art. 360,primo comma, cpc, la mera insufficienza della motivazione non hapiù rilievo invalidante per la sentenza e pertanto la stessa sfuggealla censura proposta.2. Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente, in riferimento alla eccepita violazione dell’art. 42 deld.p.r. n. 600/1973.” Sul punto si osserva da parte della ricorrente2 di 6Numero registro generale 17731/2023Numero sezionale 6693/2025Numero di raccolta generale 10103/2026che “La sentenza qui impugnata è da cassare perché carente diData pubblicazione 18/04/2026motivazione, ovvero perché dotata di motivazione meramenteapparente. Rispetto al dedotto vizio sulla illegittimità dell’attoimpugnato per carenza di potere del Funzionario sottoscrittoredell’atto, il Giudice di appello si limita a rigettare il motivo a mezzoaffermazione meramente apodittica, tra l’altro confondendo laportata del vizio stesso”.2.1. In proposito la CGT così motiva “in merito alla asseritacarenza di legittimazione a sottoscrivere gli atti notificati eprodromici, le precisazioni formulate dall’Ufficio sulla delega difirma sottoscritta dal Dirigente di ruolo dell’Ufficio dott. CarloCiccarelli al funzionario della carriera direttiva, come dagiurisprudenza consolidata, consentono di dimostrare la legittimitàdelle firme apposte e quindi degli atti impugnati.”.Orbene la sintetica indicazione appare qui sufficiente adillustrare l’ter logico seguito dai giudici d’appello, dal momento chesi fa riferimento alla natura di “delega di firma” da parte di undirigente di ruolo dell’ufficio identificato ([OSCURATO:PERSONA]) ad unfunzionario (la cui identificazione in una specifica persona fisica nonè necessaria trattandosi appunto di delega di firma) ed allasufficienza di tale forma ai fini della validità dell’atto come indicatain effetti dalla giurisprudenza sul punto.3. Col terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazionedell’art. 163 t.u.i.r., con l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c. – nullità della sentenza per omessapronuncia su un motivo di appello rilevante. La sentenza quiimpugnata è da cassare perché del tutto silente in relazione alsecondo motivo di appello. Il motivo verteva su un aspetto dellacontestazione (duplicità di imposizione); lo stesso non è stato inalcun modo trattato in sentenza”3.1. Anche tale motivo è infondato.3 di 6Numero registro generale 17731/2023Numero sezionale 6693/2025Numero di raccolta generale 10103/2026Invero in più punti la pronuncia precisa che oggetto delData pubblicazione 18/04/2026presente giudizio è costituito dalla “quota di detrazione dipertinenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” relativa “al medesimo immobile e peril medesimo intervento operato” oggetto invece dell’altro parallelocontenzioso instaurato dal marito della stessa.La CGT pertanto parte dal presupposto che non vi sia unproblema di doppia imposizione, visto che il disconoscimento delladetrazione si riferisce ad una diversa quota (quella della moglie)della spesa, e pertanto implicitamente ma inequivocabilmentedistingue e presuppone la diversità dei due disconoscimenti operatidall’ufficio, l’uno sull’imposta dovuta dal Grigoli (marito) l’altra suquella dovuta dalla moglie odierna ricorrente.4. Circa il quarto motivo si deduce “violazione e falsaapplicazione dell’art. 16-bis t.u.i.r., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c. La sentenza qui impugnata è da cassare per erratainterpretazione dell’art. 16-bis t.u.i.r. nella parte in cui, secondo ilGiudice veneto, tale norma vincolerebbe la spettanza delladetrazione alla sussistenza di determinate condizioni, nella specieindividuate in determinati supporti documentali di carattere formalee nella qualità soggettiva del venditore.”.4.1. Sul punto così si esprime la sentenza impugnata “Nelpresente caso ciò che appare rilevante è la mancata prova da partedella contribuente relativamente al costo di costruzioneeffettivamente sostenuto dalla stessa e dal coniuge; ladocumentazione prodotta - specificatamente la dichiarazione delsig. [OSCURATO:PERSONA], da cui lei ed il marito avevano acquistato l’immobileed i relativi posti auto - risulta priva di certezza nella definizionedegli effettivi costi sostenuti - in particolare per il fatto che ladichiarazione deve essere rilasciata dal costruttore, che haeffettivamente sostenuto detti costi, e nel presente caso questi nonera il venditore sig. [OSCURATO:PERSONA] bensì altra ditta costruttrice. Ilvenditore, infatti, può attestare il prezzo di acquisto, da parte della4 di 6Numero registro generale 17731/2023Numero sezionale 6693/2025Numero di raccolta generale 10103/2026contribuente e del marito, dell’immobile e dei posti auto, maData pubblicazione 18/04/2026certamente non può dimostrare l’effettivo costo sostenuto nellarealizzazione dei posti auto; come invece richiede la normativa dilegge. Le altre argomentazioni addotte, riguardanti i bonificieffettuati non risultanti all’anagrafe tributaria e le dichiarazioni deiredditi del Briganti - per i quali si contestano le affermazionidell’Ufficio - risultano del tutto ininfluenti rispetto al mancatoassolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente. Sulpunto la sentenza di primo grado impugnata appare chiaramentemotivata e va quindi confermata”.La censura allora appare tendente piuttosto ad unarivalutazione della prova, oggetto dell’esame in fatto da parte delgiudice d’appello, in sede di legittimità, del tutto inammissibile.A questa Corte, cioè, la ricorrente chiede di riesaminarel’idoneità dei documenti ad assolvere l’onere della prova e la lorosufficienza nonché la loro presenza in atti, esame appuntodemandato al giudice del merito.5. Col quinto ed ultimo motivo si eccepisce ancora una volta unvizio di motivazione apparente “violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente, in riferimento alla eccepita violazione dell’art. 1 deld.lgs n. 471/1997. La sentenza qui impugnata è da cassare perchécarente di motivazione, ovvero perché dotata di motivazionemeramente apparente. Rispetto al dedotto vizio sulla illegittimitàdella sanzione irrogata, il Giudice di appello si limita ad affermarnela legittimità, senza dedicare la minima considerazione a sostegno”.5.1. Anzitutto deve osservarsi che il capo relativo alle sanzionirisulta motivato, in quanto la CTR osserva che le stesse sono statedeterminate sulla base dell’importo indicato dalla stessacontribuente, attengono a dichiarazione infedele e non sono maistate contestate nel quantum. In ogni caso va detto che non può5 di 6Numero registro generale 17731/2023Numero sezionale 6693/2025Numero di raccolta generale 10103/2026affermarsi il dovere di decidere del giudice d’appello su un motivo aData pubblicazione 18/04/2026sua volta inammissibile in quanto del tutto generico. Invero,secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente in ordine al motivoin argomento, limitandosi ovviamente alla parte inerente allasanzione, lo stesso era stato formulato “Un ultimo motivo didoglianza riguarda il calcolo delle imposte e delle sanzioni dovuteche, a differenza di quello che sostiene la commissione tributaria èintegralmente contestato…” (la parte restante del motivo èinteramente dedicata alla contestazione del calcolo degli interessi,non oggetto di ricorso). Risulta evidente la totale genericità delmotivo, del tutto inatto a far sorgere in capo al giudice d’appello ildovere di esame del gravame proposto sul punto.6. Conclusivamente il ricorso dev’essere respinto, con aggraviodi spese in capo alla ricorrente soccombente.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €1450,00 oltre alle spese prenotate a debito.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])6 di 6