CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 16407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12325/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BARI , [OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ex legis -Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di BARI n. 1032/2021 depositata il 21/11/2021. Ric. 2022n. 12325sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Bari proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d'Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile in applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l.n.89 del 2001 perché non riassunto a seguito di interruzione per morte dell’attrice ex art.305 c.p.c. e dichiarato estinto. 2. La Corte d'appello rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto in quanto la lettera della legge secondo cui deve presumersi l'insussistenzadi una sofferenza da irragionevole durata del giudizio che si sia estinto per inattività delle parti non consentiva di accedere alla tesi della ricorrente secondo cui doveva differenziarsi la posizione dell'attore da quella del convenuto ai fini dell'operatività della presunzione normativa di mancanza di danno. La tesi , infatti , non coglieva appieno la ratiodella norma che fondava la presunzione sulla incompatibilità ontologica tra il disinteresse al giudizio presupposto e la sofferenza per la sua durata senza operare alcuna distinzione in relazione alla posizione processuale delle parti coinvolte nel giudizio. Anche il convenuto se effettivamente insofferenteper l'attesa dell'esito potrebbe attivarsi per riassumere il processo interrotto allo scopo di far accertare l'infondatezza della pretesa della parte attrice e vedersi riconoscere le spese processuali ingiustamente sostenute per effetto dell’infondata iniziativa assunta nei suoi confronti. Sulla base di tali considerazioni riteneva che la ricorrente non avesse offerto prova tale da superare la presunzione di non spettanza dell'indennizzo per Ric. 2022n. 12325sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 rinuncia o inattività delle parti ex articolo 2, comma 2 sexies, lett . c ), l. n. 89 del 2001. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto. 4 Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 5. Laricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo m otivo di ricorso è così rubricato: f alsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 2, comma 2 sexies , lett. c ) , l. 89/2001. La ricorrente richiede un'interpretazione adeguatrice della norma indicata in rubricacoerente con la sua ratioispiratrice. Sembra del tutto illogico, infatti , dedurre dalla mancat a riassunzione della causa da parte della convenuta l'assenza di un pregiudizio per la durata irragionevole del processo. Nella specie, la mancata riassunzione del processo sarebbe frutto di una scelta ponderata ed esercizio di una facoltà processuale e non potrebbe essere indice di un disinteresse o dell'assenza di afflizione per la parte. In altri termini, non si potrebbe assimilareil caso del convenuto o dell'appellato con quello dell'attore o dell'appellante, trattandosi di posizioni processuali e diametralmente opposte. 2. La ricorrente con il secondo motivo lamenta: v iolazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. La ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui riferisce che la ricorrente non ha fornito la prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da ritardo. Ric. 2022n. 12325sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo La ricorrente richiede un'interpretazione conformeall'articolo 6, paragrafo 1, CEDU. 4. I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento del terzo. La Corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo ritenendo applicabile, nel caso di specie, la presunzione dettata dall'art. 2, comma 2 sexies lett. c), legge n. 89 del 2001. In particolare,ha affermato l'insussistenza del pregiudizio lamentato per irragionevole durata del giudizio in ragione del rilievo che il processo si era estinto per inattività delle parti ex art icolo 307 c.p.c., non avendo le parti provveduto a riassumerlo entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione ex articolo 305 c.p.c. e che il ricorrente non aveva fornito prova contraria idonea a superare la presunzione legale. Il ragionamento seguito dalla Corte di appello non merita di essere condiviso a fronte delle considerazioni svolte dal ricorrente sul fatto che,in qualità di parte convenuta nel giudizio presupposto , il suo interesse era contrario alla riassunzione perché in tal modo poteva ottenere una più rapida definizione favorevole del giudizio senza oltretutto dover affrontare ulteriori spese.Sulla base di tali deduzioni, non appare giuridicamente corretta l'affermazione della sentenza impugnata circa l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione della disposizione di legge sopra indicata, della posizione processuale dell a Barbace . La ratio giustificatrice della presunzione di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata del processo dettata dal citato art. 2, comma 2 sexies lett. c), va individuata coordinando la portata di tale disposizione con l'impianto normativo in cui essa è inserita, diretto a Ric. 2022n. 12325sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 non lasciare privo di tutela il diritto alla ragionevole durata del processo. Ne consegue che l'estinzione del giudizio per inattività delle parti rappresenta un indice rivelatore del loro disinteresse alla decisione di merito, sicché deve escludersi, fino a prova contraria, che esse si possano ragionevolmente dolere dell'eccessiva durata del relativo giudizio. Tale presunzione, quindi , è ancorata al fatto che le parti hanno abbandonato il giudizio per disinteresse, reputando entrambe non più utile pervenire ad una decisione di meritoper eventi estranei al processo o comunque non connessi alla sua durata. Dunque, la presunzione legale può ritenersi superata in un caso come quello di specie in cui la convenuta,destinataria di una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, dopo aver subito un lungo processo interrottosia causa della morte dell’attrice, non abbia preso l’iniziativa di riassumere il giudizio.In tal caso, anche se in astratto la norma non differenzi a la posizione del convenuto da quella dell’attore, in concretoè possibile valorizzare tale distinzione per individuare laparte che ha mostrato effettivo disinteresse a coltivare la domanda originariamente proposta. La sentenza impugnata è , pertanto,incorsa nel vizio di violazione di legge denunziato, in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare, alla luce dei fatti e delle deduzioni del ricorrente, in modo diretto e specifico le vicende del processo presupposto, al fine di valutare il superam ento della presunzione di insussistenza del danno dettata dalla disposizione in esame proprio perché l a norma non opera alcuna distinzione tra l e posizioni processuali delle parti e fonda la presunzione relativa sulla incompatibilità ontologica tra il disinteresse rispetto alla prosecuzione del giudizio presupposto e la sofferenza per la sua durata. Ricorso incidentale 4. Con quattro motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89 del 2001 in Ric. 2022n. 12325sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. I motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. 4.1. Il Ministero ricorrente in sostanza chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001. In primo luogo, la questione non risulta posta nel giudizio di merito. Inoltre, l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella Ric. 2022n. 12325sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez. U. sent. n. 7155 del 2017). Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ. 5. In definitiva la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo e inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo e inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto Ric. 2022n. 12325sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 impugnato e rinvia alla