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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36823/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Udito il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; ivnfs"— [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 26 novembre 2019, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in primo grado per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il giudice di appello, nella impugnata sentenza, aveva fatto riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica in data 31 gennaio 2018 (anziché Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale): la mancanza di uno dei requisiti sottostanti alla costituzione della sentenza era fondamentale, anche perché l'omessa indicazione del Tribunale di primo grado era aggravata dalla non conoscenza della sentenza del giudice collegiale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato giudicato e riconosciuto colpevole; l'indicazione di un giudice completamente estraneo alla decisione era indice di un integrale travisamento dei fatti e poiché la sentenza di appello era priva di correlazione tra l'imputazione e la sentenza naturale, essa andava annullata senza rinvio, vista l'impossibilità di collegamento tra l'imputazione ed una inesistente sentenza.

2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II primo motivo di ricorso è identico a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con un secondo motivo, il difensore osserva che il Procuratore generale, una volta avuto modo di osservare da vicino l'imputato, aveva chiesto l'assoluzione di Orso in quanto persona totalmente diversa da quella riconosciuta e descritta dalle persone offese tramite un nullo ed illegittimo riconoscimento fotografico. 2.3 A riprova di quanto sopra, prosegue il difensore, stavano le affermazioni della Corte di appello che, a pag.6 e 7 della sentenza impugnata, rilevava che alcun dubbio scaturiva dalla contemporanea visione dell'album fotografico e di [OSCURATO:PERSONA] presente in aula, in quanto il colore degli occhi, così come i tratti somatici riconosciuti dalla persona offesa erano diversi, in quanto le persone raffigurate nelle fotografie avevano subito dei cambiamenti nell'aspetto fisico, essendo stato commesso il fatto nel 2001: la Corte di appello aveva omesso di motivare la differenza dei tratti somatici rilevanti per la Corte ed irrilevanti per l'accusa, che avevano portato a conclusioni completamente diverse.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento al motivo comune ad entrambi i ricorrenti, si deve rilevare che la Corte di appello, a pag. 3 della motivazione, sia nella quarta riga che nella parte dedicata allo "svolgimento del processo", ha correttamente indicato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 31 gennaio 2018, per cui l'errata indicazione del "Tribunale di Salerno in composizione monocratica" contenuta nel dispositivo è assolutamente irrilevante e non comporta certo una mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza. 1.2 Quanto al motivo di ricorso proposto nell'interesse di Orso, si deve precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti evidenziato a pag.3, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, dopo aver acquisito l'album fotografico in originale, nel quale era contenuta anche la fotografia di [OSCURATO:PERSONA], "che le la persona ritratta nella foto n.6 (quella riconosciuta dalla persona offesa e corrispondente ad [OSCURATO:PERSONA]) era effettivamente [OSCURATO:PERSONA]..." e che "dalla lettura della denuncia, presentata lo stesso giorno dei fatti dalle vittime, emerge 3 7,1 -,1I.' con chiarezza che l'autore della rapina (l'Orso) fu descritto come una persona con i capelli lunghi e di colore scuro, dall'altezza normale e dalla corporatura robusta.

I particolari descritti corrispondono esattamente ai tratti che emergono dalla visione della fotografia n.6 dell'album fotosegnaletico"(quella corrispondente ad Orso); su tali aspetti il ricorso propone censure di merito, inammissibili nella presente sede.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2021 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Udito il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; ivnfs"— [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 26 novembre 2019, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in primo grado per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il giudice di appello, nella impugnata sentenza, aveva fatto riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica in data 31 gennaio 2018 (anziché Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale): la mancanza di uno dei requisiti sottostanti alla costituzione della sentenza era fondamentale, anche perché l'omessa indicazione del Tribunale di primo grado era aggravata dalla non conoscenza della sentenza del giudice collegiale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato giudicato e riconosciuto colpevole; l'indicazione di un giudice completamente estraneo alla decisione era indice di un integrale travisamento dei fatti e poiché la sentenza di appello era priva di correlazione tra l'imputazione e la sentenza naturale, essa andava annullata senza rinvio, vista l'impossibilità di collegamento tra l'imputazione ed una inesistente sentenza. 2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II primo motivo di ricorso è identico a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con un secondo motivo, il difensore osserva che il Procuratore generale, una volta avuto modo di osservare da vicino l'imputato, aveva chiesto l'assoluzione di Orso in quanto persona totalmente diversa da quella riconosciuta e descritta dalle persone offese tramite un nullo ed illegittimo riconoscimento fotografico. 2.3 A riprova di quanto sopra, prosegue il difensore, stavano le affermazioni della Corte di appello che, a pag.6 e 7 della sentenza impugnata, rilevava che alcun dubbio scaturiva dalla contemporanea visione dell'album fotografico e di [OSCURATO:PERSONA] presente in aula, in quanto il colore degli occhi, così come i tratti somatici riconosciuti dalla persona offesa erano diversi, in quanto le persone raffigurate nelle fotografie avevano subito dei cambiamenti nell'aspetto fisico, essendo stato commesso il fatto nel 2001: la Corte di appello aveva omesso di motivare la differenza dei tratti somatici rilevanti per la Corte ed irrilevanti per l'accusa, che avevano portato a conclusioni completamente diverse.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento al motivo comune ad entrambi i ricorrenti, si deve rilevare che la Corte di appello, a pag. 3 della motivazione, sia nella quarta riga che nella parte dedicata allo "svolgimento del processo", ha correttamente indicato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 31 gennaio 2018, per cui l'errata indicazione del "Tribunale di Salerno in composizione monocratica" contenuta nel dispositivo è assolutamente irrilevante e non comporta certo una mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza. 1.2 Quanto al motivo di ricorso proposto nell'interesse di Orso, si deve precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti evidenziato a pag.3, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, dopo aver acquisito l'album fotografico in originale, nel quale era contenuta anche la fotografia di [OSCURATO:PERSONA], "che le la persona ritratta nella foto n.6 (quella riconosciuta dalla persona offesa e corrispondente ad [OSCURATO:PERSONA]) era effettivamente [OSCURATO:PERSONA]..." e che "dalla lettura della denuncia, presentata lo stesso giorno dei fatti dalle vittime, emerge 3 7,1 -,1I.' con chiarezza che l'autore della rapina (l'Orso) fu descritto come una persona con i capelli lunghi e di colore scuro, dall'altezza normale e dalla corporatura robusta. I particolari descritti corrispondono esattamente ai tratti che emergono dalla visione della fotografia n.6 dell'album fotosegnaletico"(quella corrispondente ad Orso); su tali aspetti il ricorso propone censure di merito, inammissibili nella presente sede. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021 Il consigliere es