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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 48989/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 16 frt~g 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'articolo 216, comma 1, n. 2 L.F. (fatto commesso in Perugia in data 20 aprile 2010, data e luogo della sentenza dichiarativa di fallimento); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, posto che la stessa è maturata il 20 giugno 2023 (al termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi 6 dalla commissione del fatto, dovendosi aggiungere: 118 giorni di sospensione del relativo corso, dal 9/07/2019 al 07/11/2019 per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione, indetta dall'OUA, dalla celebrazione delle udienze, e ulteriori 122 giorni di sospensione, in ragione di due rinvii intervenuti nel corso del dibattimento di primo grado per impedimento del difensore dal 18/05/2021 al 21/06/2021 e dal 21/06/2021 al 20/09/2021), quindi, dopo la pronuncia della sentenza di appello, di modo che la stessa non rileva per effetto dell'inammissibilità dei successivi motivi (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di violazione di legge e di motivazione, non sono consentiti in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso a pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse coscienl:emente occultato o distrutto parte della contabilità al fine di rendere difficoltoso o impossibile l'accertamento di condotte di distrazione e, quindi, al chiaro fine di occultare parte dell'attivo e di arrecare pregiudizio ai creditori i quali anche su quelle somme avrebbero potuto soddisfarsi), che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 16 frt~g 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'articolo 216, comma 1, n. 2 L.F. (fatto commesso in Perugia in data 20 aprile 2010, data e luogo della sentenza dichiarativa di fallimento); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, posto che la stessa è maturata il 20 giugno 2023 (al termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi 6 dalla commissione del fatto, dovendosi aggiungere: 118 giorni di sospensione del relativo corso, dal 9/07/2019 al 07/11/2019 per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione, indetta dall'OUA, dalla celebrazione delle udienze, e ulteriori 122 giorni di sospensione, in ragione di due rinvii intervenuti nel corso del dibattimento di primo grado per impedimento del difensore dal 18/05/2021 al 21/06/2021 e dal 21/06/2021 al 20/09/2021), quindi, dopo la pronuncia della sentenza di appello, di modo che la stessa non rileva per effetto dell'inammissibilità dei successivi motivi (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di violazione di legge e di motivazione, non sono consentiti in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso a pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse coscienl:emente occultato o distrutto parte della contabilità al fine di rendere difficoltoso o impossibile l'accertamento di condotte di distrazione e, quindi, al chiaro fine di occultare parte dell'attivo e di arrecare pregiudizio ai creditori i quali anche su quelle somme avrebbero potuto soddisfarsi), che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estens
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