CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 07910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29 marzo 2021 la Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, in riforma della sentenza emessa il 16 marzo 2018 dal Tribunale di Vicenza, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 483 cod. pen. e 7 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per avere, in concorso tra loro, trasmesso tramite sportello telematico una pratica edilizia intestata a [OSCURATO:PERSONA] attestando falsamente una serie di circostanze di fatto e dichiarazioni mai rese dall'interessata. 2. Con la sentenza di primo grado, i due imputati erano stati assolti dal reato loro ascritto in concorso in quanto, in assenza di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa dichiarazione non era stata ritenuta assimilabile ad un «atto pubblico», dato costituente elemento essenziale per la configurabilità del reato in contestazione. A seguito di ricorso per cassazione del Procuratore Generale di Venezia la Corte di legittimità, con sentenza del 5 marzo 2019, ha accolto l'impugnazione sulla base dell'orientamento secondo cui l'art. 483 cod. pen. costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dall'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 cit. alla luce dell'espresso rinvio operato da tale disposizione proprio alle norme del codice penale che conferma, pertanto, la punibilità, ai sensi della disposizione codicistica, della falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive rese su fatti destinati ad essere recepiti come veri nella formazione di un atto pubblico. Nel corso del giudizio di rinvio è stata disposta ed espletata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante l'escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La prova della penale responsabilità degli imputati è stata desunta, principalmente, dalle dichiarazioni della Faedo che, sia davanti al Tribunale che alla Corte di appello, ha affermato di non avere mai conferito alcun incarico a [OSCURATO:PERSONA] per la modifica della rampa di accesso all'immobile, adibito a bar, di proprietà della teste (lavori formanti oggetto della dichiarazione sostitutiva contestata come falsa). La pratica è risultata essere stata inoltrata al Comune di Chiampo da [OSCURATO:PERSONA] nonostante la mancanza di uno specifico incarico professionale, anzi contro la volontà della Faedo, anche per la certa necessità di intervenire successivamente sulla rampa a seguito del progetto di rifacimento della piazza sulla quale affacciava il bar. [OSCURATO:PERSONA] è risultata avere materialmente tenuto i contatti con la proprietaria del bar per la modifica della rampa confessando alla Faedo di essere stata proprio lei ad apporre la firma apocrifa sulla pratica. La Corte di merito ha escluso la fondatezza della considerazione svolta dal Tribunale secondo cui per il reato relativo alla falsità della firma vi era stato altro procedimento concluso con richiesta di archiviazione. In punto di trattamento sanzionatorio, gli imputati sono stati ritenuti meritevoli delle attenuanti generiche e, operati gli aumenti per la continuazione interna, essendo stati accertati più reati di falso nel contesto di un'unica pratica edilizia, è stata determinata la pena finale di mesi due di reclusione, irrogata a ciascuno. 3. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e per mezzo dell'unico difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 3.1. Con il primo hanno eccepito, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione, sotto forma di travisamento della prova, e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, hanno evidenziato come dal complessivo compendio istruttorio costituito da dichiarazioni testimoniali, in parte riportate in ricorso, fosse emerso che sin dal 2013 [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato dalla Faedo di presentare un progetto di ristrutturazione dell'immobile da adibire a bar che comprendeva anche la realizzazione di una pedana di accesso al locale. La pratica per la quale si procede, avente ad oggetto la sostituzione della rampa, era, sostanzialmente, una sorta di prosecuzione di quella originaria oggetto di un espresso incarico della Faedo a [OSCURATO:PERSONA]. Per la pratica di cui all'imputazione, secondo la tesi difensiva, era stato conferito un «incarico orale» con conseguente mancanza dell'elemento oggettivo dei reati contestati. 3.2. Con il secondo motivo è stata eccepita, ai sensi dell'art. 606, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000. La difesa ha segnalato che agli imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 485 cod. pen. per la contraffazione di firme apocrife apposte alla documentazione presentata presso l'Ufficio edilizia del Comune di Chiampo e che per tale reato era stata richiesta l'archiviazione, come da documentazione allegata al ricorso. Con specifico riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], non avendo la stessa svolto alcun ruolo di procuratrice speciale della Faedo e non avendo, dunque, attestato alcunché, non poteva ritenersi formata la prova di alcuna responsabilità per i reati a lei ascritti. 3.3. Il terzo motivo riguarda, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza della statuizione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Esposte le ragioni per le quali, nel caso di specie, sussistevano le condizioni per accedere alla richiesta difensiva di applicazione dell'istituto citato, la difesa ha evidenziato l'omessa pronuncia sul punto. 4. Con memoria del 23 dicembre 2021 la difesa ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a fondamento del ricorso articolando un ulteriore motivo di impugnazione con il quale ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., per essere stata adottata una motivazione «laconica», non conforme ai principi dettati dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, impone al giudice di appello di adottare una motivazione «rafforzata». 5. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto volto a sollecitare alla Corte di cassazione una non consentita rivalutazione del fatto in ragione delle prove asseritamente pretermesse dai giudici di merito. Attraverso il vizio di travisamento della prova che si sarebbe tradotto in un, non sufficientemente precisato, vizio di motivazione, i ricorrenti pretendono di sollecitare un riesame nel merito del materiale istruttorio alla luce del quale dovrebbe potersi desumere che, contrariamente alla ricostruzione della Corte di appello, la Faedo ebbe davvero a conferire a [OSCURATO:PERSONA] un incarico professionale avente ad oggetto la pratica edilizia oggetto di contestazione. Tuttavia, attraverso un sintetico, ma puntuale, esame delle prove testimoniali (assunte direttamente davanti alla Corte veneziana) e documentali, la sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che la Faedo non ha mai conferito alcun incarico professionale a [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione della rampa di accesso al bar di sua proprietà, pur avendo conferito all'imputato altri incarichi per altre opere. Pertanto, in termini ineccepibili, perché fondati sull'analisi della prova assunta davanti alla stessa Corte di appello, i giudici di merito hanno escluso ogni possibilità di ritenere estensibile l'incarico conferito a [OSCURATO:PERSONA] per altre opere a quella per la quale è stato instaurato il procedimento penale. Ne deriva che la pretesa di contrastare tale conclusione mediante l'affermazione per cui l'opera costituiva la prosecuzione di altra per la quale era stato assegnato un incarico a [OSCURATO:PERSONA] o che vi era stato, comunque, un incarico «orale» esula dal perimetro del giudizio di legittimità non attenendo a profili strettamente afferenti alla motivazione della sentenza impugnata. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Inoltre va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ittu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Il secondo motivo è infondato. La circostanza che sia stata avanzata richiesta di archiviazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contraffazione di alcune firme apocrife pure relativamente a documenti inerenti alla pratica oggetto del presente procedimento (archiviazione per il reato di cui all'art. 485 cod. pen. - diverso da quello per il quale si procede) non influisce sul diverso reato di cui all'art. 483 cod. pen. contestato agli imputati, rilevando in questa sede la condotta serbata dagli imputati, ivi inclusa quella comprovatamente ascritta ad [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'integrazione dell'illecito penale qui scrutinato. Pertanto, con riferimento specifico all'imputata [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dell'apposizione delle firme apocrife sui documenti di cui all'imputazione e, comunque, di una condotta concorsuale rispetto alla falsità ideologica in atto pubblico, non si vede come possa avere una qualche influenza l'improcedibilità per il diverso reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen. (norma abrogata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), al di là della verifica se la relativa condotta fosse riferita agli stessi documenti o a documenti diversi rispetto a quelli oggetto del presente vaglio. 4. Infondato è anche il motivo aggiunto prospettato con la memoria depositata il 23 dicembre 2021. La Corte di appello è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità degli imputati alla luce di una precedente sentenza rescindente della Corte di cassazione che ha affermato il preciso principio di diritto suindicato relativamente alla configurabilità del reato oggetto di contestazione, principio a cui il giudice del rescissorio si è rettamente attenuto. Inoltre, la Corte del rinvio ha proceduto alla riassunzione della prova orale decisiva che ha valutato unitamente alle residue risultanze istruttorie fornendo una motivazione completa e priva di vizi manifesti. Il Tribunale di Vicenza aveva assolto gli imputati, non già alla luce dell'esame delle prove orali e testimoniali assunte (non oggetto di alcuna valutazione nella relativa sentenza), bensì sulla base di una motivazione di diritto per la quale, in mancanza di autenticazione da parte del pubblico ufficiale nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tale dichiarazione non è assimilabile ad un atto pubblico, con conseguente non configurabilità del reato di falso ideologico. Tale interpretazione è stata, però, disattesa dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha annullato, a seguito di ricorso per saltum la sentenza del Tribunale di Vicenza. Su questo profilo il giudizio della Corte di appello è stato - come non poteva non essere - aderente a quello reso in sede di legittimità e, per la prima volta nell'ambito dell'intero procedimento, si è sostanziato nella valutazione delle prove alla luce dei congrui termini illustrati in precedenza. 5. E' fondato, invece, il terzo motivo del ricorso relativo alla mancata motivazione in ordine all'istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Dalla disamina degli atti risulta che, con memoria del 26 gennaio 2021, depositata in vista dell'udienza del 1° febbraio 2021, la difesa degli imputati aveva chiesto l'applicazione dell'istituto di cui alla predetta norma, tenuto conto della dedotta «particolare tenuità del fatto». A fronte di tale richiesta la Corte di appello ha omesso ogni valutazione e, quindi, non ha reso alcuna motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'invocata causa di non punibilità. Non esiste la possibilità di desumere dall'impianto motivazionale della sentenza un diniego implicito dell'applicazione della causa di non punibilità. E' noto che secondo i più recenti e condivisi arresti di legittimità, «la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282907). Tuttavia, nel caso di specie, non è desumibile dal contenuto complessivo della sentenza la suddetta pronuncia implicita di esclusione della causa di non punibilità in esame, nessun elemento certamente contrastante con la sua applicazione emergendo dall'esame della motivazione; s'intende fare particolare riferimento alla dosimetria della pena (nella determinazione della quale la Corte ha considerato, da un lato, la riprovevolezza della condotta, dall'altro, la natura modesta della pratica edilizia e l'assenza di danno per la persone offesa), all'entità minima degli aumenti a titolo di continuazione e al riconoscimento delle attenuanti generiche (delle quali gli imputati sono stati ritenuti meritevoli). 6. Alla luce di tali circostanze, il motivo di ricorso merita accoglimento dovendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, così che il giudice del merito, nell'ambito del nuovo giudizio di rinvio, motivi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità. Ciò, peraltro, tenendo conto che «nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale» (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590). Nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra s