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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2016

Cassazione n. 05257/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2998/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Nadia, in qualità di socia, PICCHETTI Adriano, in qualità di socio, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che hanno indicato recapito Pec, presso il cui studio di Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 91 sono elettivamente domiciliati. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata. –controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n. 816/2016depositata il 22/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate nel giugno 2013 emetteva nei confronti della Money di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l'attività di ristorazione, l'avviso di accertamento n.

T6X02FE01070/2’13 a mezzo del quale contestava, ai fini delle Imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, una sotto- contabilizzazione di ricavi per l'anno di imposta 2009 ed irrogava le relative sanzioni.

2. Sempre nel giugno 2013, con riferimento al predetto anno d’imposta, l’Agenzia emetteva anche gli avvisi di accertamento nn.

T6XOIFE01208/2013e T6XOIFE01219/2013, a mezzo dei quali contestava a ciascun socio della menzionata società un maggior reddito di impresa ai fini Irpef ed addizionali comunali e regionali proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta nella società, oltre alla irrogazione delle relative sanzioni.

3. In data 23/12/2013, dopo un infruttuoso procedimento di accertamento con adesione, i contribuenti impugnavano i rispettivi avvisi di accertamento innanzi alla competente C.t.p. di Treviso chiedendone l’annullamento per l’indebita sottoscrizione da parte di un funzionario privo del relativo potere ex art. 42 d.P.R. 600/1973, l’indebito ricorso alla procedura accertativa di cui all’art. 39, comma 2, lett. d) d.P.R. 600/1973 in assenza del presupposto dell’inattendibilità della contabilità, l’infondatezza della pretesa erariale stante l’erroneità della ricostruzione analitico induttiva dei ricavi su cui la stessa si basa; si costituiva l’Agenzia rivendicando la legittimità del proprio operato.

4. Con sentenza n. 432/01/2014, depositata il 9/06/2014, la predetta C.t.p. accoglieva l’impugnazione affermando che la rideterminazione dei ricavi non era basata su “presunzioni gravi, precise e concordanti”.

5. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. di Venezia; resistevano i contribuenti svolgendo appello incidentale.

6. Con sentenza n. 816/19/2016, depositata in data 22/06/2016, la C.t.r. accoglieva parzialmente sia l’appello principale che quello incidentale, riformando la sentenza di primo grado.

In particolare, veniva rilevata la nullità degli avvisi di accertamento notificati ai due soci [OSCURATO:PERSONA] e Picchetti poiché sottoscritti da un funzionario privo del relativo potere di firma, perché eccedenti i limiti di valore previsti nel provvedimento di delega e l’illegittimità della quantificazione del reddito dell’impresa e delle correlative imposte dovute, che venivano rideterminate.

7. Avverso la predetta sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, denunciando, in particolare, l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e perplessa circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

8. L’Agenzia delle Entrate si è costituita proponendo ricorso incidentale con cui ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73, nonché degli artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della l. 241/90, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c .

La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti deducono, in particolare, l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità anche dell’avviso di accertamento n.

T6X02FE01070 in quanto contiene non solo riprese a tassazione per complessivi € 24.647,00, ma anche un contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'importo di € 27.897.00, così superando la soglia di € 25.000 contemplata dal provvedimento di delega conferente il potere di firma al funzionario sottoscrittore.

2. Con il secondo motivo rubricato “illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti deducono che la C.t.r. ha violato la disciplina in materia di ripartizione dell'onere della prova, non solo perché la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi soci hanno fornito la prova dell'erroneità della ricostruzione effettuata dall’Agenzia, ma anche perché quest’ultima non ha contestato i calcoli effettuati dai contribuenti, né ha fornito prove ulteriori sulla correttezza del proprio operato e dei conseguenti importi accertati.

Ed invero, i contribuenti, preso atto degli errori di calcolo contenuti nell’atto erariale, hanno prodotto articolata memoria con cui hanno illustrato come partendo dagli stessi dati presi in considerazione dall'Agenzia delle Entrate, la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi doveva condurre a risultati diversi da quelli ottenuti in sede di verifica e poi oggetto di accertamento.

Rispetto a tale nuovo quadro, la controparte non ha ulteriormente contraddetto, così non contestando le nuove risultanze numeriche.

Sarebbe, dunque, illegittima l’impugnata sentenza non avendo i giudici d’appello riscontrato la violazione del riparto dell’onere della prova in cui è incorsa l’Agenzia delle Entrate ed avendo i giudici di seconde cure fondato il loro convincimento su un pregiudizio di legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, svalutando le prove offerte dai contribuenti. 3.Con il terzo motivo, rubricato ”nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e perplessa circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti evidenziano che i giudici d’appello hanno riformato parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo l'iniziale erroneità della ricostruzione dei ricavi della società contribuente, ritenendo però erroneamente che i nuovi calcoli posti a base della proposta conciliativa formulata dall’Agenzia avessero eliminato le criticità in precedenza riscontrate nel conteggio, decidendo con una motivazione superficiale e incompleta. 4.L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, lamenta, a sua volta, l’illegittimità della sentenza per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/73, nonché degli artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”: la C.t.r. ha, infatti, annullato gli avvisi di accertamento notificati ai soci della società ricorrente poiché la seconda delega del 20/03/2012 era impersonale e “in bianco” e perciò priva del nominativo del soggetto delegato.

Ciò avrebbe determinato la nullità degli avvisi di accertamento di cui si discute.

L’Agenzia richiama la contraria giurisprudenza di questa Corte e chiede che venga cassata l’impugnata sentenza. 5.Si premette che appare fondato il motivo oggetto del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate che va pertanto accolto, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso principale.

Fondato è anche il terzo motivo oggetto del ricorso principale che sarà quindi esaminato subito dopo i precedenti, mentre il secondo motivo è da rigettarsi.

5.1. Avviando dunque l’esame dei motivi da quello oggetto del ricorso incidentale, si è visto come la C.t.r. abbia affermato: “A dimostrazione dei poteri del sottoscrittore già in primo grado l'Agenzia aveva prodotto agii atti copia della delega conferita al dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto dispositivo n. 7/2010 del 15/06/2010; da questa risulta che il delegato può sottoscrivere, tra gli altri atti: "avvisi di Rettifica/Liquidazione, Accertamento, recupero con complessive maggiori imposte accertate fino ad € 25.000,00"; viene anche esplicitato che "il Direttore delegante mantiene la firma esclusiva in relazione a atti di valore superiore agli importi sopra definiti".

Peraltro l'Agenzia aveva anche prodotto un ulteriore atto di delega in data 20/03/2012 del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, atto Intitolato "Rivisitazione delle deleghe di firma", con il quale genericamente a tutti i capi area dell'ufficio provinciale controlli (ma analogamente a tutti i capo UPC e capo team) venivano delegati poteri di firma per diversi atti con limitazioni che per gli avvisi di accertamento erano pari ad €

200.000. Ma tale delega si ribadisce è generica, impersonale, non nominativamente rivolta al dott. [OSCURATO:PERSONA].

Questo dato di fatto contrasta con la necessità che ogni delega conferita indichi il nominativo del soggetto delegato.

In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza n. 22803 del 9/11/2015) la quale ha osservato: "trattasi quindi di delega nulla in quanto priva del nominativo del dirigente delegato, non potendo la delega essere fatta per relationem con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali ...

"; ancora la Suprema Corte ha proseguito: "La delega in bianco , priva del nominativo del soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla ...

".

Quindi per valutare la legittimità della sottoscrizione dei tre accertamenti in esame è necessario considerare solo la delega nominativa del 15/06/2010 al dott. [OSCURATO:PERSONA].

Delega, si osserva per inciso, che comunque non veniva richiamata nella parte conclusiva (pag. 5) della "rivisitazione" del 20/3/12 citata, ciò a differenza di altre deleghe rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] nella medesima data e con numerazione immediatamente antecedente e conseguente, tra esse la n. 5/2010 al [OSCURATO:PERSONA] dottor [OSCURATO:PERSONA] di cui si dirà più avanti.

Quindi risulta che la citata "rivisitazione" del 20/03/12 non aveva comunque l'intento di modificare i poteri di firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] conferiti il 15/06/2010, al di là del fatto che essendo impersonale - in bianco risulta essere nulla per quanto poco sopra osservato.

Insomma il dottor [OSCURATO:PERSONA], per quanto prodotto agli atti, poteva sottoscrivere avvisi di accertamento con· complessive maggiori imposte accertate fino ad euro 25.000,00; ma l'avviso di accertamento emesso in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] accerta maggiori imposte (IRPEF ed addizionali) per € 31.336,00, oltre ad un maggior contributo INPS di € 11.519; analogamente l'avviso emesso in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] accerta maggiori imposte per€ 28.003,00 ed un maggior contributo INPS di € 11.519,00.

Risulta quindi palese che i due avvisi di accertamento non sono stati validamente sottoscritti perché il dott. [OSCURATO:PERSONA] non aveva i poteri per farlo.

Non può quindi che essere rilevata la nullità di questi due avvisi.

In relazione invece all'accertamento indirizzato a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c., ai fini IRAP ed IVA, si rileva che le maggiori imposte accertate risultano pari ad € 24.647,00, quindi lo stesso è stato validamente sottoscritto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”.

5.2. La motivazione appena richiamata rende evidente l’illegittimità della decisione assunta dalla C.t.r.

Ed invero, l’art. 42 d.P.R. 600/73 prevede, al primo comma, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti “mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

5.3. In merito all’interpretazione della norma in esame, questa Corte ha ormai chiarito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 cit. ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 06/03/2023 n. 6678; Cass. 19/04/2019 n. 11013 (Rv. 653414-01); Cass. 08/11/2019 n. 28850 (Rv. 655599-01).

Anche in altra recente pronuncia, questa Corte ha ribadito che, essendo la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, come già detto, una delega di firma e non di funzioni, il relativo provvedimento di conferimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, pertanto, può essere conferita mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma con mera indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. 10/05/2024 n. 12916).

5.4. La sentenza impugnata non ha dunque fatto buon governo dei sopra indicati principi, poiché dopo avere dato atto che i tre avvisi di accertamento erano stati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di “capo aree imprese minori e lavoratori autonomi”, su delega del Direttore provinciale dott. [OSCURATO:PERSONA] e che “la rivisitazione delle deleghe” del 20/03/2012 del [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, aveva esteso il potere di firma a tutti i capi area dell'ufficio provinciale controlli, quanto agli avvisi di accertamento, fino alla soglia di € 200.000,00, ha erroneamente ritenuto, in contrasto con il disposto del citato art. 42 e con i principi elaborati in merito da questa Corte e prima richiamati, che la delega di cui si tratta fosse una delega generica o "in bianco", mentre consentiva all’evidenza l’individuazione del soggetto che ha sottoscritto gli atti, tramite il riferimento alla qualifica rivestita.

5.5. Deriva da quanto sopra esposto l’accoglimento del motivo oggetto del ricorso incidentale, e il conseguente rigetto del primo motivo oggetto del ricorso principale, dovendosi considerare l’avviso di accertamento n.

T6X02FE01070 valido non solo perché sottoscritto da un funzionario a ciò abilitato, ma anche perché avente un importo (€ 27.897,00), contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, rientrante nella soglia massima prevista dal provvedimento di estensione della delega (€ 200.000,00).

6. Il terzo motivo oggetto del ricorso principale è anch’esso fondato.

La sentenza impugnata appare, infatti, lacunosa e superficiale nella parte dedicata al riconoscimento della correttezza dell’operato dell’Agenzia, soprattutto a fronte di rilievi assai analitici svolti in merito dai ricorrenti nel ricorso di primo grado e in quello d’appello e richiamati nel ricorso per cassazione.

6.1. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato ritenut i errori compiuti nonché incongruenze in cui è incorso l’ufficio nel ricostruire i costi di produzione dei primi piatti (gnocchi e altri primi) sulla base dell’uso della farina 00, senza considerare l’elevata incidenza dell’autoconsumo, producendo tabelle di conteggio delle materie prime impiegate nella produzione e dettagliati calcoli relativi all’autoconsumo di prodotti da parte dei dipendenti, familiari e soci.

Analoghi calcoli dettagliati sono stati allegati dai ricorrenti con riferimento alla produzione di carne di categoria 1 e 2 e al conteggio degli sfridi, alla vendita di salumi, formaggi, vino, caffè e al loro impiego tanto nel ristorante, quanto nella vendita all’ingrosso di detti prodotti.

A fronte dell’accoglimento da parte della sentenza della C.t.p. del ricorso di primo grado e dell’affermazione dell’esistenza di errori commessi dall’Amministrazione finanziaria nel calcolo dei ricavi societari, la C.t.r. si è limitata a smentire la predetta conclusione, evidenziando l’inattendibilità complessiva della contabilità della società verificata che legittimava la ricostruzione induttiva dei ricavi della Money effettuata dall’Agenzia (“è emersa l'inadeguata rilevazione delle rimanenze, senza indicazione del criterio applicato, con raggruppamenti in macrocategorie troppo ampie e conseguente relativa difficoltà/impossibilità di verifica; in alcuni casi, quando verificabile, sono state constatate rimanenze finali maggiori delle esistenze iniziali contabilizzate, pur in assenza di acquisti nell'anno (chiaro sintomo questo di acquisti "in nero" e corrispondenti prestazioni "in nero"); ancora è emersa la duplicazione di fatture con importi diversi, ma con i medesimi estremi, a fronte di passaggi interni di merce (carni) tra le due attività esercitate dalla società; ancora la situazione economico- patrimoniale esibita ai verificatori evidenziava un risultato economico difforme da quello esposto nella dichiarazione dei redditi; ancora i primi acquisti di carne risultano effettuati ad Aprile (si badi: in un ristorante specializzato in carne alla brace); ancora il valore dei beni strumentali da contabilità (libro dei cespiti) risultava diverso da quello indicato nell'apposito rigo della dichiarazione dei redditi presentata; ancora risultavano contabilizzati storni di acquisti in assenza di note di credito da fornitori.

Peraltro erano emersi aspetti critici anche in relazione ad aspetti extra contabili: i posti a sedere interni del ristorante erano stati dichiarati in 80, ma all'accesso dei verificatori ne sono stati rilevati

150. Questa differenza, assieme ai citati storni non documentati di costi ed alle citate differenze circa l'entità dei beni strumentali, aveva influito sul risultato di congruità degli studi di settore.

Ma tornando ad aspetti strettamente contabili: l'Agenzia non ha disconosciuto il costo per canoni di locazione pari ad € 24.000,00, tuttavia appare estremamente significativo, nello svilire l'attendibilità delle registrazioni contabili, che gli stessi siano contabilizzati in unica soluzione al 31/12/2009, senza alcun documento (fattura od altro) che ne dimostri l'addebito e/o incasso da parte del locatore; del resto pure con autofatturazione dell'ultimo giorno dell'anno risulta il passaggio dì parte molto rilevante della carne acquistata in corso d'anno dall'attività di ristorazione a quella di commercio all'ingrosso, fatto che avrebbe reso l'attività di ristorazione priva del prodotto per buona parte dell'anno”).

6.2. Tuttavia, la sentenza in parola, pur dando atto che erano emerse criticità nell’attività accertativa, riconosciute, come si è detto, dalla stessa C.t.p., ha ritenuto che fossero state superate con la proposta di accordo conciliativo (prot. n. 00041349 del 4/5/2016) non accolta dai contribuenti, per il solo fatto che, per suo tramite, erano state riconsiderate le iniziali determinazioni dell’amministrazione e ricalcolati i ricavi, il valore della produzione e l'IVA dovuta “tenendo conto dei rilievi fondati dei contribuenti” (“sono stati significativamente ridotti (più che dimezzati) i ricavi originariamente determinati ottenuti da somministrazione di gnocchi, da somministrazione di pasta, da "coperti”; sono stati altresì significativamente ridotti i ricavi da somministrazione di piatti a base di carne, da somministrazione di salumi, da somministrazione di formaggi, da somministrazione di vino, da somministrazione di caffè”.

La legittimità dell’operato dell’agenzia, per come è motivata la sentenza, sembra quindi derivare soltanto dal ricalcolo dei ricavi, non essendo enunciate né le criticità che sarebbero state superate, né la modalità con cui ciò sarebbe avvenuto: non vi è, in particolare, in motivazione alcun richiamo all’avvenuta considerazione dei due elementi dell’autoconsumo e degli sfridi, segnalati dai ricorrenti quali voci fondamentali da rendere oggetto di specifica valutazione ed invece pretermessi dall’Agenzia nell’effettuare i conteggi contestati.

La C.t.r. ha dunque ritenuto sufficiente recepire acriticamente le conclusioni dell’ufficio e prendere per buono l’esito finale del riconteggio concludendo che “il reddito d'impresa della s.n.c. deve essere determinato in € 102.466,00; il valore della produzione netta in € 93.943,00 e l'IVA dovuta in € 11.539,00”.

6.3. La motivazione si rivela perciò meramente apparente.

In merito al vizio in parola, infatti, preme rammentare che la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).

6.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è priva di una congrua motivazione in relazione ai predetti due elementi che, se considerati, come imposto dall’essere stati specificamente contestati dalla parte privata, avrebbero potuto condurre ad un differente ricalcolo dei ricavo; in assenza della puntuale valutazione della voce dell’autoconsumo e degli sfridi non è pertanto possibile affermare che il calcolo compiuto dall’Agenzia sia effettivamente corretto, di talchè la motivazione della sentenza nella parte in cui ha omesso di constatare la lacunosità dell’accertamento condotto dall’Agenzia è sotto il profilo di cui si tratta certamente incompleta.

6.5. Il motivo deve quindi essere accolto, con conseguente obbligo della C.t.r. di rimotivare pronunciandosi in merito alle due voci dell’autoconsumo e degli sfridi, così come sopra segnalato.

7. Per quanto concerne, invece, il secondo motivo non emerge dall’esame della motivazione della sentenza impugnata alcun elemento concreto che consenta di ritenere sussistente la denunciata violazione delle disposizioni disciplinanti il riparto dell’onere della prova: la C.t.r., infatti, non ha aprioristicamente accolto la tesi dell’Agenzia, ma ha piuttosto ritenuto non solida la prospettazione alternativa del calcolo dei ricavi offerta della parte privata, sulla scorta dell’inattendibilità delle scritture contabili e di una generale inaffidabilità degli elementi segnalati, prendendo dunque per buona la conclusione dell’Amministrazione finanziaria con riguardo al calcolo dei ricavi.

Né può dirsi che la C.t.r. non abbia preso atto della mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle conclusioni proposte dai ricorrenti nei propri atti difensivi relativamente all’effettivo conteggio dei ricavi che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci.

Al contrario, in sentenza emerge tanto nella parte ricostruttiva delle varie fasi processuali, quanto in quella motiva che gli odierni ricorrenti hanno contestato le conclusioni della parte erariale.

8. In conclusione, va accolto il ricorso incidentale ed accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettati il primo motivo ed il secondo, e per l’effetto va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché motivi in merito alla corretta rideterminazione dei ricavi della [OSCURATO:SOCIETA]., provvedendo, altresì, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale e il terzo motivo del ricorso principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2998/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Nadia, in qualità di socia, PICCHETTI Adriano, in qualità di socio, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che hanno indicato recapito Pec, presso il cui studio di Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 91 sono elettivamente domiciliati. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata. –controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n. 816/2016depositata il 22/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate nel giugno 2013 emetteva nei confronti della Money di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l'attività di ristorazione, l'avviso di accertamento n. T6X02FE01070/2’13 a mezzo del quale contestava, ai fini delle Imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, una sotto- contabilizzazione di ricavi per l'anno di imposta 2009 ed irrogava le relative sanzioni. 2. Sempre nel giugno 2013, con riferimento al predetto anno d’imposta, l’Agenzia emetteva anche gli avvisi di accertamento nn. T6XOIFE01208/2013e T6XOIFE01219/2013, a mezzo dei quali contestava a ciascun socio della menzionata società un maggior reddito di impresa ai fini Irpef ed addizionali comunali e regionali proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta nella società, oltre alla irrogazione delle relative sanzioni. 3. In data 23/12/2013, dopo un infruttuoso procedimento di accertamento con adesione, i contribuenti impugnavano i rispettivi avvisi di accertamento innanzi alla competente C.t.p. di Treviso chiedendone l’annullamento per l’indebita sottoscrizione da parte di un funzionario privo del relativo potere ex art. 42 d.P.R. 600/1973, l’indebito ricorso alla procedura accertativa di cui all’art. 39, comma 2, lett. d) d.P.R. 600/1973 in assenza del presupposto dell’inattendibilità della contabilità, l’infondatezza della pretesa erariale stante l’erroneità della ricostruzione analitico induttiva dei ricavi su cui la stessa si basa; si costituiva l’Agenzia rivendicando la legittimità del proprio operato. 4. Con sentenza n. 432/01/2014, depositata il 9/06/2014, la predetta C.t.p. accoglieva l’impugnazione affermando che la rideterminazione dei ricavi non era basata su “presunzioni gravi, precise e concordanti”. 5. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. di Venezia; resistevano i contribuenti svolgendo appello incidentale. 6. Con sentenza n. 816/19/2016, depositata in data 22/06/2016, la C.t.r. accoglieva parzialmente sia l’appello principale che quello incidentale, riformando la sentenza di primo grado. In particolare, veniva rilevata la nullità degli avvisi di accertamento notificati ai due soci [OSCURATO:PERSONA] e Picchetti poiché sottoscritti da un funzionario privo del relativo potere di firma, perché eccedenti i limiti di valore previsti nel provvedimento di delega e l’illegittimità della quantificazione del reddito dell’impresa e delle correlative imposte dovute, che venivano rideterminate. 7. Avverso la predetta sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, denunciando, in particolare, l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e perplessa circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. 8. L’Agenzia delle Entrate si è costituita proponendo ricorso incidentale con cui ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73, nonché degli artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della l. 241/90, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c . La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti deducono, in particolare, l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità anche dell’avviso di accertamento n. T6X02FE01070 in quanto contiene non solo riprese a tassazione per complessivi € 24.647,00, ma anche un contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'importo di € 27.897.00, così superando la soglia di € 25.000 contemplata dal provvedimento di delega conferente il potere di firma al funzionario sottoscrittore. 2. Con il secondo motivo rubricato “illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti deducono che la C.t.r. ha violato la disciplina in materia di ripartizione dell'onere della prova, non solo perché la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi soci hanno fornito la prova dell'erroneità della ricostruzione effettuata dall’Agenzia, ma anche perché quest’ultima non ha contestato i calcoli effettuati dai contribuenti, né ha fornito prove ulteriori sulla correttezza del proprio operato e dei conseguenti importi accertati. Ed invero, i contribuenti, preso atto degli errori di calcolo contenuti nell’atto erariale, hanno prodotto articolata memoria con cui hanno illustrato come partendo dagli stessi dati presi in considerazione dall'Agenzia delle Entrate, la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi doveva condurre a risultati diversi da quelli ottenuti in sede di verifica e poi oggetto di accertamento. Rispetto a tale nuovo quadro, la controparte non ha ulteriormente contraddetto, così non contestando le nuove risultanze numeriche. Sarebbe, dunque, illegittima l’impugnata sentenza non avendo i giudici d’appello riscontrato la violazione del riparto dell’onere della prova in cui è incorsa l’Agenzia delle Entrate ed avendo i giudici di seconde cure fondato il loro convincimento su un pregiudizio di legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, svalutando le prove offerte dai contribuenti. 3.Con il terzo motivo, rubricato ”nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e perplessa circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti evidenziano che i giudici d’appello hanno riformato parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo l'iniziale erroneità della ricostruzione dei ricavi della società contribuente, ritenendo però erroneamente che i nuovi calcoli posti a base della proposta conciliativa formulata dall’Agenzia avessero eliminato le criticità in precedenza riscontrate nel conteggio, decidendo con una motivazione superficiale e incompleta. 4.L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, lamenta, a sua volta, l’illegittimità della sentenza per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/73, nonché degli artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”: la C.t.r. ha, infatti, annullato gli avvisi di accertamento notificati ai soci della società ricorrente poiché la seconda delega del 20/03/2012 era impersonale e “in bianco” e perciò priva del nominativo del soggetto delegato. Ciò avrebbe determinato la nullità degli avvisi di accertamento di cui si discute. L’Agenzia richiama la contraria giurisprudenza di questa Corte e chiede che venga cassata l’impugnata sentenza. 5.Si premette che appare fondato il motivo oggetto del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate che va pertanto accolto, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso principale. Fondato è anche il terzo motivo oggetto del ricorso principale che sarà quindi esaminato subito dopo i precedenti, mentre il secondo motivo è da rigettarsi. 5.1. Avviando dunque l’esame dei motivi da quello oggetto del ricorso incidentale, si è visto come la C.t.r. abbia affermato: “A dimostrazione dei poteri del sottoscrittore già in primo grado l'Agenzia aveva prodotto agii atti copia della delega conferita al dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto dispositivo n. 7/2010 del 15/06/2010; da questa risulta che il delegato può sottoscrivere, tra gli altri atti: "avvisi di Rettifica/Liquidazione, Accertamento, recupero con complessive maggiori imposte accertate fino ad € 25.000,00"; viene anche esplicitato che "il Direttore delegante mantiene la firma esclusiva in relazione a atti di valore superiore agli importi sopra definiti". Peraltro l'Agenzia aveva anche prodotto un ulteriore atto di delega in data 20/03/2012 del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, atto Intitolato "Rivisitazione delle deleghe di firma", con il quale genericamente a tutti i capi area dell'ufficio provinciale controlli (ma analogamente a tutti i capo UPC e capo team) venivano delegati poteri di firma per diversi atti con limitazioni che per gli avvisi di accertamento erano pari ad € 200.000. Ma tale delega si ribadisce è generica, impersonale, non nominativamente rivolta al dott. [OSCURATO:PERSONA]. Questo dato di fatto contrasta con la necessità che ogni delega conferita indichi il nominativo del soggetto delegato. In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza n. 22803 del 9/11/2015) la quale ha osservato: "trattasi quindi di delega nulla in quanto priva del nominativo del dirigente delegato, non potendo la delega essere fatta per relationem con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali ... "; ancora la Suprema Corte ha proseguito: "La delega in bianco , priva del nominativo del soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla ... ". Quindi per valutare la legittimità della sottoscrizione dei tre accertamenti in esame è necessario considerare solo la delega nominativa del 15/06/2010 al dott. [OSCURATO:PERSONA]. Delega, si osserva per inciso, che comunque non veniva richiamata nella parte conclusiva (pag. 5) della "rivisitazione" del 20/3/12 citata, ciò a differenza di altre deleghe rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] nella medesima data e con numerazione immediatamente antecedente e conseguente, tra esse la n. 5/2010 al [OSCURATO:PERSONA] dottor [OSCURATO:PERSONA] di cui si dirà più avanti. Quindi risulta che la citata "rivisitazione" del 20/03/12 non aveva comunque l'intento di modificare i poteri di firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] conferiti il 15/06/2010, al di là del fatto che essendo impersonale - in bianco risulta essere nulla per quanto poco sopra osservato. Insomma il dottor [OSCURATO:PERSONA], per quanto prodotto agli atti, poteva sottoscrivere avvisi di accertamento con· complessive maggiori imposte accertate fino ad euro 25.000,00; ma l'avviso di accertamento emesso in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] accerta maggiori imposte (IRPEF ed addizionali) per € 31.336,00, oltre ad un maggior contributo INPS di € 11.519; analogamente l'avviso emesso in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] accerta maggiori imposte per€ 28.003,00 ed un maggior contributo INPS di € 11.519,00. Risulta quindi palese che i due avvisi di accertamento non sono stati validamente sottoscritti perché il dott. [OSCURATO:PERSONA] non aveva i poteri per farlo. Non può quindi che essere rilevata la nullità di questi due avvisi. In relazione invece all'accertamento indirizzato a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c., ai fini IRAP ed IVA, si rileva che le maggiori imposte accertate risultano pari ad € 24.647,00, quindi lo stesso è stato validamente sottoscritto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”. 5.2. La motivazione appena richiamata rende evidente l’illegittimità della decisione assunta dalla C.t.r. Ed invero, l’art. 42 d.P.R. 600/73 prevede, al primo comma, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti “mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. 5.3. In merito all’interpretazione della norma in esame, questa Corte ha ormai chiarito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 cit. ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 06/03/2023 n. 6678; Cass. 19/04/2019 n. 11013 (Rv. 653414-01); Cass. 08/11/2019 n. 28850 (Rv. 655599-01). Anche in altra recente pronuncia, questa Corte ha ribadito che, essendo la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, come già detto, una delega di firma e non di funzioni, il relativo provvedimento di conferimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, pertanto, può essere conferita mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma con mera indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. 10/05/2024 n. 12916). 5.4. La sentenza impugnata non ha dunque fatto buon governo dei sopra indicati principi, poiché dopo avere dato atto che i tre avvisi di accertamento erano stati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di “capo aree imprese minori e lavoratori autonomi”, su delega del Direttore provinciale dott. [OSCURATO:PERSONA] e che “la rivisitazione delle deleghe” del 20/03/2012 del [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, aveva esteso il potere di firma a tutti i capi area dell'ufficio provinciale controlli, quanto agli avvisi di accertamento, fino alla soglia di € 200.000,00, ha erroneamente ritenuto, in contrasto con il disposto del citato art. 42 e con i principi elaborati in merito da questa Corte e prima richiamati, che la delega di cui si tratta fosse una delega generica o "in bianco", mentre consentiva all’evidenza l’individuazione del soggetto che ha sottoscritto gli atti, tramite il riferimento alla qualifica rivestita. 5.5. Deriva da quanto sopra esposto l’accoglimento del motivo oggetto del ricorso incidentale, e il conseguente rigetto del primo motivo oggetto del ricorso principale, dovendosi considerare l’avviso di accertamento n. T6X02FE01070 valido non solo perché sottoscritto da un funzionario a ciò abilitato, ma anche perché avente un importo (€ 27.897,00), contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, rientrante nella soglia massima prevista dal provvedimento di estensione della delega (€ 200.000,00). 6. Il terzo motivo oggetto del ricorso principale è anch’esso fondato. La sentenza impugnata appare, infatti, lacunosa e superficiale nella parte dedicata al riconoscimento della correttezza dell’operato dell’Agenzia, soprattutto a fronte di rilievi assai analitici svolti in merito dai ricorrenti nel ricorso di primo grado e in quello d’appello e richiamati nel ricorso per cassazione. 6.1. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato ritenut i errori compiuti nonché incongruenze in cui è incorso l’ufficio nel ricostruire i costi di produzione dei primi piatti (gnocchi e altri primi) sulla base dell’uso della farina 00, senza considerare l’elevata incidenza dell’autoconsumo, producendo tabelle di conteggio delle materie prime impiegate nella produzione e dettagliati calcoli relativi all’autoconsumo di prodotti da parte dei dipendenti, familiari e soci. Analoghi calcoli dettagliati sono stati allegati dai ricorrenti con riferimento alla produzione di carne di categoria 1 e 2 e al conteggio degli sfridi, alla vendita di salumi, formaggi, vino, caffè e al loro impiego tanto nel ristorante, quanto nella vendita all’ingrosso di detti prodotti. A fronte dell’accoglimento da parte della sentenza della C.t.p. del ricorso di primo grado e dell’affermazione dell’esistenza di errori commessi dall’Amministrazione finanziaria nel calcolo dei ricavi societari, la C.t.r. si è limitata a smentire la predetta conclusione, evidenziando l’inattendibilità complessiva della contabilità della società verificata che legittimava la ricostruzione induttiva dei ricavi della Money effettuata dall’Agenzia (“è emersa l'inadeguata rilevazione delle rimanenze, senza indicazione del criterio applicato, con raggruppamenti in macrocategorie troppo ampie e conseguente relativa difficoltà/impossibilità di verifica; in alcuni casi, quando verificabile, sono state constatate rimanenze finali maggiori delle esistenze iniziali contabilizzate, pur in assenza di acquisti nell'anno (chiaro sintomo questo di acquisti "in nero" e corrispondenti prestazioni "in nero"); ancora è emersa la duplicazione di fatture con importi diversi, ma con i medesimi estremi, a fronte di passaggi interni di merce (carni) tra le due attività esercitate dalla società; ancora la situazione economico- patrimoniale esibita ai verificatori evidenziava un risultato economico difforme da quello esposto nella dichiarazione dei redditi; ancora i primi acquisti di carne risultano effettuati ad Aprile (si badi: in un ristorante specializzato in carne alla brace); ancora il valore dei beni strumentali da contabilità (libro dei cespiti) risultava diverso da quello indicato nell'apposito rigo della dichiarazione dei redditi presentata; ancora risultavano contabilizzati storni di acquisti in assenza di note di credito da fornitori. Peraltro erano emersi aspetti critici anche in relazione ad aspetti extra contabili: i posti a sedere interni del ristorante erano stati dichiarati in 80, ma all'accesso dei verificatori ne sono stati rilevati 150. Questa differenza, assieme ai citati storni non documentati di costi ed alle citate differenze circa l'entità dei beni strumentali, aveva influito sul risultato di congruità degli studi di settore. Ma tornando ad aspetti strettamente contabili: l'Agenzia non ha disconosciuto il costo per canoni di locazione pari ad € 24.000,00, tuttavia appare estremamente significativo, nello svilire l'attendibilità delle registrazioni contabili, che gli stessi siano contabilizzati in unica soluzione al 31/12/2009, senza alcun documento (fattura od altro) che ne dimostri l'addebito e/o incasso da parte del locatore; del resto pure con autofatturazione dell'ultimo giorno dell'anno risulta il passaggio dì parte molto rilevante della carne acquistata in corso d'anno dall'attività di ristorazione a quella di commercio all'ingrosso, fatto che avrebbe reso l'attività di ristorazione priva del prodotto per buona parte dell'anno”). 6.2. Tuttavia, la sentenza in parola, pur dando atto che erano emerse criticità nell’attività accertativa, riconosciute, come si è detto, dalla stessa C.t.p., ha ritenuto che fossero state superate con la proposta di accordo conciliativo (prot. n. 00041349 del 4/5/2016) non accolta dai contribuenti, per il solo fatto che, per suo tramite, erano state riconsiderate le iniziali determinazioni dell’amministrazione e ricalcolati i ricavi, il valore della produzione e l'IVA dovuta “tenendo conto dei rilievi fondati dei contribuenti” (“sono stati significativamente ridotti (più che dimezzati) i ricavi originariamente determinati ottenuti da somministrazione di gnocchi, da somministrazione di pasta, da "coperti”; sono stati altresì significativamente ridotti i ricavi da somministrazione di piatti a base di carne, da somministrazione di salumi, da somministrazione di formaggi, da somministrazione di vino, da somministrazione di caffè”. La legittimità dell’operato dell’agenzia, per come è motivata la sentenza, sembra quindi derivare soltanto dal ricalcolo dei ricavi, non essendo enunciate né le criticità che sarebbero state superate, né la modalità con cui ciò sarebbe avvenuto: non vi è, in particolare, in motivazione alcun richiamo all’avvenuta considerazione dei due elementi dell’autoconsumo e degli sfridi, segnalati dai ricorrenti quali voci fondamentali da rendere oggetto di specifica valutazione ed invece pretermessi dall’Agenzia nell’effettuare i conteggi contestati. La C.t.r. ha dunque ritenuto sufficiente recepire acriticamente le conclusioni dell’ufficio e prendere per buono l’esito finale del riconteggio concludendo che “il reddito d'impresa della s.n.c. deve essere determinato in € 102.466,00; il valore della produzione netta in € 93.943,00 e l'IVA dovuta in € 11.539,00”. 6.3. La motivazione si rivela perciò meramente apparente. In merito al vizio in parola, infatti, preme rammentare che la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618). 6.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è priva di una congrua motivazione in relazione ai predetti due elementi che, se considerati, come imposto dall’essere stati specificamente contestati dalla parte privata, avrebbero potuto condurre ad un differente ricalcolo dei ricavo; in assenza della puntuale valutazione della voce dell’autoconsumo e degli sfridi non è pertanto possibile affermare che il calcolo compiuto dall’Agenzia sia effettivamente corretto, di talchè la motivazione della sentenza nella parte in cui ha omesso di constatare la lacunosità dell’accertamento condotto dall’Agenzia è sotto il profilo di cui si tratta certamente incompleta. 6.5. Il motivo deve quindi essere accolto, con conseguente obbligo della C.t.r. di rimotivare pronunciandosi in merito alle due voci dell’autoconsumo e degli sfridi, così come sopra segnalato. 7. Per quanto concerne, invece, il secondo motivo non emerge dall’esame della motivazione della sentenza impugnata alcun elemento concreto che consenta di ritenere sussistente la denunciata violazione delle disposizioni disciplinanti il riparto dell’onere della prova: la C.t.r., infatti, non ha aprioristicamente accolto la tesi dell’Agenzia, ma ha piuttosto ritenuto non solida la prospettazione alternativa del calcolo dei ricavi offerta della parte privata, sulla scorta dell’inattendibilità delle scritture contabili e di una generale inaffidabilità degli elementi segnalati, prendendo dunque per buona la conclusione dell’Amministrazione finanziaria con riguardo al calcolo dei ricavi. Né può dirsi che la C.t.r. non abbia preso atto della mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle conclusioni proposte dai ricorrenti nei propri atti difensivi relativamente all’effettivo conteggio dei ricavi che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci. Al contrario, in sentenza emerge tanto nella parte ricostruttiva delle varie fasi processuali, quanto in quella motiva che gli odierni ricorrenti hanno contestato le conclusioni della parte erariale. 8. In conclusione, va accolto il ricorso incidentale ed accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettati il primo motivo ed il secondo, e per l’effetto va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché motivi in merito alla corretta rideterminazione dei ricavi della [OSCURATO:SOCIETA]., provvedendo, altresì, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale e il terzo motivo del ricorso principal
Sentenza Cassazione n. 05257/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris