Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 46236/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.U.P. del Tribunale di Bari, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate tra le parti in ordine ai reati di riciclaggio, associazione a delinquere, simulazione di reato e truffa a compagnia assicurativa agli stessi rispettivamente ascritti.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; entrambi lamentavano violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa motivazione sulla responsabilità e sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono proposti per motivi non deducibili ovvero manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis seconda parte cod.proc.pen..

Ed invero, va ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

Ne deriva che in questa fase è preclusa qualsiasi questione attinente la sufficienza della piattaforma probatoria.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. io Pa LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] zzellis P [OSCURATO:PERSONA] IL 16 NOV. 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.U.P. del Tribunale di Bari, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate tra le parti in ordine ai reati di riciclaggio, associazione a delinquere, simulazione di reato e truffa a compagnia assicurativa agli stessi rispettivamente ascritti. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; entrambi lamentavano violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa motivazione sulla responsabilità e sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono proposti per motivi non deducibili ovvero manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis seconda parte cod.proc.pen.. Ed invero, va ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). Ne deriva che in questa fase è preclusa qualsiasi questione attinente la sufficienza della piattaforma probatoria. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. io Pa LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] zzellis P [OSCURATO:PERSONA] IL 16 NOV. 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris