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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12864/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma del 15 settembre 2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha respinto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui alle sentenze irrevocabili ivi indicate.

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati perché avvinti dal medesimo disegno criminoso - è manifestatamente infondato atteso che l'ordinanza ha, con motivazione immune da vizi logici, evidenziato che: - nessun elemento di collegamento nemmeno parziale tra i fatti di cui alle sentenze irrevocabili emerge dalle sentenze acquisite; - la difesa si è limitata ad indicare la circostanza che i fatti di cui ai punti 1- 2-3-4 siano tutti reati contro il patrimonio e come i fatti sub 2 e 4 presentino le medesime aggravanti e in entrambi i casi l'imputato abbia agito in concorso con altro soggetto a bordo di un ciclomotore. -Rilevato, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma del 15 settembre 2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha respinto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui alle sentenze irrevocabili ivi indicate. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati perché avvinti dal medesimo disegno criminoso - è manifestatamente infondato atteso che l'ordinanza ha, con motivazione immune da vizi logici, evidenziato che: - nessun elemento di collegamento nemmeno parziale tra i fatti di cui alle sentenze irrevocabili emerge dalle sentenze acquisite; - la difesa si è limitata ad indicare la circostanza che i fatti di cui ai punti 1- 2-3-4 siano tutti reati contro il patrimonio e come i fatti sub 2 e 4 presentino le medesime aggravanti e in entrambi i casi l'imputato abbia agito in concorso con altro soggetto a bordo di un ciclomotore. -Rilevato, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 12864/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris