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CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 13520/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 17623-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio Oggetto R.G.N. 17623/2022 Cron.

Rep.

Ud. 20/04/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza n. 239/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 4214/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 26.10.2021, [OSCURATO:PERSONA] si è opposto al decreto n. 1616/2021, con il quale il Giudice di Pace di Padova gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di € 1.118,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo ed alle spese del procedimento monitorio, come liquidate.

Per quanto interessa, l’opponente aveva anzitutto eccepito l’incompetenza per materia del Giudice di Pace di Padova, ritenendo competente invece il Tribunale di Padova, in veste di giudice del lavoro.

2. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice di Pace adito rigettava tale eccezione preliminare di rito dell’opponente e fissava altra udienza per la prosecuzione della causa.

3. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria, corredata da documenti.

5. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, in nota scritta depositata il 22.12.2022, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

6. Con successivo atto in data 19.4.2023, depositato in via telematica,quindi prima della data dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore, ha dichiarato di rinunciare agli atti e all’azione promossa con il ricorso per regolamento necessario di competenza in questione e contestualmente, la resistente, a sua volta, per il tramite del suo difensore/procuratore, ha dichiarato di accettare tale rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambe le parti private, nel medesimo atto riferito in narrativa, hanno chiesto di dichiarare estinto questo procedimento (a spese integralmente compensate);

2. La rinuncia al ricorso per regolamento e la contestuale accettazione risultano rispondenti ai requisiti di cui all’art. 390, commi secondo e terzo, e 391, ult. comma, c.p.c., non essendo necessarie notificazioni o comunicazioni, in quanto rinuncia e accettazione sono state espresse dai difensori muniti di mandato specialenell’ambito di unico atto;

3. Risultando perciò regolari la rinuncia al ricorso e la rel ativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del pro ce dimento di regolamento di competenzaex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. un., 8.11.2002, n. 15758), non trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.4.

Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento di re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 17623-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio Oggetto R.G.N. 17623/2022 Cron. Rep. Ud. 20/04/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza n. 239/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 4214/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 26.10.2021, [OSCURATO:PERSONA] si è opposto al decreto n. 1616/2021, con il quale il Giudice di Pace di Padova gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di € 1.118,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo ed alle spese del procedimento monitorio, come liquidate. Per quanto interessa, l’opponente aveva anzitutto eccepito l’incompetenza per materia del Giudice di Pace di Padova, ritenendo competente invece il Tribunale di Padova, in veste di giudice del lavoro. 2. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice di Pace adito rigettava tale eccezione preliminare di rito dell’opponente e fissava altra udienza per la prosecuzione della causa. 3. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria, corredata da documenti. 5. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, in nota scritta depositata il 22.12.2022, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 6. Con successivo atto in data 19.4.2023, depositato in via telematica,quindi prima della data dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore, ha dichiarato di rinunciare agli atti e all’azione promossa con il ricorso per regolamento necessario di competenza in questione e contestualmente, la resistente, a sua volta, per il tramite del suo difensore/procuratore, ha dichiarato di accettare tale rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambe le parti private, nel medesimo atto riferito in narrativa, hanno chiesto di dichiarare estinto questo procedimento (a spese integralmente compensate); 2. La rinuncia al ricorso per regolamento e la contestuale accettazione risultano rispondenti ai requisiti di cui all’art. 390, commi secondo e terzo, e 391, ult. comma, c.p.c., non essendo necessarie notificazioni o comunicazioni, in quanto rinuncia e accettazione sono state espresse dai difensori muniti di mandato specialenell’ambito di unico atto; 3. Risultando perciò regolari la rinuncia al ricorso e la rel ativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del pro ce dimento di regolamento di competenzaex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. un., 8.11.2002, n. 15758), non trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.4. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il procedimento di re
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