CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 29/03/1960 (parte civile)3)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (parte civile )4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (parte civile)nel procedimento a carico di:avverso la sentenza resa il 27/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoriaversata in atti;letta la memoria di replica del difensore delle parti civili;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreGiovinazzo e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento dellasentenza impugnata;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza di appello.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2022 il Giudice dell’udienzapreliminare di Palmi condannava [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, in relazione aireati a lei ascritti, uniti nel vincolo della continuazione, nonché a risarcire i dannialle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], daliquidarsi in separato giudizio, oltre accessori.L’imputata era ritenuta responsabile:- del reato di calunnia, per avere incolpato, pur sapendoli innocenti,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di aver reso falsa testimonianza nelprocedimento n. 503/15 R.G. pendente innanzi al Tribunale civile di Palmi,determinando l'apertura di procedimenti penali a loro carico, conclusi con decretidi archiviazione (capi 1) e 2);- del reato di calunnia per avere incolpato, pur sapendolo innocente, AldoAbramo del reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. per avere indotto FaustaGuerrisi e [OSCURATO:PERSONA] a rendere dichiarazioni mendaci nel corso delpredetto giudizio civile, condotta con cui determinava l'apertura di unprocedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con archiviazione (capo 3).Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in riforma della sentenza di cui innanzi, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a leiascritti perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizionicivili.2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erroneaapplicazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 comma 1, lett. e) cod. proc.pen. e 368 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Dopo un’ampia premessa ricostruttiva del procedimento con cui CaterinaGiovinazzo aveva convenuto in giudizio la nuora, [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al TribunaleCivile di Palmi, per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro67.000,00, che assumeva di averle corrisposto a titolo di mutuo, il Procuratoregenerale ricorrente deduceva che la sentenza della Corte di appello impugnata èfrutto di un percorso argomentativo lacunoso e parziale.La sentenza di riforma della condanna aveva operato una valutazionebasate su mere congetture.In particolare, si erano sottovalutate: a) la strumentalità della denuncia-querela, desumibile dalla tempistica della sua proposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]; b)la tardiva indicazione di testimoni mai addotti nel giudizio civile; c) l'intrinsecainattendibilità di tali testi, autori di dichiarazioni contraddittorie e comunquecontrastanti con le ulteriori risultanze istruttorie.3. Hanno proposto separati ricorsi, ma sostanzialmente sovrapponibili neiloro contenuti, le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con cui hanno chiesto la conferma delle originarie statuizioni civili.Hanno posto in risalto le ragioni poste a base della sentenza adottata dalGiudice dell’udienza preliminare, che aveva restituito un quadro probatorioarticolato e convergente, affatto incentrato sulle sole ragioni della archiviazione.Hanno poi evidenziato come la Corte di appello non abbia indicato: a)elementi di riscontro oggettivo idonei a suffragare la veridicità delle dichiarazionidella [OSCURATO:PERSONA]; b) gli specifici elementi che sarebbero stati pretermessi o comunquenon adeguatamente valutati dal primo Giudice, tali da dimostrare una plausibilemaggiore attendibilità dei testi tardivamente addotti dalla imputata, inprecedenza non indicati.Al contrario, la sentenza del Tribunale civile di Palmi, confermata daquella della Corte d'Appello civile di [OSCURATO:PERSONA] e oramai definitiva, haargomentatamente ritenuto inattendibili e irrilevanti le dichiarazioni rese dai testiaddotti dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], oltre che inidonee a confutare la tesi attoreasulla causa onerosa della erogazione della somma (mutuo), e a suffragare,invece quella liberale sostenuta dalla convenuta (donazione indiretta).Complessivamente, è mancata una motivazione c.d. rafforzata chedemolisse le valutazioni espresse non solo dal primo giudice, ma anche daiGiudici civili.4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione hainvece concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che la motivazione dellaCorte d’Appello, pur sintetica, deve ritenersi "rafforzata".[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati per le ragioni che di seguito si espongono.2. Venendo in rilievo la modifica in senso assolutorio, da parte del Giudiced’appello, della pregressa condanna, e lamentando i ricorrenti la violazionedell’obbligo di c.d. motivazione rafforzata, occorre considerare i principi affermatidalle Sezioni Unite, con sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise,Rv. 272430 -01, secondo cui il giudice d'appello è tenuto ad offrire, in taleevenienza, una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionalegiustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo – se loritenga necessario - la prova dichiarativa decisiva.La sentenza riprende i principi affermati dalle Sezioni Unite, con sentenzan. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 – 01, in tema di overturning,per puntualizzare come gli stessi, elaborati con riferimento alla riformapeggiorativa di una pregressa assoluzione, non siano automaticamenteestensibili all’ipotesi speculare, che rileva nel presente caso.In disparte l’obbligo – che non è oggetto del presente giudizio - dirinnovazione della istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti cheabbiano reso dichiarazioni decisive, attuativo dei principi di cui all’art.6, par.3,lett. d) della Convenzione EDU, deve qui considerarsi che l’obbligo di c.d.“motivazione rafforzata” – di cui il ricorrente lamenta l’inosservanza - nonriguarda il caso in esame.Un peculiare rigore argomentativo – hanno precisato le Sezioni UniteTroise - discende dalla c.d. BARD rule, regola valutativa dell’ al di là di ogniragionevole dubbio, valevole per ogni decisione di condanna ai sensi dell’art. 533cod. proc. pen. e si esige, dunque, per la sentenza di appello che ribalti unadecisione liberatoria di primo grado.Nell’ ipotesi inversa, in cui l’overturning avviene in favore dell’imputato, lostandard motivazionale è meno rigoroso, potendo il giudice d'appello limitarsi agiustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sullabase di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo.Nondimeno, la motivazione del Giudice di appello che assolve l'imputatocondannato in primo grado deve esprimere un «dubbio ragionevole che rispondanon solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essereargomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorioacquisito al processo» (v. sent. Troise, cit.).in senso sostanzialmente conforme, si è ribadito che il giudice di appello,se non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, astrutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, devetuttavia svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forzapersuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione percontraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634 –01).Tale dovere di puntuale confutazione, che connota il giudizio diimpugnazione nell’ambito di una giurisdizione articolata per gradi, non è assoltoin caso di generiche notazioni di dissenso rispetto al contenuto di una precedentecondanna.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sentenza qui impugnataesibisca un tessuto argomentativo gravemente carente.Il ribaltamento della pronuncia di condanna resa nei confronti dellaimputata risulta essenzialmente incentrato su pochi generici e non corretti profilidi critica alla sentenza di primo grado.Nel dettaglio, secodno la sentenza di riforma, il Giudice dell’udienzapreliminare:- avrebbe basato il giudizio di colpevolezza dell'imputata essenzialmentesull’intervenuto esito proscioglitivo dei procedimenti penali intentati a carico delleparti civili, nei cui confronti era stata disposta l’archiviazione, là dove il mancatoaccertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penaledell’accusato in tema di calunnia, non è mai univocamente dimostrativodell’elemento materiale del reato;- avrebbe enfatizzato, nella ricostruzione del fatto, “dettagli marginali” –neppure indicati dalla Corte di appello - a discapito di altri, i quali depongono perla veridicità del narrato della imputata: tra questi, sarebbe stato indebitamentesvalutato dal primo Giudice il dato che la [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore,avesse “allegato i dichiaranti a sospetto”, subito dopo latestimonianza daglistessi resa in sede civile.4. Di contro, come compiutamente posto in risalto dai ricorrenti, il giudiziodi responsabilità nei confronti dell’imputata era stato fondato su un articolatocompendio probatorio, del tutto obliterato dalla sentenza di appello, che haoperato una valutazione atomistica e frammentaria degli elementi di prova,giungendo a conclusioni meramente congetturali.In particolare, il Giudice dell’udienza preliminare aveva evidenziato, in unquadro coerente:a) la strumentalità delle denunce, la cui tempistica era particolarmentesignificativa, in quanto proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], convenuta in giudizio dalla Giovinazzoper la restituzione del danaro, solo dopo essere rimasta soccombente nel giudiziocivile; di qui l’inferenza che la finalità delle denunce fosse quella di sconfessarel’attendibilità dei testi addotti dalla parte attrice, [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreGiovinazzo, e di neutralizzare gli effetti della sentenza resa nella detta vertenzacivile, sfavorevole alla convenuta;b) la indicazione postuma, nella denuncia-querela, di testimoni, qualiSaverio [OSCURATO:PERSONA], mai indicati nel giudizio civile, sebbene il capitolato di prova fossestato definito nell’atto di citazione e così pure il thema decindendum che -essendo incontestata la traditio della somma – verteva sull’accertamento dellacausa del negozio (che per la attrice era un mutuo, per la convenuta unaliberalità);c) l’evidente contradditorietà rilevabile nella progressione dichiarativadella teste Guerrazzi, segretaria alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], che nel giudizio civileaveva negato di sapere alcunché dell’accredito della somma in conto corrente,salvo rendere, solo all’esito della sentenza di primo grado, una dichiarazionescritta in cui assumeva di essere entrata in banca al momento della erogazione edi avere nell’occorso notato la presenza di [OSCURATO:PERSONA], padre della imputata.d) l'inconsistenza dell'accusa di subornazione mossa ad [OSCURATO:PERSONA],fondata su una dichiarazione resa, sempre in epoca successiva al deposito dellasentenza civile di primo grado, da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA], che aveva poidecisamente ridimensionato le proprie affermazioni, precisando che si eratrattato di mere ipotesi.Su tali profili la Corte di appello è rimasta silente.Del pari, nella sentenza impugnata non è stato operato alcun vagliocritico, in punto di attendibilità, delle dichiarazioni rese dai testi indicati dallastridente contrasto con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e ciò senza considerare laassenza di relazione qualificata di questi ultimi con le parti e perciò l’indifferenzarispetto all’esito della regiudicanda civile (il solo [OSCURATO:PERSONA] avendo legami diamicizia con [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA]).Così pure, la sentenza di appello ha finito con lo svilire la linearità dellaloro deposizione, allorché avevano riferito di essere stati presenti, in quantoimpiegati bancari, al momento del trasferimento della somma di 67.000,00 eurodal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] a quello di [OSCURATO:PERSONA], allorché quest’ultima avevacontestualmente riferito che avrebbe a breve ritrasferito il danaro alla suocera.Infine, la sentenza non ha considerato che le valutazioni espresse dalpadre della imputata, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le deposizioni dei dipendentidella banca avrebbero potuto essere condizionate da [OSCURATO:PERSONA], cognato dellaelargita dalla madre – dichiarazioni poste a base della integrazione di denunciapresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] - erano state espresse in termini del tutto congetturali ederano state anche ridimensionate dallo stesso dichiarante.5. Appare dunque evidente come la Corte di appello non abbia affattomotivato le conclusioni cui è pervenuta sulla base di un riesame dell’ampiomateriale probatorio vagliato dal Giudice di primo grado nella sua interezza,nonché di quello ulteriormente acquisito.Ne risulta una esposizione che non dà conto delle linee portanti delproposto ragionamento alternativo, che non è basato su un serrate confrontoargomentativo – sia pure nei limiti del devoluto - con la decisione riformata enon evidenzia le ragioni fondanti la nuova decisione assunta; dunque unapparato motivazionale che non è dotato di maggiore forza persuasiva.6. Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza sia agli effetti penaliche agli effetti civili per nuovo giudizio.Il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al Giudice penale,posto che il rinvio al Giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod.proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civileproposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto diricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv.288327 – 01; Sez. 5, n. 10097 del 15/01/2015, Cassaniti, Rv. 262633 - 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]