CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 23042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 6182/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti (controricorrenti); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato chein data 17.07.2025il difensore del ricorrente, munito di mandato speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto cheentrambe le parti controricorrenti hanno fatto pervenire , in data 23.07.2025,dichiarazioni di non adesione alla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/08/2025. [OSCURATO:PERSONA]