CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 settembre 2021
Cassazione n. 16657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n.1090/2021 depositata il 06/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Emilia-Romagnaaccoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primogrado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (HERA) avversoun atto di accertamento catastale che rettificava in D/1 la categoria e inEuro 1.380.000 la rendita, rispetto a quelle proposte dalla contribuentecon la procedura DOCFA, rispettivamente E/9 e Euro 127.716; il tutto inNumero registro generale 6926/2022Numero sezionale 3748/2026Numero di raccolta generale 16657/2026Data pubblicazione 28/05/2026relazione ad un impianto di termovalorizzazione e teleriscaldamento.2. Avverso siffatta sentenza HERA propone ricorso per cassazioneaffidandosi a due motivi.3. L’Agenzia resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, HERA lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., assumendo che il giudicato formatosi (successivamente allasentenza impugnata) sul classamento in categoria E/9 e la rendita di Euro106.581 della medesima unità immobiliare oggetto presente causa, inconformità a quelli proposti con la precedente DOCFA del 30/04/2013 perdivisione e ampliamento, faccia stato anche per il successivo stadiodell'immobile in quanto, in tesi, lo stesso è risultato oggetto di variazionioggettive, dichiarate con la DOCFA del 22/8/2014, per la sola diversadistribuzione degli spazi interni, da cui è derivato l’accertamentoimpugnato nel presente giudizio, con cui l’Ufficio ha attributo la categoriaD/1 e la rendita di Euro 1.380.000,00; ciò sulla base della considerazioneche in tal caso sia la categoria sia la rendita oggetto del preteso giudicatorisulterebbero insensibili alla variazione catastale di cui si discute, perchéessa non atterrebbe a variazioni strutturali o della natura e destinazionedell’unita immobiliare in questione.1.1. Il motivo -la cui ammissibilità non è revocabile in dubbio inconsiderazione della formazione del giudicato in data successiva allapronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass.SS.UU. n.13916/2006)- èinfondato.1.2. In punto di fatto, occorre evidenziare che il giudicato, i cui effetti laricorrente assume estensibili alla categoria ed alla rendita oggettodell’accertamento oggetto del presente giudizio, è relativo pacificamentead una diversa dichiarazione DOCFA del 30/4/2013, per divisione eampliamento, riguardante la medesima unità immobiliare di cui è causa,Numero registro generale 6926/2022Numero sezionale 3748/2026Numero di raccolta generale 16657/2026Data pubblicazione 28/05/2026rispetto alla successiva procedura DOCFA del 22/8/2014 divenutanecessaria per diversa distribuzione degli spazi interni che ha originato ilpresente contezioso, come emerge dalle stesse difese delle parti.1.3. Ciò posto in punto di fatto, secondo l’orientamento di questa Corte,in materia catastale la formazione di un giudicato tributario tracontribuente ed amministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 cod.civ. soltanto in relazione alla situazione fattuale "cristallizzata" (cioè, inrelazione alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) al momentodella decisione; poiché la sopravvenienza di eventuali mutamenti dellostato di fatto che si siano tradotti in variazioni catastali, quali fusioni,frazionamenti, ampliamenti, ecc., non è coperta dalla vincolatività delgiudicato esterno, le unità immobiliari soggette a variazione catastalepossono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o di una diversarendita, in conformità all' innovazione delle caratteristiche intrinseche edestrinseche (in tale direzione: Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2022, n.25805). Pertanto, il mutamento dello stato di fatto, che è registrato efissato dalle variazioni catastali, è sufficiente ad escludere la vincolativitàdel giudicato esterno in relazione alla consistenza materiale ed allaidentificazione catastale del singolo immobile in epoca antecedente. (VediCass.24328/2025).1.4. In ragione di ciò è, quindi, evidente l’infondatezza del motivoconsiderato che il preteso giudicato esterno è prospettato relativamentead una precedente dichiarazione DOCFA di HERA che attiene a divisione eampliamento dell’unita immobiliare rispetto a quella oggetto dellapresente causa che riguarda una diversa distribuzione di spazi interni: ilche esclude qualsivoglia efficacia nel presente giudizio della sentenza perla quale la contribuente invoca il giudicato, in ragione della diversasituazione di fatto sottesa a tale pronuncia rispetto a quella originata dallasuccessiva variazione catastale che ci occupa.1.5. Del resto, è il caso di rimarcare che, come rilevato dalla Corte conNumero registro generale 6926/2022Numero sezionale 3748/2026Numero di raccolta generale 16657/2026Data pubblicazione 28/05/2026riferimento all'efficacia ultrattiva del giudicato esterno, detta efficaciainvolge gli elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti (Cass. Sez.U., 16 giugno 2006, n. 13916 e innumerevoli successive), così che tantola determinazione del classamento quanto la determinazione della renditacostituiscono elementi variabili perchè dipendono dalla specifica situazionedi fatto oggetto della variazione catastale che, pertanto, non possonoascriversi "a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie acarattere tendenzialmente permanente".1.6. Il che depone ulteriormente per l’infondatezza del motivo.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullita’ della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs.n.546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che igiudici di appello, dopo aver accolto il motivo di appello dell’Agenzia delleEntrate relativo al classamento in D/1, abbiano erroneamente omesso dipronunciarsi in merito al valore di stima del fabbricato ritenendo che“ulteriori ed eventuali deduzioni sono assorbite da quanto sopra esposto”,pervenendo alla “totale riforma della sentenza impugnata”.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Come noto, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che taliistanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi (ex plurimis Cass.14/10/2021, n. 20872, Cass. 04/07/2014, n. 15367).2.3. Ciò posto in punto ammissibilità del motivo, è opinione altrettantoNumero registro generale 6926/2022Numero sezionale 3748/2026Numero di raccolta generale 16657/2026Data pubblicazione 28/05/2026consolidata che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza diappello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte delgiudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisioneadottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosiritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia statacompletamente omessa una decisione su di un punto che si palesiindispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass. 04/06/2019, n.1525). La decisione implicita di una questione (connessa a unaprospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmentesollevata o rilevabile d'ufficio) sussiste, invece, quando queste risultinosuperate e travolte, benché non espressamente trattate, dallaincompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esamepresupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza. Alcune questioni possono, quindi, risultareassorbite dalla decisione presa dal giudicante. A tal riguardo, si distinguetra assorbimento c.d. proprio, che si verifica quando la decisione delladomanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulladomanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesseall'esame della domanda rimasta assorbita, ed assorbimento c.d.improprio, che si ha quando la decisione assorbente escluda la necessità ola possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti unimplicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (Cass.06/02/2025, n. 2953).2.4. Tuttavia, questa Corte ha affermato che, a prescindere dalla formadi assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, daparte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimanosicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione dipronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto (Cass.14/09/2023 n. 26507).2.5. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente indicato inNumero registro generale 6926/2022Numero sezionale 3748/2026Numero di raccolta generale 16657/2026Data pubblicazione 28/05/2026ricorso, in ossequio al principio di specificità, di aver contestato, sin dalricorso introduttivo, la determinazione della rendita rettificata dall’Ufficio edi aver tempestivamente riproposto la questione nelle controdeduzioni inappello in via subordinata.2.6. Ciò nonostante, la CTR, dopo aver accolto l’appello dell’ADE in puntocategoria, confermando la D/1 dell’avviso, ha omesso di pronunciarsi sulladomanda subordinata della contribuente con cui si chiedeva larideterminazione della rendita, dichiarando erroneamente che taledomanda fosse rimasta assorbita, nonostante l’esame della stessa non siaprecluso logicamente e giuridicamente da quella concernente la categoriacatastale per l’evidente considerazione che la domanda non esaminatadella rendita attribuita al cespite, che costituisce un accertamento diversoe autonomo rispetto a quello concernente l’attribuzione della categoria.2.7. Il che impone l’accoglimento del motivo.3. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 30/4/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]