CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi ed i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 18 aprile 2025, e per l'effetto applicava - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la misura cautelare della custodia in carcere perchè ritenuti gravemente indiziati in ordine al reato di associazione per delinquere (capo 1 della rubrica provvisoria), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., finalizzata al contrabbando di idrocarburi ed alla commissione di numerosi reati fine (contrabbando, evasione fiscale e falso sempre con la sopra indicata aggravante), commessi in Napoli ed altre località dal dicembre 2021 sino al dicembre 2022. 1.1. In particolare, l'ordinanza in oggetto evidenziava che - con riferimento alla posizione dei tre indagati sopra indicati - anche il G.i.p. aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto della imputazione provvisoria, avendo escluso soltanto l'esistenza di sufficienti elementi indiziari rispetto alla configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso che, invece, a parere del Tribunale era supportata da numerosi e convergenti gravi indizi compresi i loro stretti e documentati legami con il clan camorristico Mazzarella operante a Napoli. 1.2. Quanto poi alle esigenze di carattere cautelare, i giudici del riesame osservavano che i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]° erano assistiti da presunzioni relative di sussistenza di dette esigenze e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere; con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece, gli elementi a suo carico erano ritenuti talmente numerosi da non essere nemmeno necessario il ricorso alle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, del codice di rito. 2. Avverso detta ordinanza i tre indagati hanno proposto ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito indicati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato la propria impugnazione su quattro motivi. 3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante con riferimento alla sua identificazione e, comunque, alla sussistenza del sodalizio criminale di cui al n.1 della imputazione provvisoria ed alla sua partecipazione ad esso. 23.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante ed illogica rispetto al suo concorso nei reati fine contestati (dal capo 3 al capo 111 della rubrica provvisoria e riguardanti la violazione del d.lgs. n. 504/95) e per le connesse falsità documentali. 3.3. Con il terzo motivo l'indagato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito e del vizio di motivazione mancante ed illogica in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso per tutti i reati oggetto della imputazione provvisoria. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza, nei suoi confronti, delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha articolato il proprio ricorso su cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante ed illogica rispetto alla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo 1 della imputazione provvisoria, nonché alla sua partecipazione con posizione verticistica al sodalizio in questione. 4.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante ed illogica in ordine al suo concorso nei reati fine oggetto della imputazione provvisoria (dal capo 3 al capo 111) riguardanti la violazione del d.lgs. 504/95 e le connesse falsità documentali. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis cod. pen, 273, e 292 del codice di rito e del vizio di motivazione mancante ed illogica con riferimento alla sua partecipazione al sodalizio criminale di cui capo 2 della rubrica provvisoria, vale a dire il clan Mazzarella. 4.4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante ed illogica con riferimento alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per tutti i reati oggetto di imputazione provvisoria nei suoi confronti.3 utA),Ir4.5. Con il quinto motivo l'indagato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza, nei suoi confronti, delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4.6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati poi depositati motivi nuovi con i quali si è argomentato ulteriormente a sostegno dell'accoglimento della impugnazione. 5. [OSCURATO:PERSONA]°, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato la propria impugnazione su quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante ed illogica rispetto alla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo 1 della imputazione provvisoria ed alla sua partecipazione ad essa con posizione verticistica. 5.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen, 273, e 292 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante ed illogica in ordine al suo concorso nei reati fine oggetto della imputazione provvisoria (dal capo 3 al capo 111) riguardanti la violazione del d.lgs. n. 504/95 e le relative falsità documentali. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen., 273, e 292 del codice di rito e del vizio di motivazione mancante ed illogica con riferimento al suo concorso nei reati fine oggetto della imputazione provvisoria. 5.4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza ed illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 6. Infine, alla udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che ripropongo tutti le medesime questioni (fatta eccezione per quello di [OSCURATO:PERSONA] con il quale viene articolata la ulteriore questione riguardante la sua identificazione come uno degli indagati), sono complessivamente infondati. 42. È opportuno, anzitutto, ribadire che in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in un'a diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2.1. Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, d'altro canto, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02). Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885). 2.2. Ne consegue che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o . na 5diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). 2.3. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere quindi volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 3. I fatti oggetto delle imputazioni provvisorie sono stati ricostruiti da entrambi i giudici della fase cautelare, sulla base delle informative della Guardia di Finanza richiamate, delle intercettazioni, delle attività di osservazione e dei vari sequestri anche documentali effettuati, che avevano confermato l'esistenza di un numero particolarmente elevato di violazioni di legge in materia di idrocarburi consistenti sia nella illecita importazione (mediante contrabbando) di prodotti energetici di provenienza estera, sia mediante la commercializzazione di olio lubrificante in luogo di gasolio, con il conseguente aggiramento del pagamento delle relativ imposte (accise). 63.1. Nello specifico, le indagini avevano consentito di accertare la natura seriale e sistematica delle violazioni di legge sopra indicate da parte di soggetti collegati tra loro e con una ripartizione dei compiti ed affidamento dei ruoli che consentivano di configurare la sussistenza di una associazione per delinquere e dei reati fine nei termini di cui al capo di imputazione provvisorio. 3.2. Quanto poi alla posizione dei tre indagati il Tribunale ha anzitutto evidenziato che, con la memoria difensiva depositata nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, gli stessi non avevano specificamente contestato la ricostruzione dei fatti nei termini di cui sopra quanto, piuttosto, la loro identificazione che, però, l'ordinanza impugnata considerava non potersi fondatamente mettere in dubbio. Invero, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stato osservato che egli, nel corso della sua detenzione presso il carcere romano di Rebibbia, aveva ripetutamente utilizzato un telefono cellulare (del quale era illegalmente in possesso) e che nel corso delle conversazioni (oggetto di intercettazione) egli aveva più volte fornito dettagli circa la propria carcerazione. Anche per [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha ritenuto non esservi dubbi circa la sua identificazione dando rilievo, in particolare, ad una intercettazione del 5 settembre 2022 nel corso della quale egli aveva dato ad un corriere le proprie generalità ed il proprio indirizzo; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece, la sua identificazione è stata considerata indubbia sia per i riferimenti al fatto di essere il figlio di '[OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:PERSONA], figura di vertice del clan Mazzarella e capozona del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio), sia per la sua presenza in automobile coni' altro indagato [OSCURATO:PERSONA], che per il riferimento a lui operato nel corso di un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] ed il citato '[OSCURATO:PERSONA]' intercettato il giorno 22 settembre 2022. Ne consegue che le censure difensive circa la mancata identificazione dei ricorrenti (e, in particolare, quella di [OSCURATO:PERSONA]) risultano del tutto generiche non confrontandosi, in maniera puntuale, con le compiute argomentazioni svolte sul punto dai giudici del riesame. 3.3. Con riferimento, poi ai singoli ruoli rivestiti, il Tribunale - richiamando sul punto anche l'ordinanza del G.i.p. - ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] rivestiva una posizione di vertice nonostante il suo stato detentivo; [OSCURATO:PERSONA], in continuo contatto con il [OSCURATO:PERSONA] nonostante all'epoca si trovasse agli arresti domiciliari, aveva invece il ruolo di organizzatore e gestore del gruppo, mentre all'[OSCURATO:PERSONA] era demandata la cura della parte documentale, dei rapporti con i trasportatori, i gestori dei depositi di carburanti ed i destinatari dei combustibili. 4. Ciò posto, il Tribunale di Napoli ha raggiunto - con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti - un esito decisorio divergente da quello del primo giudice limitatamente alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e, conseguentemente, anche in ordine alle esigenze cautelari; il Giudice per le 7indagini preliminari, infatti, aveva considerato sussistenti gravi indizi colpevolezza con riferimento alla associazione per delinquere di cui al capo 1) della imputazione provvisoria ed ai numerosi reati fine, escludendo invece l'esistenza di un sufficiente quadro indiziario per l'aggravante sopra citata e delle connesse esigenze cautelari. 4.1. Emerge, dunque, che il provvedimento in esame, da un lato si è avvalso delle medesime emergenze investigative che il G.i.p. aveva valutato positivamente in ordine alla sussistenza di elementi indiziari rispetto all'associazione per delinquere e per i reati fine, giungendo invece a differenti conclusioni rispetto all'aggravante in parola. 4.2. Invero, per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale ha ritenuto fondato il gravame del Pubblico ministero dando rilievo, anzitutto, alla pacifica partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan camorristico Mazzarella accertata con tre sentenze irrevocabili riguardanti un arco temporale sino al 2018; inoltre, le condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto del presente procedimento sono state considerate la dimostrazione che, anche successivamente al 2018 e sino al 2022, egli ha mantenuto il ruolo di affiliato al predetto sodalizio egemone nella zona orientale di Napoli visto che, come dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia, egli si è sempre occupato del settore dei carburanti per conto dello stesso gruppo e ha proseguito a farlo - mantenendo contatti con più soggetti legati a detto sodalizio per gestire l'attività di contrabbando - anche durante la sua carcerazione per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], nonché mediante il telefono cellulare illegalmente posseduto (si veda, in particolare, quanto riferito dal propalante [OSCURATO:PERSONA]Amico e riportato a pag. 4 del provvedimento impugnato). L'avere svolto attività di contrabbando nell'interesse del gruppo camorristico in questione anche successivamente al 2018 costituisce, senza dubbio, un significativo elemento indiziario circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo camorristico nel periodo oggetto del presente procedimento. Quanto poi alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca agli arresti domiciliari in [OSCURATO:PERSONA] e figlio di '[OSCURATO:PERSONA]') e [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata, in modo coerente, ha dato rilievo ai loro continui contatti con [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del contrabbando di idrocarburi, nonché alla circostanza che il secondo risulta già condannato irrevocabilmente per la sua partecipazione ad una associazione per delinquere dedita all'importazione illegale di olii industriali dall'est Europa. 4.3. Deve poi aggiungersi che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con i motivi aggiunti, la sentenza n.447/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non consente di escludere il coinvolgimento dell'indagato nel contrabbando oggetto del presente giudizio, rìr 8riguardando detta decisione fatti antecedenti a quelli per cui si procede in questa sede. 4.4. Il Tribunale ha poi richiamato, ai fini del riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., oltre agli accertati legami degli indagati con il clan Mazzarella, le varie intercettazioni di colloqui circa le modalità con le quali venivano evase le accise, i metodi violenti con i quali si intendevano regolare i contrasti sorti con alcuni degli associati nonché i contrasti sorti con gli affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA] capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] detto 'Brodino' (cfr. pagg. 4 e ss. della ordinanza impugnata). 4.5. Da quanto esposto discende la infondatezza delle doglianze comuni ai tre ricorsi, con le quali si addebita al Tribunale di non essersi misurato con gli argomenti esposti nell'ordinanza del G.i.p., che, al contrario, sono stati superati con un corredo esplicativo efficace ed immune da vizi logici rispetto all'aggravante del metodo mafioso. 5. Passando, quindi, all'esame delle censure con le quali gli indagati contestano la configurabilità della stessa associazione per delinquere sub 1), va ricordato che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno). (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Rv. 288500 - 01). 5.1. Inoltre, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da "riscontro ambientale" (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Rv. 280315 - 01). 5.2. Orbene, l'ordinanza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra richiamati avendo dato rilievo, con motivazione adeguata ed esente da evidenti 9vizi logici, ai gravi indizi circa l'esistenza di una struttura organizzativa, della distribuzione dei vari compiti tra gli associati e di un programma indeterminato per la commissione di reati in materia di contrabbando di idrocarburi. Analogamente, il Tribunale — come sopra riassunto — ha indicato, in modo coerente, i diversi ruoli e compiti rivestiti dai tre indagati nell'ambito del sodalizio e, quindi, il ruolo causale dai medesimi fornito nella consumazione dei vari reati fine. 6. Devono essere respinti anche i motivi, comuni ai tre ricorsi, riguardanti l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; questa Corte ha avuto modo di chiarire, che la fattispecie circostanziale in esame ha la funzione di «reprimere "il metodo delinquenziale mafioso", utilizzato anche dal criminale che non faccia parte del sodalizio criminoso ed in tal caso la tipicità della condotta delittuosa circostanziata è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al metodo utilizzato, nel senso che le modalità esecutive del fatto-reato devono essere espressione e devono evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); viene in rilievo, in altri termini, «un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900). Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., è dunque necessaria la sussistenza di un comportamento minaccioso tale da richiamare nel soggetto passivo del reato quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un'associazione di tipo mafioso (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065). L'ordinanza impugnata risulta conforme a tali condivisibili principi in quanto, come in precedenza illustrato, ha considerato sussistenti gravi indizi rispetto alla circostanza aggravante richiamando, senza incorrere in vizi logici, gli indubbi legami degli indagati con il clan Mazzarella, i metodi violenti e minacciosi utilizzati per comporre eventuali dissidi con alcuni associati, le dichiarazioni di alcuni collaboratori rispetto alla importanza attribuita dal sodalizio all'attività di contrabbando nonché alla volontà di proteggere tale attività illecita rispetto alle mire di altri gruppi criminali operanti in zone limitrofe. 7. Quanto poi al profilo delle esigenze cautelari, deve ricordarsi che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pone a carico del giudice l'onere di motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione o il mantenimento di una misura (Sez. 3, n. 12921 del 1017/02/2016, Mazzilli, Rv. 266425; Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015, Capparelli, Rv. 265395). Tuttavia, il requisito della attualità non va equiparato "all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare" (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, Esposito, Rv. 265618; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Il giudice non deve quindi riscontrare l'esistenza di «occasioni di riproduzione» della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e del tutto incerti, dovendo, invece, ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime di agevolazione della ripetizione degli illeciti-reato. Ed ancora, si è osservato che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di commissione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto, oggetto di contestazione, (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403), pericolo da desumere da elementi concreti, ricavati dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085). 7.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata - a prescindere dalle assorbenti presunzioni di legge connesse all'aggravante di cui sopra - ha fondato, in modo coerente, il giudizio prognostico espresso anche sui gravi precedenti penali degli indagati (tra cui uno specifico dell'[OSCURATO:PERSONA]), sulla circostanza che i reati ogget della imputazione provvisoria non risalgono ad epoca particolarmente daZi5:51, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti donniciliari mentre riceveva direttive dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, nonostante fosse detenuto in carcere aveva diretto l'organizzazione grazie ad un telefono da lui illegalmente posseduto, sulla gravità e sul numero elevato dei reati fine. 7.2. Pertanto, in ragione delle presunzioni sopra richiamate, le condotte di stalking commesse (per mezzo di sodali essendo all'epoca detenuto a Bologna) da [OSCURATO:PERSONA], ai danni della moglie separata, non rivestono carattere dirimente ai fini delle esigenze cautelari, anche se per tali fatti egli è stato, comunque, 11raggiunto da ordinanza di custodia cautelare con il riconoscimento dell'aggravante prevista dal citato art. 416-bis.1. 7.3. In conclusione, le censure articolate dagli indagati (peraltro, in gran parte rivalutative) non disarticolano le logiche argomentazioni adottate dal Tribunale di Napoli per confermare la sussistenza delle esigenze cautelari nei loro confronti. 8. Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M