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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 2022

Cassazione n. 32587/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DELL'AQUILA nel procedimento pendente nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA DELL'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che la chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 17 novembre 2022, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 30 agosto 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Pescara - con cui era stata respinta l'istanza del detenuto di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 15 marzo 2016 al 14 marzo 2022 - e, per l'effetto, ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] la riduzione di pena detentiva pari a giorni 495 per liberazione anticipata inerente ai semestri intercorsi dal 15 settembre 2016 al 14 marzo 2022, rigettando nel resto.

Il Tribunale ha preso atto della risposta negativa data dal Magistrato di sorveglianza all'istanza proposta dal condannato, basata sull'assenza agli atti di una relazione di sintesi che riferisse in merito all'atteggiamento del detenuto nel rilevante periodo di tempo preso in esame, ivi inclusa la verifica dell'eventuale presa di distanza dai gravi fatti posti in essere, nonché sulla mancanza di chiusura dell'osservazione, ma non ha condiviso il corrispondente approdo, giungendo a conclusione opposta in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione della misura premiale in corrispondenza del periodo di interesse.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello dell'Aquila chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 71-ter della legge 28 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Il Procuratore generale territoriale ha rilevato, in primo luogo, la mancata valutazione della relazione di sintesi del 20.09.2022, nella quale si rimarcava che in ordine ai reati commessi [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere stato accusato e condannato senza fondamento e negava qualsiasi legame associativo: questo dato, completamente trascurato dal Tribunale di sorveglianza, era invece rilevante, in quanto il detenuto era appartenuto alla cosca mafiosa reggina con ruolo di vertice e la valutazione del suo comportamento avrebbe dovuto valutarsi anche alla stregua di quella relazione, non della sole relazioni comportamentali.

Inoltre, per l'Autorità requirente, non avrebbe dovuto annettersi rilievo alla dichiarazione di dissociazione formulata dal detenuto e registrata in sede matricolare, in quanto di essa non sussisteva traccia nel fascicolo processuale.

Per le due inadeguatezze argomentative suindicate la motivazione del provvedimento impugnato è risultata, secondo il ricorrente, carente in modo grave, il Tribunale essendosi erroneamente orientato a ritenere provata la partecipazione del detenuto all'opera di risocializzazione, laddove sussisteva la dimostrazione del corrispondente fallimento di tale asserito approdo positivo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto — sulla premessa che, per l'ottenimento della liberazione anticipata, non sono sufficienti la passiva adesione alle regole della vita carceraria e la supina partecipazione all'opera di rieducazione, ma è necessario che il giudice accerti l'evoluzione positiva della personalità del condannato medesimo verso la revisione critica del suo comportamento passato e l'accettazione di un nuovo modello di vita conforme alle regole della collettività — ha evidenziato che in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non erano stati presi in considerazione quegli aspetti di personalità, valorizzati nella relazione citata, indicativi dell'assenza di un avviato processo di revisione critica del vissuto criminale, indispensabili per la valutazione complessiva dell'effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato una memoria contenente note di replica, con cui ha evidenziato che il percorso logico-argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato risulta esente dai vizi prospettati dal ricorrente, in quanto è frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee a determinare l'accoglimento della richiesta di liberazione anticipata, per cui ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è privo di fondamento e va, pertanto, rigettato.

2. Va premesso, a completamento di quanto si è esposto in narrativa, che a ragione del provvedimento reso i giudici di sorveglianza, valutate le doglianze che avevano caratterizzato il reclamo del detenuto, hanno osservato essenzialmente quanto segue: le note trasmesse dalle direzioni della Case circondariali di Lanciano, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Catanzaro, Catania avevano riferito della regolare condotta costantemente serbata da [OSCURATO:PERSONA], salvo un isolato episodio disciplinare a Lanciano; era anche stato evidenziato il massimo impegno con cui il detenuto aveva svolto l'attività di lavorante in cucina ed era stato, altresì, riferito della proficua partecipazione del medesimo a vari corsi, nonché della sua piena adesione alle attività trattannentali.Per quanto concerne la condotta antigiuridica che aveva determinato la sua condanna per la partecipazione alla 'ndrangheta operante nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato che essa era da ritenersi dimostrata sino al 15 marzo 2016, mentre non era emersa la prova della perdurante affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] a quell'associazione mafiosa oltre la suddetta data, senza che la presunzione della perduranza dei collegamenti con l'associazione - a cui si era richiamata la nota della [OSCURATO:PERSONA] e a cui si era riportato il Magistrato di sorveglianza - fosse risultata corroborata da alcun concreto elemento, nemmeno di sospetto.

Pertanto, la sua buona condotta, la sua adesione all'opera di risocializzazione, i buoni esiti emergenti dall'esame delle note comportamentali in atti convergevano, per i giudici specializzati, nel far ritenere [OSCURATO:PERSONA] meritevole della liberazione anticipata, salvo che per il primo semestre, quello intercorso tra il 15 marzo e il 14 settembre del 2016, in quanto questo lasso afferiva a periodo molto vicino a quello del commesso reato, di guisa che, per esso sì, non poteva ragionevolmente concludersi che in esso il detenuto avesse già maturato la dissociazione dal precedente stile di vita.

3. Questo ragionamento resiste alla critica svolta nell'impugnazione, come si desume dal raffronto fra il contenuto della motivazione e i cardini dell'istituto applicato.

3.1. Pare, in tal senso, utile ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione del condannato detenuto - nel semestre o nei semestri di riferimento - all'opera di risocializzazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01).

In pari tempo, non va trascurata la rilevante specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con riferimento a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01; specularmente, Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01, ha puntualizzato che la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo precedente a quello oggetto della richiesta, fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata).

3.2. In ulteriore specificazione, si richiede una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione.

Anche con riguardo alle infrazioni disciplinari, è da precisare che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595 - 01).

Quel che rileva al riguardo è la valutazione dei comportamenti ascritti al detenuto nella loro effettiva storicità, suscettibile di essere accertata al di là del giudizio che debba eventualmente ancora essere emesso ad altri fini, valutazione che - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante.

Inoltre, si ritiene, sotto altro - e qui direttamente rilevante - aspetto, che la protesta persistente della propria innocenza non influenzi negativamente, ex se, la valutazione della condotta del detenuto ai fini del conseguimento del beneficio premiale, essendosi da tempo evidenziato che sarebbe illegittimo il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del condannato, che fosse motivato dalla persistenza di quest'ultimo nel dichiararsi, quanto all'avvenuta affermazione della responsabilità, assoggettato a decisione da lui non condivisa, in tal senso considerandosi vittima dell'apparato giudiziario, allorché tale posizione non avesse inciso sull'osservanza scrupolosa della disciplina carceraria e sulla partecipazione attiva al trattamento (Sez. 1, n. 5084 del 13/09/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208728 - 01).

In questa prospettiva, è da ribadire, in via più generale, che l'affermazione, da parte del condannato, della propria innocenza non è di ostacolo alla concessione di benefici penitenziari, compresa la liberazione anticipata, con la precisazione che la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso e, quindi, sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando sia il frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa.

Di conseguenza, il condannato che si sia attivato per partecipare all'opera di risocializzazione ha diritto di non ammettere le proprie responsabilità, dovendosi tener conto da parte dei giudici di sorveglianza del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dallo stesso, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale, non configurando — la mancata ammissione degli addebiti — una ragione intrinsecamente ostativa all'accesso ai benefici e occorrendo, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli (v. sul tema le articolate indicazioni fornite da Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 8258 del 08/02/2008, Angelone, Rv. 240586 - 01; Sez. 1, n. 2295 del 28/03/2000, Romano, Rv. 216076 - 01; Sez. 1, n. 1376 del 06/03/1998, Bellone, Rv. 210257 - 01).

4. Esaminando la motivazione del provvedimento impugnato alla luce degli indicati principi (ed espunta dalla materia del contendere la questione relativa al periodo intercorso tra il 15 marzo e il 14 settembre del 2016, il diniego della liberazione anticipata afferente al quale, specificamente argomentato dal Tribunale, non ha formato oggetto di impugnazione), occorre ritenere che l'ammissione al beneficio della liberazione anticipata per i periodi successivi si profili adeguatamente giustificata dai giudici di sorveglianza, con preciso e chiaro riferimento a tutti gli indicatori rilevanti, dimostrativi della proficuità ed effettività della sua adesione al percorso risocializzante.

4.1. La prima censura svolta dal Procuratore generale territoriale non infirma il ragionamento esposto dal Tribunale, poiché la critica con essa mossa si risolve nell'addebito di aver trascurato la più recente relazione di sintesi nella parte in cui essa evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] persisteva nel dichiararsi estraneo al fatto di essere stato partecipe del contesto di ‘ndrangheta per il quale era stato condannato.

Per vero, muovendo dal quadro concettuale che si è evidenziato, deve osservarsi che la prospettazione del ricorrente non fornisce elementi concreti in forza dei quali questa sostanziale protesta postuma di innocenza possa aver determinato una qualche sensibile ripercussione - nel senso dell'eventuale mancata accettazione della sentenza e della sanzione inflittagli - sui progressi trattamentali mostrati dal condannato.

Non essendo, quindi, emerso che la posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] abbia inciso sull'esatta osservanza da parte sua delle regole riconnesse alla vita inframuraria e sulla partecipazione attiva e proficua al trattamento risocializzante, il fattore che il ricorrente ha assunto essere stato obliterato dal Tribunale nella valutazione di meritevolezza del beneficio premiale non si profila idoneo a incidere in modo apprezzabile sul quadro di elementi che ha formato oggetto della congrua ponderazione posta alla base del provvedimento impugnato.

4.2. Ancor meno consistente appare l'altra censura connotante il motivo.

Invero, il ricorrente fa carico al Tribunale di avere annesso rilievo alla dichiarazione di dissociazione formulata dal detenuto, siccome registrata soltanto in sede matricolare, ma non emersa nel corso processuale, sul presupposto che a tale dato i giudici di sorveglianza abbiano conferito rilevanza determinante nella valutazione del cursus trattamentale caratterizzante la condotta inframuraria di Ara n iti.

In effetti, il Tribunale di sorveglianza ha annesso rilievo alla più generale carenza di elementi da cui si potesse desumere la persistenza dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con la compagine criminale dal settembre 2016 in poi, in tale direzione essendo stata specificamente contrastata come priva di alcun dato di riscontro anche la prospettazione, contenuta nella nota consultiva resa dalla competente [OSCURATO:PERSONA] (invece, valorizzata dal Magistrato di sorveglianza), della persistenza dei collegamenti stessi, siccome risultata totalmente priva, con riferimento al tempo susseguente alla suddetta epoca, dell'indicazione di elementi concreti, finanche di sospetto, a carico del detenuto.

Di conseguenza, l'approdo del ragionamento articolato dal Tribunale - teso a valorizzare come primaria la constatazione della carenza radicale di riscontro di riferimenti, espliciti o impliciti, al contesto criminale nella condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2016 in poi - fa sì che ogni questione inerente alla collocazione della dichiarazione di dissociazione esternata dal medesimo condannato non possa rivestire valenza determinante nel controllo di congruità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata.

5. La complessiva doglianza svolta dal ricorrente è da ritenersi, pertanto, infondata.

L'impugnazione va, quindi, rigettata.

In ragione della natura della parte ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DELL'AQUILA nel procedimento pendente nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA DELL'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che la chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 17 novembre 2022, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 30 agosto 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Pescara - con cui era stata respinta l'istanza del detenuto di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 15 marzo 2016 al 14 marzo 2022 - e, per l'effetto, ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] la riduzione di pena detentiva pari a giorni 495 per liberazione anticipata inerente ai semestri intercorsi dal 15 settembre 2016 al 14 marzo 2022, rigettando nel resto. Il Tribunale ha preso atto della risposta negativa data dal Magistrato di sorveglianza all'istanza proposta dal condannato, basata sull'assenza agli atti di una relazione di sintesi che riferisse in merito all'atteggiamento del detenuto nel rilevante periodo di tempo preso in esame, ivi inclusa la verifica dell'eventuale presa di distanza dai gravi fatti posti in essere, nonché sulla mancanza di chiusura dell'osservazione, ma non ha condiviso il corrispondente approdo, giungendo a conclusione opposta in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione della misura premiale in corrispondenza del periodo di interesse. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello dell'Aquila chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 71-ter della legge 28 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Procuratore generale territoriale ha rilevato, in primo luogo, la mancata valutazione della relazione di sintesi del 20.09.2022, nella quale si rimarcava che in ordine ai reati commessi [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere stato accusato e condannato senza fondamento e negava qualsiasi legame associativo: questo dato, completamente trascurato dal Tribunale di sorveglianza, era invece rilevante, in quanto il detenuto era appartenuto alla cosca mafiosa reggina con ruolo di vertice e la valutazione del suo comportamento avrebbe dovuto valutarsi anche alla stregua di quella relazione, non della sole relazioni comportamentali. Inoltre, per l'Autorità requirente, non avrebbe dovuto annettersi rilievo alla dichiarazione di dissociazione formulata dal detenuto e registrata in sede matricolare, in quanto di essa non sussisteva traccia nel fascicolo processuale. Per le due inadeguatezze argomentative suindicate la motivazione del provvedimento impugnato è risultata, secondo il ricorrente, carente in modo grave, il Tribunale essendosi erroneamente orientato a ritenere provata la partecipazione del detenuto all'opera di risocializzazione, laddove sussisteva la dimostrazione del corrispondente fallimento di tale asserito approdo positivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto — sulla premessa che, per l'ottenimento della liberazione anticipata, non sono sufficienti la passiva adesione alle regole della vita carceraria e la supina partecipazione all'opera di rieducazione, ma è necessario che il giudice accerti l'evoluzione positiva della personalità del condannato medesimo verso la revisione critica del suo comportamento passato e l'accettazione di un nuovo modello di vita conforme alle regole della collettività — ha evidenziato che in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non erano stati presi in considerazione quegli aspetti di personalità, valorizzati nella relazione citata, indicativi dell'assenza di un avviato processo di revisione critica del vissuto criminale, indispensabili per la valutazione complessiva dell'effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato una memoria contenente note di replica, con cui ha evidenziato che il percorso logico-argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato risulta esente dai vizi prospettati dal ricorrente, in quanto è frutto dell'apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee a determinare l'accoglimento della richiesta di liberazione anticipata, per cui ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è privo di fondamento e va, pertanto, rigettato. 2. Va premesso, a completamento di quanto si è esposto in narrativa, che a ragione del provvedimento reso i giudici di sorveglianza, valutate le doglianze che avevano caratterizzato il reclamo del detenuto, hanno osservato essenzialmente quanto segue: le note trasmesse dalle direzioni della Case circondariali di Lanciano, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Catanzaro, Catania avevano riferito della regolare condotta costantemente serbata da [OSCURATO:PERSONA], salvo un isolato episodio disciplinare a Lanciano; era anche stato evidenziato il massimo impegno con cui il detenuto aveva svolto l'attività di lavorante in cucina ed era stato, altresì, riferito della proficua partecipazione del medesimo a vari corsi, nonché della sua piena adesione alle attività trattannentali.Per quanto concerne la condotta antigiuridica che aveva determinato la sua condanna per la partecipazione alla 'ndrangheta operante nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato che essa era da ritenersi dimostrata sino al 15 marzo 2016, mentre non era emersa la prova della perdurante affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] a quell'associazione mafiosa oltre la suddetta data, senza che la presunzione della perduranza dei collegamenti con l'associazione - a cui si era richiamata la nota della [OSCURATO:PERSONA] e a cui si era riportato il Magistrato di sorveglianza - fosse risultata corroborata da alcun concreto elemento, nemmeno di sospetto. Pertanto, la sua buona condotta, la sua adesione all'opera di risocializzazione, i buoni esiti emergenti dall'esame delle note comportamentali in atti convergevano, per i giudici specializzati, nel far ritenere [OSCURATO:PERSONA] meritevole della liberazione anticipata, salvo che per il primo semestre, quello intercorso tra il 15 marzo e il 14 settembre del 2016, in quanto questo lasso afferiva a periodo molto vicino a quello del commesso reato, di guisa che, per esso sì, non poteva ragionevolmente concludersi che in esso il detenuto avesse già maturato la dissociazione dal precedente stile di vita. 3. Questo ragionamento resiste alla critica svolta nell'impugnazione, come si desume dal raffronto fra il contenuto della motivazione e i cardini dell'istituto applicato. 3.1. Pare, in tal senso, utile ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione del condannato detenuto - nel semestre o nei semestri di riferimento - all'opera di risocializzazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, non va trascurata la rilevante specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con riferimento a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01; specularmente, Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01, ha puntualizzato che la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo precedente a quello oggetto della richiesta, fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata). 3.2. In ulteriore specificazione, si richiede una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione. Anche con riguardo alle infrazioni disciplinari, è da precisare che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595 - 01). Quel che rileva al riguardo è la valutazione dei comportamenti ascritti al detenuto nella loro effettiva storicità, suscettibile di essere accertata al di là del giudizio che debba eventualmente ancora essere emesso ad altri fini, valutazione che - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. Inoltre, si ritiene, sotto altro - e qui direttamente rilevante - aspetto, che la protesta persistente della propria innocenza non influenzi negativamente, ex se, la valutazione della condotta del detenuto ai fini del conseguimento del beneficio premiale, essendosi da tempo evidenziato che sarebbe illegittimo il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del condannato, che fosse motivato dalla persistenza di quest'ultimo nel dichiararsi, quanto all'avvenuta affermazione della responsabilità, assoggettato a decisione da lui non condivisa, in tal senso considerandosi vittima dell'apparato giudiziario, allorché tale posizione non avesse inciso sull'osservanza scrupolosa della disciplina carceraria e sulla partecipazione attiva al trattamento (Sez. 1, n. 5084 del 13/09/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208728 - 01). In questa prospettiva, è da ribadire, in via più generale, che l'affermazione, da parte del condannato, della propria innocenza non è di ostacolo alla concessione di benefici penitenziari, compresa la liberazione anticipata, con la precisazione che la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso e, quindi, sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando sia il frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa. Di conseguenza, il condannato che si sia attivato per partecipare all'opera di risocializzazione ha diritto di non ammettere le proprie responsabilità, dovendosi tener conto da parte dei giudici di sorveglianza del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dallo stesso, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale, non configurando — la mancata ammissione degli addebiti — una ragione intrinsecamente ostativa all'accesso ai benefici e occorrendo, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli (v. sul tema le articolate indicazioni fornite da Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 8258 del 08/02/2008, Angelone, Rv. 240586 - 01; Sez. 1, n. 2295 del 28/03/2000, Romano, Rv. 216076 - 01; Sez. 1, n. 1376 del 06/03/1998, Bellone, Rv. 210257 - 01). 4. Esaminando la motivazione del provvedimento impugnato alla luce degli indicati principi (ed espunta dalla materia del contendere la questione relativa al periodo intercorso tra il 15 marzo e il 14 settembre del 2016, il diniego della liberazione anticipata afferente al quale, specificamente argomentato dal Tribunale, non ha formato oggetto di impugnazione), occorre ritenere che l'ammissione al beneficio della liberazione anticipata per i periodi successivi si profili adeguatamente giustificata dai giudici di sorveglianza, con preciso e chiaro riferimento a tutti gli indicatori rilevanti, dimostrativi della proficuità ed effettività della sua adesione al percorso risocializzante. 4.1. La prima censura svolta dal Procuratore generale territoriale non infirma il ragionamento esposto dal Tribunale, poiché la critica con essa mossa si risolve nell'addebito di aver trascurato la più recente relazione di sintesi nella parte in cui essa evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] persisteva nel dichiararsi estraneo al fatto di essere stato partecipe del contesto di ‘ndrangheta per il quale era stato condannato. Per vero, muovendo dal quadro concettuale che si è evidenziato, deve osservarsi che la prospettazione del ricorrente non fornisce elementi concreti in forza dei quali questa sostanziale protesta postuma di innocenza possa aver determinato una qualche sensibile ripercussione - nel senso dell'eventuale mancata accettazione della sentenza e della sanzione inflittagli - sui progressi trattamentali mostrati dal condannato. Non essendo, quindi, emerso che la posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] abbia inciso sull'esatta osservanza da parte sua delle regole riconnesse alla vita inframuraria e sulla partecipazione attiva e proficua al trattamento risocializzante, il fattore che il ricorrente ha assunto essere stato obliterato dal Tribunale nella valutazione di meritevolezza del beneficio premiale non si profila idoneo a incidere in modo apprezzabile sul quadro di elementi che ha formato oggetto della congrua ponderazione posta alla base del provvedimento impugnato. 4.2. Ancor meno consistente appare l'altra censura connotante il motivo. Invero, il ricorrente fa carico al Tribunale di avere annesso rilievo alla dichiarazione di dissociazione formulata dal detenuto, siccome registrata soltanto in sede matricolare, ma non emersa nel corso processuale, sul presupposto che a tale dato i giudici di sorveglianza abbiano conferito rilevanza determinante nella valutazione del cursus trattamentale caratterizzante la condotta inframuraria di Ara n iti. In effetti, il Tribunale di sorveglianza ha annesso rilievo alla più generale carenza di elementi da cui si potesse desumere la persistenza dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con la compagine criminale dal settembre 2016 in poi, in tale direzione essendo stata specificamente contrastata come priva di alcun dato di riscontro anche la prospettazione, contenuta nella nota consultiva resa dalla competente [OSCURATO:PERSONA] (invece, valorizzata dal Magistrato di sorveglianza), della persistenza dei collegamenti stessi, siccome risultata totalmente priva, con riferimento al tempo susseguente alla suddetta epoca, dell'indicazione di elementi concreti, finanche di sospetto, a carico del detenuto. Di conseguenza, l'approdo del ragionamento articolato dal Tribunale - teso a valorizzare come primaria la constatazione della carenza radicale di riscontro di riferimenti, espliciti o impliciti, al contesto criminale nella condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2016 in poi - fa sì che ogni questione inerente alla collocazione della dichiarazione di dissociazione esternata dal medesimo condannato non possa rivestire valenza determinante nel controllo di congruità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata. 5. La complessiva doglianza svolta dal ricorrente è da ritenersi, pertanto, infondata. L'impugnazione va, quindi, rigettata. In ragione della natura della parte ricorre
Sentenza Cassazione n. 32587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris