CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 1990
Cassazione n. 23577/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1990 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . • - La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14.06.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Genova, in data 31.05.2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui all'art. 648 cpv. c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - senza alcuna motivazione a supporto - la violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. (motivo unico). Il motivo è inammissibile per assoluta genericità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la penale responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo (v. pag. 2 della sentenza impugnata), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ocegk, DEPOSITATO