CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.PR.309/1990 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B), lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. I motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato La apprezzabile capacità di spaccio del ricorrente il qual, tkirg04a-- in concorso con altro soggetto, rimasto ignoto, svolgeva l'attività illecita con modalità organizzate e destinate a protrarsi nel tempo, come dimostra il rinvenimento nella zona di spaccio di un machete, di un faretto ',sulla persona dell'imputato, di un bilancino di precisione, di due batterie per telefoni cellulari e di una cospicua somma di denaro pari a euro 1025,00, della cui provenienza lecita il ricorrente non ha dato alcuna giustificazione; in particolare il giudice ha sottolineato la presenza di batterie per telefoni e di un power Bank, oggetti da cui ha inferito la protrazione dell'attività illecita e la non episodicità ed occasionalità della condotta di spaccio svolta nei pressi di una discarica. La Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto che i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione assumono carattere assorbente rispetto all'elemento ponderale, confermando quindi la valutazione del primo giudice che ha escluso l'ipotesi attenuata Con riguardo alla seconda doglianza, la Corte di appello ha escluso che la condotta posta in essere dal ricorrente integri l'ipotesi di resistenza passiva a pubblico ufficiale, posto che l'imputato, una volta raggiunto dai carabinieri che cercavano di fermarlo nella fragranza di reato, si opponeva al vicebrigadiere, strattonandolo, dimenandolo e facendolo cadere a terra, così neutralizzando l'azione del pubblico ufficiale per cercare di sottrarsi all'arresto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., 5 l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere esten