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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 33201/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 05973/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l’amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA] ; rappresenta t a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Gabetta (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n.1019/2024 del Tribunale di Milano , resa pubblica il 25 Oggetto: Regolamento di competenza- Clausola di determinazione di foro territoriale esclusivo - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non -Rispetto dell'art. 1341 c.c. - Presupposti.

C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani gennaio 2024; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.

Rilevato che: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Rozzano, stipulò con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] due contratti di franchising, il primoin data 30 dicembre 2010, il secondo in data 1° dicembre 2015, con i quali (in qualità di “franchisor”) attribuì allacontroparte (in qualità di “franchisee”), tra l’altro, il diritto a partecipare alla “rete in franchising Tecnocasa”e all’utilizzo della relativa insegna commerciale, nonché del k n ow - how e dell’ assistenza tecnica , verso il pagamento di determinate royalties mensili; ad ambedue i contratti furono apposte clausole (la clausola n.18 del contrattodel 2010; la clausola n.19 del contratto del 2015) di determinazione convenzionale del foro esclusivo, in deroga ai criteri generali di attribuzione della competenza territoriale, prevedendosi che « per ogni controversia concernente il presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano»; 2.sull’assunto dell’inadempimento della controparte all’obbligazione di pagamento delle royalties mensili, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , dopo aver risolto il contratto, adì in monitorio il Tribunale di Milano ed ottenne nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 14.505,22, oltre interessi e spese; il debitore oppose il provvedimento , sollevando preliminarmente l’eccezionedi incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ; C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani al riguardo, dedusse, anzitutto, la nullità delleclausole 18 e 19 (apposte, rispettivamente,al contratto del 2010 e a quello del 2015) di determinazione convenzionale delforo esclusivo, perché sottoscritte in blocco; osservò, poi,che, essendo esso convenuto un imprenditore individuale , avrebbedovuto trovare applicazione l’art. 18 cod. proc. civ., con conseguente individuazione del foro competente «in quello di Catanzaroove si trova la sede legale delladitta individuale [OSCURATO:PERSONA], ovvero in quello di [OSCURATO:PERSONA], luogo di residenza del titolaredella ditta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], poiché non risulta applicabile l’art. 19 cpc, alternativamente a quello di Milano ex art.20 cpc, luogo di sottoscrizione del Contratto (rectius Rozzano) e di adempimento dell’obbligazione dedotta»(pagg. 9 e 10 dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 25 aprile 2023);

3. fissata udienza per la discussione della sollevata questione pregiudiziale di rito, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Milano , con sentenza 25 gennaio 2024, n. 1019, previo accertamento del carattere di vessatorietà e della conseguente nullità delle clausole contrattuali di determinazione del foro esclusivo, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quell a del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con revoca del decreto ingiuntivo e con assegnazione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi all’ufficio giudiziario dichiarato competente;

4. avverso la sentenza del giudice meneghino propone ricorso per regolamento necessario di competenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di due motivi; non svolgedifese in questa sede [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; la parte ricorrente hadepositato memoria .

Considerato che: C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 1.con il primo motivo viene denunciata la «violazione degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ. e 28 cod. proc. civ.», sul presupposto della «valida pattuizione del foro convenzionale a favore del tribunale adìto»; la ricorrente deduce che, ai sensi degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 cod. civ., le clausole derogative della competenza territoriale, in quanto predisposte unilateralmente dal “franchisor”, erano state specificamente approvatedal “franchisee” e, nell’ambito del contratto, non erano oggetto di richiamo cumulativo in blocco né di indicazionemeramente numerica, ma di rischiamo specifico riferito alla singola clausola e al suo contenuto , così assicurandosial sottoscrittore la possibilità di acquisirne specifica conoscenza; 1.1.il motivo è fondato; questa Corte ha statuito che, nelcaso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ.della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto(Cass. 11/11/2015, n. 22984; Cass. 09/07/2018, n. 17939;Cass. 14/02/2024, n.4126); nel caso di specie, non è controverso che le clausole fossero state oggetto di doppia sottoscrizionee fossero state specificamente richiamate con riferimento al loro contenuto; l’ordinanza impugnata individua, invece,il vizio che avrebbedeterminato la rilevata nullità nella circostanza che «dalla lettura delleclausole contratt u ali asseritamente ritenute vessatorie dal predisponente … si rileva invece una serie di norme tra le quali talune esulano d al carattere vessatorioe pertanto tali da creare una confusione nel sottoscrittore sui precisi oneri contrattuali»; trattasi, con evidenza, di rilievo non corretto in iure , in quanto, essendol’eccezione di nullità spe ci ficamente riferita alle due clausole derogative della competenza territoriale, il sindacato del giudice avrebbe dovutoessere limitato al rispetto della regola d ella doppia sottoscrizione e al C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani controllo del carattere non cumulativo del richiamo, tanto più che – come correttamente osservato dalla società ricorrente – con riferimento alle due clausole di determinazione del foro convenzionale, non era in alcun modo ipotizzabileuna commistione tra clausole onerose e non onerose, rientrando esse specificamente nell’ elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 cod. civ.; il primo motivo va,dunque, accolto . 2.con il secondo motivo viene denunciata la « violazione del combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182, 3° comma, cod. civ.» La ricorrente, anzitutto, deduce che [OSCURATO:PERSONA], nell’eccepire l’incompetenza territoriale delTribunale di Milano, avrebbe dovuto fondare la propria contestazione sull’analisi e l’indicazione di tutti i possibili fori alternativi concorrenti; la sollevata eccezione sarebbe pertanto inammissibile perché il convenuto si era limitato ad evocaresolo il foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 cod. proc. civ., in base alla sua residenza; inoltre,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pone in evidenza l’infondatezza nel merito dell’ eccezione e la conseguente erroneità in iure della statuizione diretta al suo accoglimentoemessa dal giudice meneghino, sul rilievo che la competenza di tale giudice avrebbe dovuto comunque essere affermata in base al foro facoltativoper i diritti di obbligazione di cui all’art. 20 cod. proc. civ.; ciò, in quanto il contratto di franchising era stato concluso in Rozzano (luogo della sede della soc ietà creditrice ) e in qu e llo stesso luogo, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione del debitore, quale obbligazione avente ad oggettouna somma di denaro il cui esatto ammontare risultavadal titolo invocato o era comunque determinabile in modo univoco, secondo i criteri fissati da Cass., Sez. un. , n.17989/2016; 2.1.il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo; ben vero, infatti, rilevata la validità ed efficacia della clausola C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani convenzionale di determinazione del foro territoriale esclusivo, va per ciò stessodichiarata la competenza del Tribunale di Milano; ad abundantiampuò tuttavia osservarsi che, nella fattispecie, se, per un verso, non avrebbe potuto imputarsi all’ eccipiente la mancata assoluzione dell’onere di contestare tutti i fori territoriali concorrenti, per a l tro verso proprio dall’indicazione di tali fori , contenuta nell e conclusioni dell’atto di citazione inopposizione al decreto ingiuntivo notificato il 25 aprile 2023 (pagg. 9 e 10), sarebbe risultatoche non era controverso tra le parti che il contratto era stato stipulato in Rozzano e che in tale luogo avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione; pertanto,anche ove fossero state effettivamente invalide le clausole di determinazione del foro esclusivo, la competenzaterritoriale del Tribunale di Milano avrebbe comunque dovuto affermarsi in base ai fori facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ.; al riguardo, invece, il giudice meneghino ha taciutodel tutto, limitandosi ad osservare che la qualità di persona fisica dell’opponente induceva a riconoscere la competenza del Tribunale del luogo di sua residenza ( V ibo Valentia), così ponendo a fondamento della propria erronea s tatuizione unicamente il disposto di cui all’art. 18 cod. proc. civ., omettendo di considerare quello di cui al successivo art. 20; 3.deve, in definitiva, dichiararsi l a competenza del Tribunale di Milano , con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della pre sente ordinanza per la riassunzione; 4.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiarala competenza del Tribunale di Milano e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza per la riassunzione; condanna [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],a rimborsare a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 05973/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l’amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA] ; rappresenta t a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Gabetta (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n.1019/2024 del Tribunale di Milano , resa pubblica il 25 Oggetto: Regolamento di competenza- Clausola di determinazione di foro territoriale esclusivo - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non -Rispetto dell'art. 1341 c.c. - Presupposti. C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani gennaio 2024; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano. Rilevato che: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Rozzano, stipulò con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] due contratti di franchising, il primoin data 30 dicembre 2010, il secondo in data 1° dicembre 2015, con i quali (in qualità di “franchisor”) attribuì allacontroparte (in qualità di “franchisee”), tra l’altro, il diritto a partecipare alla “rete in franchising Tecnocasa”e all’utilizzo della relativa insegna commerciale, nonché del k n ow - how e dell’ assistenza tecnica , verso il pagamento di determinate royalties mensili; ad ambedue i contratti furono apposte clausole (la clausola n.18 del contrattodel 2010; la clausola n.19 del contratto del 2015) di determinazione convenzionale del foro esclusivo, in deroga ai criteri generali di attribuzione della competenza territoriale, prevedendosi che « per ogni controversia concernente il presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano»; 2.sull’assunto dell’inadempimento della controparte all’obbligazione di pagamento delle royalties mensili, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , dopo aver risolto il contratto, adì in monitorio il Tribunale di Milano ed ottenne nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 14.505,22, oltre interessi e spese; il debitore oppose il provvedimento , sollevando preliminarmente l’eccezionedi incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ; C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani al riguardo, dedusse, anzitutto, la nullità delleclausole 18 e 19 (apposte, rispettivamente,al contratto del 2010 e a quello del 2015) di determinazione convenzionale delforo esclusivo, perché sottoscritte in blocco; osservò, poi,che, essendo esso convenuto un imprenditore individuale , avrebbedovuto trovare applicazione l’art. 18 cod. proc. civ., con conseguente individuazione del foro competente «in quello di Catanzaroove si trova la sede legale delladitta individuale [OSCURATO:PERSONA], ovvero in quello di [OSCURATO:PERSONA], luogo di residenza del titolaredella ditta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], poiché non risulta applicabile l’art. 19 cpc, alternativamente a quello di Milano ex art.20 cpc, luogo di sottoscrizione del Contratto (rectius Rozzano) e di adempimento dell’obbligazione dedotta»(pagg. 9 e 10 dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 25 aprile 2023); 3. fissata udienza per la discussione della sollevata questione pregiudiziale di rito, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Milano , con sentenza 25 gennaio 2024, n. 1019, previo accertamento del carattere di vessatorietà e della conseguente nullità delle clausole contrattuali di determinazione del foro esclusivo, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quell a del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con revoca del decreto ingiuntivo e con assegnazione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi all’ufficio giudiziario dichiarato competente; 4. avverso la sentenza del giudice meneghino propone ricorso per regolamento necessario di competenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di due motivi; non svolgedifese in questa sede [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; la parte ricorrente hadepositato memoria . Considerato che: C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 1.con il primo motivo viene denunciata la «violazione degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ. e 28 cod. proc. civ.», sul presupposto della «valida pattuizione del foro convenzionale a favore del tribunale adìto»; la ricorrente deduce che, ai sensi degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 cod. civ., le clausole derogative della competenza territoriale, in quanto predisposte unilateralmente dal “franchisor”, erano state specificamente approvatedal “franchisee” e, nell’ambito del contratto, non erano oggetto di richiamo cumulativo in blocco né di indicazionemeramente numerica, ma di rischiamo specifico riferito alla singola clausola e al suo contenuto , così assicurandosial sottoscrittore la possibilità di acquisirne specifica conoscenza; 1.1.il motivo è fondato; questa Corte ha statuito che, nelcaso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ.della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto(Cass. 11/11/2015, n. 22984; Cass. 09/07/2018, n. 17939;Cass. 14/02/2024, n.4126); nel caso di specie, non è controverso che le clausole fossero state oggetto di doppia sottoscrizionee fossero state specificamente richiamate con riferimento al loro contenuto; l’ordinanza impugnata individua, invece,il vizio che avrebbedeterminato la rilevata nullità nella circostanza che «dalla lettura delleclausole contratt u ali asseritamente ritenute vessatorie dal predisponente … si rileva invece una serie di norme tra le quali talune esulano d al carattere vessatorioe pertanto tali da creare una confusione nel sottoscrittore sui precisi oneri contrattuali»; trattasi, con evidenza, di rilievo non corretto in iure , in quanto, essendol’eccezione di nullità spe ci ficamente riferita alle due clausole derogative della competenza territoriale, il sindacato del giudice avrebbe dovutoessere limitato al rispetto della regola d ella doppia sottoscrizione e al C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani controllo del carattere non cumulativo del richiamo, tanto più che – come correttamente osservato dalla società ricorrente – con riferimento alle due clausole di determinazione del foro convenzionale, non era in alcun modo ipotizzabileuna commistione tra clausole onerose e non onerose, rientrando esse specificamente nell’ elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 cod. civ.; il primo motivo va,dunque, accolto . 2.con il secondo motivo viene denunciata la « violazione del combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182, 3° comma, cod. civ.» La ricorrente, anzitutto, deduce che [OSCURATO:PERSONA], nell’eccepire l’incompetenza territoriale delTribunale di Milano, avrebbe dovuto fondare la propria contestazione sull’analisi e l’indicazione di tutti i possibili fori alternativi concorrenti; la sollevata eccezione sarebbe pertanto inammissibile perché il convenuto si era limitato ad evocaresolo il foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 cod. proc. civ., in base alla sua residenza; inoltre,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pone in evidenza l’infondatezza nel merito dell’ eccezione e la conseguente erroneità in iure della statuizione diretta al suo accoglimentoemessa dal giudice meneghino, sul rilievo che la competenza di tale giudice avrebbe dovuto comunque essere affermata in base al foro facoltativoper i diritti di obbligazione di cui all’art. 20 cod. proc. civ.; ciò, in quanto il contratto di franchising era stato concluso in Rozzano (luogo della sede della soc ietà creditrice ) e in qu e llo stesso luogo, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione del debitore, quale obbligazione avente ad oggettouna somma di denaro il cui esatto ammontare risultavadal titolo invocato o era comunque determinabile in modo univoco, secondo i criteri fissati da Cass., Sez. un. , n.17989/2016; 2.1.il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo; ben vero, infatti, rilevata la validità ed efficacia della clausola C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani convenzionale di determinazione del foro territoriale esclusivo, va per ciò stessodichiarata la competenza del Tribunale di Milano; ad abundantiampuò tuttavia osservarsi che, nella fattispecie, se, per un verso, non avrebbe potuto imputarsi all’ eccipiente la mancata assoluzione dell’onere di contestare tutti i fori territoriali concorrenti, per a l tro verso proprio dall’indicazione di tali fori , contenuta nell e conclusioni dell’atto di citazione inopposizione al decreto ingiuntivo notificato il 25 aprile 2023 (pagg. 9 e 10), sarebbe risultatoche non era controverso tra le parti che il contratto era stato stipulato in Rozzano e che in tale luogo avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione; pertanto,anche ove fossero state effettivamente invalide le clausole di determinazione del foro esclusivo, la competenzaterritoriale del Tribunale di Milano avrebbe comunque dovuto affermarsi in base ai fori facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ.; al riguardo, invece, il giudice meneghino ha taciutodel tutto, limitandosi ad osservare che la qualità di persona fisica dell’opponente induceva a riconoscere la competenza del Tribunale del luogo di sua residenza ( V ibo Valentia), così ponendo a fondamento della propria erronea s tatuizione unicamente il disposto di cui all’art. 18 cod. proc. civ., omettendo di considerare quello di cui al successivo art. 20; 3.deve, in definitiva, dichiararsi l a competenza del Tribunale di Milano , con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della pre sente ordinanza per la riassunzione; 4.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiarala competenza del Tribunale di Milano e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza per la riassunzione; condanna [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],a rimborsare a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05973/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in E
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