Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:T:1996:174
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993B0447 - IT
Avis juridique important
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61993B0447
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 28 novembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] del Cemento contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Liquidazione delle spese. - [OSCURATO:PERSONA]447/93 DEPE.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01631
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b), e 92, n. 1)
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Nozione - Intervento di più avvocati
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b), e 92, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
3 Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Ne consegue che il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.
Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
4 Quando la controversia presenta natura particolare, il compenso di più avvocati può essere considerato come rientrante nella nozione di «spese indispensabili», ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale.