CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 36892/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2019 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Chieti, decidendo in sede di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato in rubrica ascrittogli (artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis., c.p. 2. Avverso la sentenza del giudice di merito propone ricorso per cassazione il procuratore generale di L'Aquila, lamentando violazione di legge in quanto il tribunale ha omesso di considerare che, essendo state ritenute sussistenti le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver commesso il fatto con violenza su cose esposte per necessità o consuetudine a pubblica fede, l'intervenuto giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con la concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., non determina la trasformazione del reato in furto non aggravato, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista dall'art. 131 bis, co. 1, c.p., delle suddette circostanze aggravanti ad effetto speciale, senza possibilità di bilanciamento, ex art. 69% c.p., come statuito dall'art. 131 bis, co. 4, c.p. 3. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 4. Con memoria del 18.5.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio, difensore del [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato, evidenziando come nel caso di specie sarebbe configurabile un'ipotesi di furto tentato, che consentirebbe di rimanere entro il limite edittale previsto dall'art. 131 bis, co. 1, c.p. 5. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, le circostanze aggravanti ex art. 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., in contestazione oggetto di contestazione, hanno formato oggetto di un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), c.p. (cfr. p. 5). Pertanto, ritenendo che in conseguenza di tale esito del giudizio di bilanciamento la condotta del reo sia riconducibile al paradigma normativo del furto semplice, di cui all'art. 624, c.p., punito con la pena detentiva fissata nel massimo in tre anni di reclusione, Il giudice di merito, nell'applicare la nuova causa di non punibilità, ha considerato rispettata la condizione prevista dall'art. 131 bis, co. 1, c.p., secondo cui la particolare tenuità del fatto può operare solo con riferimento ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione. Si tratta di un evidente errore di diritto, in quanto il quarto comma dell'art. 131 bis,, c.p., prevede espressamente che ai fini della determinazione della pena detentiva prevista dal primo comma della suddetta norma, devono prendersi in considerazione le circostanze aggravanti ad effetto speciale, in relazione alle quali "non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69", c.p. E tali, giusto il disposto dell'art. 63, co. 3, c.p., sono le circostanze che hanno formato oggetto dell'erroneo giudizio di bilanciamento, posto che, ai sensi dell'art. 625, co. 2, c.p., quando concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, c.p., la pena detentiva è della reclusione da tre a dieci anni. Va, infine, rilevata la genericità e la manifesta infondatezza delle repliche difensive, in quanto, ove anche si volesse ascrivere all'imputato il delitto di furto nella sua forma tentata, non sarebbe rispettato il limite previsto dall'art. 131 bis, co. 1, c.p., in quanto la presenza delle evidenziate circostanze aggravanti ad effetto speciale comporta che il massimo della pena detentiva irrogabile per il delitto di furto pluriaggravato sia sempre superiore a cinque anni. Vero è che con memoria ft=izettiza- del 25.5.2021 il difensore dell'imputato, nel replicare alle conclusione del procuratore generale, contesta la sussistenza delle menzionate circostanze aggravanti, ma sulla base di rilievi generici e di natura meramente fattuale, non scrutinabili in sede di legittimità. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Chieti per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo e