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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 31208/2022

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te: 34Z-C ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17018-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dapprima dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso e poi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AVERSANO per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista l'ordinanza interlocutoria pronunciata da questa Corte in data 7/3/2022; I 7- rilevato che la Cancelleria della Corte d'appello di Roma non risulta aver trasmesso una formale certificazione che attesti l'avvenuta comunicazione (non desumibile alitee) alla parte appellata dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la stessa Corte distrettuale ha fissato l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; P.Q.M.

La Corte così provvede: dispone che la Cancelleria acquisisca la certificazione indicata in premessa e rinvia a n\JOVO ruolo.

Così deciso a Roma nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 23 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: 34Z-C ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17018-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dapprima dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso e poi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AVERSANO per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista l'ordinanza interlocutoria pronunciata da questa Corte in data 7/3/2022; I 7- rilevato che la Cancelleria della Corte d'appello di Roma non risulta aver trasmesso una formale certificazione che attesti l'avvenuta comunicazione (non desumibile alitee) alla parte appellata dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la stessa Corte distrettuale ha fissato l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; P.Q.M. La Corte così provvede: dispone che la Cancelleria acquisisca la certificazione indicata in premessa e rinvia a n\JOVO ruolo. Così deciso a Roma nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 23 settembre 2
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