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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 22841/2024

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gliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 17466/2020 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del tempio di Giove 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché Agenzia delle entrate(già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore; intimata avverso l a sentenza n. 33 / 20 20 della Corte di appello di Roma , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette leconclusioni del Pubblico Ministero, depositate il 25/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2008035668207 64, ad essa notificata il 09/09/2009 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad o ggetto il pagamento della somma di € 105.755,07 (anticipata dalla deliberazione, con la quale era stato richiesto il pagamento) per occupazione del suolo pubblico, di cui € 81.540,46 a titolo di c.d. maggiorazione forfettaria per collaudo, sorveglianza e manutenzione stradale, secondo quanto previsto da gli artt. 7 e 14 della delibera comunale n. 56/2002, che aveva adottato il “Regolamento per scavi stradali per la posa di canalizzazioni nel sottosuolo”, introducendo una nuova disciplina in materia di occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo.

Costituitasi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma accertò incidenter tantum l’illegittimità degli artt. 7 e 14 del menzionato Regolamento- per contrarietà all’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997 e all’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003-e, operandone la disapplicazione, dichiarò l’insussistenza del diritto d ell’opposta di procedere alla riscossione del credito.

Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], il giudice del gravame, nel contradditorio delle parti, accolsel’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo che, come statuito da questa Corte in una precedente pronuncia (Cass., Sez.

U, n. 20939 del 12/17/2011), ai fini del riparto di giurisdizione, occorre tenere conto del contenuto della domanda, verificando se la stessa investa o no la legittimità dell’atto regolamentare, mettendo in discussione la possibilità per l’Amministrazione di fissare a carico del concessionario la prestazione contestata, aggiungendo che anche il TAR Lazio , con sentenza n. 5786/2012, nel pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la determinazioneposta a base della menzionata cartella di pagamento, aveva respintol’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che l’impugnazione aveva ad oggetto la valutazione del modo stesso con cui erastato esercitato dalla P.A. il potere regolamentare dal quale traeva origine la pretesapecuniaria.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato aun solo motivo.

L’intimata si è difesacon controricorso.

Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, avendo la Corte d’appello escluso che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, senza tenere conto che nella specie la ricorrente aveva semplicemente impugnato le cartelle di pagamento contestando il quantumdella pretesa avanzata , tant’è che la stessa parte aveva separatamente impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione del 09/07/2007, con la qualela controricorrente aveva chiesto il pagamento di € 105.755,07 a titolo di occupazione del suolo pubblico, di cui € 81.540,46 per la menzionata maggiorazione forfetaria, somma, poi, portata dalla cartella esattoriale oggetto della presente opposizione.

2. Il motivo di ricorso, pur riguardando una questione di giurisdizione, può esseredeciso in questa sede, in applicazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., p oiché le Sezioni Unite si sono già pronunciate in argomento. 3.La censura si rivela infondata.

3.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti.

Alla fattispecie in esame, dunque, non si applica il d.lgs. n. 104 del 2010 del 02/07/2010, richiamato dalla ricorrente, recante il riordino delle norme sul processo amministrativo, il quale è entrato in vigore il 16/09/2010, quando il presente giudizio era già pendente davanti al giudice di primo grado.

Si deve, invece, guardare, al disposto dell’art. 5 l. n. 1034 del 1971, il quale, nel testo all’epoca vigente, stabiliva che «1.

Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici …

2. Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …».

L’art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010 ha, comunque, riprodotto nella sostanza il testo normativo appena riportato , prevedendo che «Sono devolutealla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …» L’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, attiene, invece, al riparto di giurisdizione nella diversa materia della concessione di servizi pubblici ( «Sono devolut e alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità…»). 3.2.Come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20939 del 12/10/2011), l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971 ed anche il successivo art. 113, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con la conseguenza che spettano alla cognizione di quest’ultimo, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione,solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che venga in discussione alcun potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate proprio in riferimento a una controversia tra le stesse parti del presente giudizio, ove [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione con la quale l’ente locale aveva chiesto alla società di telefonia, come nel presente giudizio, aveva posizionato cavi nella pubblica via, di pagare, in aggiunta al canone per l'occupazione di suolo pubblico, la maggiorazione forfetaria prevista nel regolamento comunale per il ristoro del degrado stradale e per i connessi oneri di sorveglianza e verifica.

Unitamente a tale deliberazione, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato gli atti presupposti (compreso il regolamento comunale) e quelli conseguenziali, proponendo, poi, impugnazione, con motivi aggiunti, anche contro le cartelle esattoriali, che nel frattem po erano statenotificate alla società.

In particolare, nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l ’art. 5 l . n. 1034 del 1971ed anche l'art. 113, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010 attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve però quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.

Questa eccezione, se vale a sottrarre le controversie in tema di indennità, canoni o altri corrispettivi all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non implica però l'instaurazione per esse di un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Dette controversie restano, cioè, soggette al regime generale di riparto della giurisdizione.

Ricadono, pertanto,in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi ed in quella del giudice amministrativo quando si faccia questione dell'esercizio legittimo di un potere spettante alla pubblica amministrazione.

In materia di concessioni amministrative, dunque, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi della normativa sopra richiamata, sono unicamente quelle con un contenuto meramente patrimoniale, che derivano dall'attuazione del rapporto instauratosi tra il privato e la pubblica amministrazione e nelle quali non entra in gioco alcun potere autoritativo di quest'ultima a tutela di interessi generali.

Qualora, viceversa, la controversia coinvolga l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altro corrispettivo, come accade ad esempio nel caso di ricorsi proposti contro l'attocol quale si istituiscono o si modificano le tariffe relative alle concessioni amministrative di beni pubblici, la questione appartiene alla sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

La giurisdizione del giudice ordinario è, in sintesi, riferibile solo alle controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali.

Quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, che incidono sull'economia dell'intero rapporto concessorio, e non semplicemente l'accertamento dei presupposti fattuali dello stesso, entra in gioco la giurisdizione del giudice amministrativo.

Tale principio è stato ribadito anche in successive pronunce (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6747 del 13/03/2024; cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 16459 del 30/07/2020; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23591 del 27/10/2020).

In sintesi, nella materia in esame, quando è prospettata l’illegittimità dell’atto amministrativo adottato dall’ente pubblico credito, costituente il presupposto della pretesa avanzata, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla legittimità di tale pretesa (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21928 del 07/09/2018). 3.3.Nella specie, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto di avere contestato la debenza nel quantum della pretesa azionata ( in riferimento alla maggiorazione forfetariarichiesta), affermando che il giudice ordinario avrebbe dovuto verificare incidentalmente l’illegittimità degli artt. 7 e 14 del Regolamento(perché in contrasto con l’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997, con l’art. 10, comma 10, l. n. 166 del 2002 e con l’art. 93, comma 2, l. lgs. n. 259 del 2003),con conseguente accertamento dell’inesistenza del credito così come azionato nella cartella di pagamento, evidenziando che in corso di causa era anche emerso che il TAR del Lazio, con sentenza n. 5964/2012, aveva annullato il regolamento in questione (v. in particolare p. 16 e 17 del ricorso).

È tuttavia evidente che, a fondamento dell’azione in questa sede proposta vi è proprio la prospettazione dell’illegittimità (per violazione di legge) del Regolamento comunale con il quale è stata prevista la maggiorazione applicata, sicché la controversia, per i motivi sopra evidenziati, va sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo, avanti al quale la parte può, poi, dedurre, ai fini della decisione, anche il dedotto annullamento in sede giurisdizionale del Regolamento stesso. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200,00per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 17466/2020 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del tempio di Giove 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché Agenzia delle entrate(già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore; intimata avverso l a sentenza n. 33 / 20 20 della Corte di appello di Roma , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette leconclusioni del Pubblico Ministero, depositate il 25/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2008035668207 64, ad essa notificata il 09/09/2009 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad o ggetto il pagamento della somma di € 105.755,07 (anticipata dalla deliberazione, con la quale era stato richiesto il pagamento) per occupazione del suolo pubblico, di cui € 81.540,46 a titolo di c.d. maggiorazione forfettaria per collaudo, sorveglianza e manutenzione stradale, secondo quanto previsto da gli artt. 7 e 14 della delibera comunale n. 56/2002, che aveva adottato il “Regolamento per scavi stradali per la posa di canalizzazioni nel sottosuolo”, introducendo una nuova disciplina in materia di occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo. Costituitasi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma accertò incidenter tantum l’illegittimità degli artt. 7 e 14 del menzionato Regolamento- per contrarietà all’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997 e all’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003-e, operandone la disapplicazione, dichiarò l’insussistenza del diritto d ell’opposta di procedere alla riscossione del credito. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], il giudice del gravame, nel contradditorio delle parti, accolsel’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo che, come statuito da questa Corte in una precedente pronuncia (Cass., Sez. U, n. 20939 del 12/17/2011), ai fini del riparto di giurisdizione, occorre tenere conto del contenuto della domanda, verificando se la stessa investa o no la legittimità dell’atto regolamentare, mettendo in discussione la possibilità per l’Amministrazione di fissare a carico del concessionario la prestazione contestata, aggiungendo che anche il TAR Lazio , con sentenza n. 5786/2012, nel pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la determinazioneposta a base della menzionata cartella di pagamento, aveva respintol’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che l’impugnazione aveva ad oggetto la valutazione del modo stesso con cui erastato esercitato dalla P.A. il potere regolamentare dal quale traeva origine la pretesapecuniaria. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato aun solo motivo. L’intimata si è difesacon controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, avendo la Corte d’appello escluso che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, senza tenere conto che nella specie la ricorrente aveva semplicemente impugnato le cartelle di pagamento contestando il quantumdella pretesa avanzata , tant’è che la stessa parte aveva separatamente impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione del 09/07/2007, con la qualela controricorrente aveva chiesto il pagamento di € 105.755,07 a titolo di occupazione del suolo pubblico, di cui € 81.540,46 per la menzionata maggiorazione forfetaria, somma, poi, portata dalla cartella esattoriale oggetto della presente opposizione. 2. Il motivo di ricorso, pur riguardando una questione di giurisdizione, può esseredeciso in questa sede, in applicazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., p oiché le Sezioni Unite si sono già pronunciate in argomento. 3.La censura si rivela infondata. 3.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti. Alla fattispecie in esame, dunque, non si applica il d.lgs. n. 104 del 2010 del 02/07/2010, richiamato dalla ricorrente, recante il riordino delle norme sul processo amministrativo, il quale è entrato in vigore il 16/09/2010, quando il presente giudizio era già pendente davanti al giudice di primo grado. Si deve, invece, guardare, al disposto dell’art. 5 l. n. 1034 del 1971, il quale, nel testo all’epoca vigente, stabiliva che «1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici … 2. Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …». L’art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010 ha, comunque, riprodotto nella sostanza il testo normativo appena riportato , prevedendo che «Sono devolutealla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …» L’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, attiene, invece, al riparto di giurisdizione nella diversa materia della concessione di servizi pubblici ( «Sono devolut e alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità…»). 3.2.Come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20939 del 12/10/2011), l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971 ed anche il successivo art. 113, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con la conseguenza che spettano alla cognizione di quest’ultimo, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione,solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che venga in discussione alcun potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi. Le Sezioni Unite si sono pronunciate proprio in riferimento a una controversia tra le stesse parti del presente giudizio, ove [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione con la quale l’ente locale aveva chiesto alla società di telefonia, come nel presente giudizio, aveva posizionato cavi nella pubblica via, di pagare, in aggiunta al canone per l'occupazione di suolo pubblico, la maggiorazione forfetaria prevista nel regolamento comunale per il ristoro del degrado stradale e per i connessi oneri di sorveglianza e verifica. Unitamente a tale deliberazione, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato gli atti presupposti (compreso il regolamento comunale) e quelli conseguenziali, proponendo, poi, impugnazione, con motivi aggiunti, anche contro le cartelle esattoriali, che nel frattem po erano statenotificate alla società. In particolare, nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l ’art. 5 l . n. 1034 del 1971ed anche l'art. 113, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010 attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve però quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi. Questa eccezione, se vale a sottrarre le controversie in tema di indennità, canoni o altri corrispettivi all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non implica però l'instaurazione per esse di un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Dette controversie restano, cioè, soggette al regime generale di riparto della giurisdizione. Ricadono, pertanto,in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi ed in quella del giudice amministrativo quando si faccia questione dell'esercizio legittimo di un potere spettante alla pubblica amministrazione. In materia di concessioni amministrative, dunque, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi della normativa sopra richiamata, sono unicamente quelle con un contenuto meramente patrimoniale, che derivano dall'attuazione del rapporto instauratosi tra il privato e la pubblica amministrazione e nelle quali non entra in gioco alcun potere autoritativo di quest'ultima a tutela di interessi generali. Qualora, viceversa, la controversia coinvolga l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altro corrispettivo, come accade ad esempio nel caso di ricorsi proposti contro l'attocol quale si istituiscono o si modificano le tariffe relative alle concessioni amministrative di beni pubblici, la questione appartiene alla sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice ordinario è, in sintesi, riferibile solo alle controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, che incidono sull'economia dell'intero rapporto concessorio, e non semplicemente l'accertamento dei presupposti fattuali dello stesso, entra in gioco la giurisdizione del giudice amministrativo. Tale principio è stato ribadito anche in successive pronunce (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6747 del 13/03/2024; cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 16459 del 30/07/2020; Cass., Sez. U, Sentenza n. 23591 del 27/10/2020). In sintesi, nella materia in esame, quando è prospettata l’illegittimità dell’atto amministrativo adottato dall’ente pubblico credito, costituente il presupposto della pretesa avanzata, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla legittimità di tale pretesa (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 21928 del 07/09/2018). 3.3.Nella specie, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto di avere contestato la debenza nel quantum della pretesa azionata ( in riferimento alla maggiorazione forfetariarichiesta), affermando che il giudice ordinario avrebbe dovuto verificare incidentalmente l’illegittimità degli artt. 7 e 14 del Regolamento(perché in contrasto con l’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997, con l’art. 10, comma 10, l. n. 166 del 2002 e con l’art. 93, comma 2, l. lgs. n. 259 del 2003),con conseguente accertamento dell’inesistenza del credito così come azionato nella cartella di pagamento, evidenziando che in corso di causa era anche emerso che il TAR del Lazio, con sentenza n. 5964/2012, aveva annullato il regolamento in questione (v. in particolare p. 16 e 17 del ricorso). È tuttavia evidente che, a fondamento dell’azione in questa sede proposta vi è proprio la prospettazione dell’illegittimità (per violazione di legge) del Regolamento comunale con il quale è stata prevista la maggiorazione applicata, sicché la controversia, per i motivi sopra evidenziati, va sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo, avanti al quale la parte può, poi, dedurre, ai fini della decisione, anche il dedotto annullamento in sede giurisdizionale del Regolamento stesso. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200,00per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo d
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