CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 36586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 26/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 19/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro ipotesi di rapina aggravata di cui agli artt. 81 e 628 cod. pen. e alle conseguenti violazioni in materia di armi. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 cod. pen. e ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen., di cui ai capi A) e C) e 2, 4 e 7 L 895/67 di cui ai capi B) e D). 1.2. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 2. In data 9 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile./7 3. In data 10 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 cod. pen. e ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen., di cui ai capi A) e C) e 2, 4 e 7 L 895/67 di cui ai capi B) e D) rilevando che la conclusione della Corte territoriale quanto all'insussistenza della scriminante dello stato di necessità sarebbe errata. La situazione nella quale si è trovato il ricorrente, infatti, sarebbe stata tale da costringerlo a commettere i reati al fine di evitare un pericolo grave e imminente a sé stesso e alla moglie. Le doglianze reiterative delle medesime censure già sollevate in appello sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute nell'impugnazione di merito e ha esposto gli argomenti per cui queste non risultavano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Come em evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, nel caso di specie non ricorrevano i presupposti dello stato di necessità in quanto non vi è alcuna coercizione cogente diretta tra il pericolo e le azioni delittuose commesse così che il pericolo che il ricorrente avrebbe subito non può essere considerato come attuale, cioè tale da costringerlo a commettere nell'arco di circa un mese ben quattro rapine aggravate dall'uso di armi, e avrebbe potuto essere adeguatamente contrastato denunciando gli autori dei gravi fatti delittuosi perpetrati nei suoi confronti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione, corretta e adeguata, a questa Corte è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Ciò in quanto il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Nel terzo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La doglianza, formulata peraltro in termini estremamente generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle considerazioni esposte dal giudice di primo grado in ordine alla quantificazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 1 cod. pen., ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sul punto e tale giudizio, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo