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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 13278/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva; Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede (vedi pag. 4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva; Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede (vedi pag. 4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 13278/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris