CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 34312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 08/03/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza emessa in data 8 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 31 marzo) ha parzialmente accolto l'istanza dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], applicando gli arresti domiciliari in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip in relazione agli addebiti provvisori di cui agli artt. 110, 81, 319 - 321, 353 bis cod. pen.; in Napoli, dal luglio 2016 al gennaio 2021 (Capo A della contestazione cautelare). 2. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo un unico motivo, declinato come violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati oggetto della contestazione cautelare. In particolare si rappresenta: a) che nei provvedimenti cautelari difetta la puntuale descrizione dei poteri attribuiti all'indagato nell'ambito della [OSCURATO:SOCIETA]. e di come questi (semplice impiegato di primo livello) li avrebbe utilizzati contra legem, nell'ambito delle gare di appalto, nei bandi di gara e negli affidi diretti di lavori da eseguirsi presso il depuratore di [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla società in house [OSCURATO:SOCIETA]; b) che le dichiarazioni accusatorie rese da coindagati - che peraltro trovano la propria fonte unitaria in ciò che avrebbe loro riferito un unico soggetto, ossia [OSCURATO:PERSONA], indagato quale privato corruttore, assai poco attendibile e che nutriva ragioni di astio verso il Soria, perché lo riteneva la fonte di un'inchiesta giornalistica di Fanpage che aveva portato alle dimissioni dell'amministratore delegato e all'avvio dell'indagine penale - non risultano né tra loro coerenti, né fornite di adeguati elementi di riscontro; c) che le intercettazioni telefoniche - valorizzate dal Tribunale del riesame - non sono affatto univoche nei confronti del Soria che, erroneamente, viene individuato nel personaggio, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", evocato nelle stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in quanto le deduzioni difensive non riescono a infirmare la motivazione, non illogica, contenuta nell'ordinanza impugnata in relazione alla gravità indiziaria a carico del Soria. Invero, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).2. All'indagato viene contestato, nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] manutenzione del territorio della [OSCURATO:SOCIETA]., di avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], Relazioni esterne e Relazioni industriali della SMA - e con altri soggetti, impiegati presso il Depuratore di [OSCURATO:PERSONA] e la stessa SMA, in plurime occasioni favorito illegittimamente diverse imprese riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA], ponendo in essere atti contrari ai doveri di ufficio aventi ad oggetto l'affidamento, anche in via diretta e contra legem, di numerosi lavori riferiti ai servizi di manutenzione del depuratore di [OSCURATO:PERSONA]. In cambio di tale illecita attività, egli - evidenzia il Tribunale del riesame - ha ricevuto, direttamente o per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] - direttore del predetto impianto di depurazione - somme di denaro per complessivi 486.000 euro oltre a varie utilità (tra cui una vettura [OSCURATO:PERSONA] acquistata da Abbate e conferita a Silvestro). 3. L'ordinanza impugnata motiva in modo logico e completo in ordine alla responsabilità - a livello indiziario - del Soria, vero e proprio alter ego del Silvestro, nell'ambito della sistematica attività corruttiva che vedeva le ditte dell'Abbate quale beneficiarie e gli indagati come percettori di rilevanti somme di denaro e di altre utilità. In particolare, gli elementi a carico dell'indagato sono rappresentati: a) dalle dichiarazioni accusatorie rese da diversi coindagati. Si tratta di [OSCURATO:PERSONA], tecnico incaricato di verificare i lavori effettuati dalle ditte dell'[OSCURATO:PERSONA], che riferisce che quest'ultimo gli aveva detto di avere consegnato soldi anche al Soria; lo stesso Abbate, che in due interrogatori dichiara di avere dato somme di danaro al Soria - che gli aveva detto che la "percentuale" spettante ai pubblici ufficiali era pari al 10% del valore dei singoli lavori autorizzati - e che qualificava l'indagato come "il peggiore di tutti" per la sua avidità di danaro; [OSCURATO:PERSONA], figlio del predetto, che riscontrava le accuse del padre riferendo di sapere bene che numerosi soggetti, che svolgevano funzioni nell'ambito del Depuratore di [OSCURATO:PERSONA] e della SMA, venivano "retribuiti" in relazione ai lavori affidati alle ditte riferibili alla sua famiglia e che in una occasione era stato lui stesso a consegnare "tangenti" per conto del genitore nelle mani di Silvestro e Soria; [OSCURATO:PERSONA], direttore del Depuratore, che ammetteva di avere percepito dall'Abbate ingenti somme di danaro a titolo di corruzione e di sapere che l'Abbate pagava anche Soria; [OSCURATO:PERSONA], amministratore della SMA - che ha definito la propria posizione nel procedimento venendo condannato con rito abbreviato - che dichiarava che quando ottenne tale carica ebbe un incontro con l'Abbate che gli riferì che Silvestro, Soria e Riccardi erano "a libro paga" e che avrebbe fornito denaro anche a lui a titolo di tangenti; b) dalle risultanze di intercettazioni di conversazioni - telefoniche e ambientali - : una tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio del citato Luigi ed assunto dall'Abbate, svoltasi il 14 maggio 2018, nel corso della quale i due parlano anche di soggetto, individuabile nel Soria, e l'Abbate precisa che questi, unitamente a Silvestro, ha percepito "tangenti" per "ventimila euro al mese"; un'ulteriore conversazione del 26 settembre 2018 nella quale i due parlano ancora del Soria, che teneva un "atteggiamento ostruzionistico", ragione per cui era stato redarguito dall'Abbate che gli aveva ricordato tutti i soldi che gli dava. Sul punto, il Tribunale del riesame prende in considerazioni le deduzioni difensive - riproposte nel ricorso - secondo cui gli interlocutori avrebbero saputo di essere intercettati e perciò avrebbero intenzionalmente e ingiustamente "incolpato" il Soria verso il quale Abbate nutriva motivi di risentimento e, motivatamente, esclude che i due potessero sapere di essere intercettati (anche perché dopo le indicate conversazioni Abbate ha continuato a incamerare commesse e a retribuire i soggetti da lui corrotti). 4. L'ordinanza impugnata motiva adeguatamente anche sulla individuazione del Soria come il personaggio denominato "O Trac" cui si riferivano Abbate e Riccardi nelle loro conversazioni. Tale individuazione è criticata dal ricorrente, secondo il quale si tratterebbe di soprannome utilizzato esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non riferibile al Soria, ma sul punto la censura è aspecifica dal momento che «In tema di misure cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa» (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020 - dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 - 03), il che nella specie non si riscontra nel ricorso. 5. Per quanto infine attiene alla giuridica configurabilità delle fattispecie contestate, rileva il collegio che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento della qualifica pubblicistica ai vertici delle società comunali in house (Sez. 6, n. 18125 del 2/10/2019 - dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 06) - qualifica indubbiamente attribuibile al Riccardi - e che, al di là delle funzioni svolte dal Soria (che comunque ricopriva il ruolo di Responsabile area manutenzione del territorio presso la SMA), i Giudici della cautela lo qualificano - sulla base dei già indicati elementi indiziari - come intermediario e "alter ego" del Riccardi (avendo anche ricevuto denaro e altre utilità destinate al predetto), sussistendo dunque tutti presupposti per ritenere, a livello indiziario, ascrivibili all'indagato le fattispecie contestate (sul punto v., in riferimento alla rilevanza dell'intermediario in ordine al delitto di cui all'art. 319 cod. pen.: Sez. 6, n. 34929, 17/04/2018, Guarischi, Rv. 273787 - 01, e per la turbativa d'asta: Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269952 - 01).Inoltre, dai già indicati atti di indagine emerge a livello indiziario che il Soria veniva periodicamente retribuito dall'Abbate, per essere a disposizione dello stesso; condotta - rappresentata dal c.d. "mercimonio della funzione e messa a libro paga" - che la giurisprudenza di legittimità, dopo la modifica delle fattispecie di corruzione operata dalla I.n. 190 del 2012, ritiene integri il reato dell'art. 319 cod. pen. quando emergano specifici atti contrari ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 23908 del 23/04/2023, Mercadante; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352; Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 274984; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen