CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per difetto di motivazioneRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia del ricorrente impugna l'ordinanza di archiviazione resa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia che ha rigettato la richiesta di definizione nel merito avanzata dall'indagato, disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto e l'iscrizione nel casellario giudiziale in relazione al reato di furto di un tesserino di accesso al parcheggio riservato alle auto della [OSCURATO:PERSONA] di Stato. 2. Il ricorrente, dopo aver sottolineato la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad impugnare attesa la natura decisoria del provvedimento e la capacità di incidere in via definitiva su situazioni di diritto soggettivo, affida il proprio ricorso a otto motivi qui riportati a norma dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione fondata, in ordine alla valutazione della tenuità, anche sull'assunto, apodittico e senza reale confronto con gli atti, che il badge non sarebbe stato utilizzato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione dell'offensività e l'omesso effettivo esame dei motivi devoluti con l'opposizione. 2.3. Con il terzo e sesto motivo deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe applicato l'art. 131-bis cod. pen. senza un inquadramento chiaro del fatto tipico addebitato risultando dalla richiesta del Pubblico Ministero il richiamo agli artt. 624 e 625 cod. pen. e dal decreto di sequestro anche l'art. 497 -ter cod. pen. e non avendo il Gip, a fronte dell'opposizione, non condividendone le ragioni, consentito all'indagato di difendersi nel merito. 2.4. Con il quarto e il settimo motivo lamenta l'omesso esame di un dato documentale decisivo quale sarebbe il rinvenimento e l'avvenuta consegna del badge presso la [OSCURATO:PERSONA]; 2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 408 e 125, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui ha ritenuto valorizzabile la sola "astratta sussistenza" del reato ai fini del giudizio "sulla ragionevole previsione di condanna" nonché il vizio di motivazione apparente sulla ritenuta sussistenza del delitto di furto. 2.6. Con l'ottavo motivo lamenta la violazione della legge penale nella parte in cui è stato ritenuto integrato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, dispone l'archiviazione ,per particolare tenuità del fatto, trattandosi di un provvedimento che non solo presuppone l'accertamento di un fatto di reato, ma che deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fatta salva la non menzione nei certificati rilasciati a uso di terzi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463). Ed invero, come precisato da Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076 - 01, l'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ha i caratteri costitutivi della sentenza in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Essa, in altri termini, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). 2. Il ricorso è complessivamente fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Deve rammentarsi che l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. presuppone l'accertamento della responsabilità dell'indagato per il reato a lui addebitato. Richiede quindi che questo sussista in tutti i suoi elementi costitutivi. Secondo la prospettazione accusatoria l'indagato si sarebbe impossessato del tesserino di accesso al parcheggio riservato alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato fuoriscito dalla colonnina automatica a seguito del malfunzionamento del dispositivo automatico di accesso. Si legge ancora nell'ordinanza che «L'indagato alla guida di un'autovettura [...] prelevava dalla colonnina il tesserino appena fuoriuscito dal dispositivo, si introduceva momentaneamente nella corsia di accesso e, subito dopo, effettuava una manovra di retromarcia allontanandosi dallo scalo senza darne comunicazione. Gli immediati accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] consentivano di risalire all'autovettura utilizzata e all'identità dell'indagato che veniva prontamente contattato telefonicamente [...] che ammetteva di aver preso il badge, dichiarando che lo avrebbe restituito». Risulta altresì che il ricorrente, il giorno successivo, si presentava alla polizia ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] riconsegnando il badge denunciando il fatto come mero ritrovamento.Dall'impossessamento del badge, perfettamente riconoscibile come di appartenenza alla polizia giudiziaria, e dal trattenimento di questo, il Giudice per le indagini preliminari trae la conseguenza che il reato di furto sia "astrattamente" configurabile non potendosi pensare ad un "impossessamento fortuito", ma attuato con coscienza e volontà. Orbene, a norma dell'art. 624 cod. pen., il delitto di furto è configurabile allorché l'agente si impossessa della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri. Occorre dunque che sia configurabile il dolo specifico che è elemento essenziale del reato e consiste in uno scopo ulteriore verso il quale deve tendere la volontà dell'agente, scopo che, tuttavia, ai fini della sussistenza del reato, non deve essere necessariamente raggiunto. Questa Corte nella sua massima composizione ha affermato, componendo così un conflitto cretosi in ordine all'individuazazione della nozione di profitto, che esso è da intendersi «come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.» (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01). Il fine di profitto, dunque, non necessariamente è ravvisabile quando sussista la volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, potendo consistere anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, ad una finalità di vendetta, di ritorsione o di dispetto. Tali coordinate interpretative impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ed invero, dalla ricostruzione offerta nel predetto provvedimento non emerge in alcun modo lo scopo ulteriore, integrante il dolo specifico, verso il quale deve tendeva la volontà dell'agente, risultando solo che l'imputato, per il malfunzionamento di un dispositivo di accesso al parcheggio, ha trattenuto con sé il badge, per poi restituirlo il giorno dopo non appena gli era stato richiesto. L'erroneità della motivazione, da individuarsi nell'omessa individuazione del dolo specifico, comporta, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio affinché, alla luce di quanto sopra rilevato, vengano ricostruiti i dati di fatto e individuato, ove sussistente, il richiesto elemento psicologico. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso il 18/5/2026. Il nsigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] tA,a 1