CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa della parte civile ([OSCURATO:PERSONA]), nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali gravi per il quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di datore di lavoro della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (costituita parte civile), è stato ritenuto responsabile in primo grado, confermando la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della detta parte con provvisionale. 2. Avverso la sentenza d'appello la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Dedotto il vizio totale di motivazione in merito alle doglianze d'appello inerenti al capo afferente alle statuizioni civili, il ricorrente critica la sentenza nella parte in cui con essa la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna al pagamento di una provvisionale. Sono altresì evidenziati i dubbi di legittimità costituzionale già sollevati innanzi alla Consulta in merito alla compatibilità dell'art. 578 cod. proc. pen. con il principio anche sovrannazionale della presunzione d'innocenza. 3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso, oltre che dalla difesa della parte civile, in termini d'inammissibilità o, in subordine, di rigetto delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Si deve però sin da ora dare atto, in risposta alle deduzioni del ricorrente, della declaratoria d'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (il riferimento è a Corte cost. n. 182 del 2021, che ha deciso in merito alla questione sollevata con riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, comma primo, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE). 2. Con il primo profilo di cui al motivo unico, con il quale si deduce il vizio totale di motivazione in merito alle doglianze d'appello inerenti alle statuizioni civili, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, per converso, argomenta in merito alle censure mosse dall'appellante, rigettandole, evidenziando con dovizia di particolari gli elementi oggettivo e soggettivo della responsabilità colposa dell'imputato e confermando il quantum di cui alla provvisionale riconosciuta in primo grado nonostante l'intervenuta liquidazione da parte dell'INAIL. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Parimenti inammissibile è il profilo con il quale si aggredisce la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna al pagamento della provvisionale in favore della parte civile. Secondo il costante orientamento di legittimità, che si intende ribadire, infatti, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex plurimis: Sez. 3, n. 25533 del 25/02/2021, Giacco, in motivazione; Sez. 2, 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile con riferimento al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge, nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per l