Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16032/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso/ attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sull'assunto del necessario svolgimento della condotta in luogo pubblico ed alla presenza di più personefè manifestamente infondato, essendo stato correttamente rilevato che quelli citati costituiscono elementi necessari per l'integrazione del delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen.; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non e punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato le ragioni che portavano a ritenere come la reiterata condotta violenta che aveva anche determinato lesioni non potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il quarto ed il quinto motivo con cui si censura la mancata prevalenza tra circostante attenuanti ed aggravanti ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono manifestamente infondati oltre che generici; che la Corte di appello ha dato conto della ritenuta congruità della pena alla luce dei plurimi precedenti penali per reati posti a presidio di analogo , bene giuridico, osservando, altresì, quanto a;pena base, che la stessa è stata determinata in misura prossima al minimo, analogamente a quanto avvenuto in ordine all'operato aumento per la continuazione; rilevato che generica e manifestamente infondata risulta la questione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che si è valutato di escludere in ragione della negativa prognosi di reiterazione e delle pregresse tre condanne in esito alle quali era stato concesso per tre volte il richiesto beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso/ attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sull'assunto del necessario svolgimento della condotta in luogo pubblico ed alla presenza di più personefè manifestamente infondato, essendo stato correttamente rilevato che quelli citati costituiscono elementi necessari per l'integrazione del delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen.; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non e punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato le ragioni che portavano a ritenere come la reiterata condotta violenta che aveva anche determinato lesioni non potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il quarto ed il quinto motivo con cui si censura la mancata prevalenza tra circostante attenuanti ed aggravanti ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono manifestamente infondati oltre che generici; che la Corte di appello ha dato conto della ritenuta congruità della pena alla luce dei plurimi precedenti penali per reati posti a presidio di analogo , bene giuridico, osservando, altresì, quanto a;pena base, che la stessa è stata determinata in misura prossima al minimo, analogamente a quanto avvenuto in ordine all'operato aumento per la continuazione; rilevato che generica e manifestamente infondata risulta la questione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che si è valutato di escludere in ragione della negativa prognosi di reiterazione e delle pregresse tre condanne in esito alle quali era stato concesso per tre volte il richiesto beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 16032/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris